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Ministero delle finanza - Parere relativo allo schema di decreto recante le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficial...

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[doc. web n. 1085442]

Ministero delle finanza - Parere relativo allo schema di decreto recante le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale - 10 gennaio 2000

Il conseguimento dell´abilitazione all´esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione prevede, tra i requisiti di ammissione all´esame, anche informazioni sensibili. Tale trattamento deve ritenersi compreso tra le attività di rilevante interesse pubblico individuate dall´art. 9 del d.lg. n. 135/1999.

Roma, li 10 gennaio 2000

On.le Vincenzo Visco
Ministro delle finanze
Viale Europa 242
00144 Roma


OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell´art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Parere reso ai sensi dell´art. 31 della legge n. 675/1996 e dell´art. 3, comma 1, lett. f), d.lg. n. 29/1993.

 

Con riferimento allo schema trasmesso, si formulano le seguenti osservazioni. Il Garante rileva preliminarmente che tra i requisiti per l´ammissione all´esame per conseguire l´abilitazione all´esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione (art. 2) sono previste anche alcune informazioni "sensibili".

Al riguardo occorre ricordare che a decorrere dal 18 maggio 1999 il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici è disciplinato non più sulla base del regime transitorio di cui all´art. 41, comma 5, della legge n. 675/1996, bensì secondo le regole e gli adempimenti previsti dall´art. 22, commi 3 e 3bis della legge medesima, come modificato dall´art. 5, comma 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

In particolare, tale decreto ha individuato alcune rilevanti finalità di interesse pubblico per il cui perseguimento è ora consentito il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Introducendo nell´art. 22 della legge n. 675/1996 il comma 3bis, il medesimo decreto n. 135 ha previsto che i soggetti pubblici possono, in alternativa ad una integrazione legislativa, "identificare e rendere pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente".

Nel caso in esame, il trattamento dei dati sensibili coinvolti nel flusso informativo finalizzato al conseguimento dell´abilitazione all´esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione deve ritenersi compreso tra le attività di rilevante interesse pubblico individuate dall´art. 9 del d.lg. n. 135/1999.

Lo schema di regolamento in esame è altresì fonte idonea per identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni eseguibili nell´osservanza dei criteri di essenzialità, pertinenza e compatibilità con le finalità perseguite, già affermati dalla legge n. 675 e ora ribaditi per i dati sensibili dagli artt. 1-5 del d.lg. n. 135/1999, i cui princìpi sono già applicabili in materia di modalità di trattamento e di informativa agli interessati (art. 2), di dati trattati (art. 3) e di operazioni eseguibili (art. 4).

Ciò premesso, si ritiene opportuno suggerire, all´art. 5, comma 1, dello schema di inserire dopo la parola "Prefetture" le parole "sede di esame e dalle stesse trattati in base all´articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146". La variazione appare opportuna in quanto il citato art. 2, comma 2, del d.lg. n. 135/1999 prevede che i soggetti pubblici, nell´informare gli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 , facciano espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento. Viene altresì precisato che i dati saranno raccolti nelle Prefetture sede di esame e quindi dalle stesse gestiti ai fini dello svolgimento dell´esame.

Al medesimo art. 5 si suggerisce poi:

a) di sostituire, al comma 2, le parole "Le medesime informazioni possono essere comunicate" con le parole "Le Prefetture possono comunicare i dati di cui al comma 1";

b) di sostituire il comma 4 come segue: "Con decreto del Prefetto sono nominati, ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, i responsabili del trattamento i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza". La variazione appare opportuna in quanto in materia di sicurezza, nel trattamento dei dati personali, è intervenuta una specifica disciplina regolamentare, adottata ai sensi dell´art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996.

Più precisamente, la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 216 del 14 settembre 1999) del d.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, recante norme per l´individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, rende obbligatorio adottare le misure di cui all´art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 entro il termine di sei mesi dall´entrata in vigore del regolamento stesso (art. 41, comma 3, l. n. 675/1996).

IL PRESIDENTE
Rotodà