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Compiti del Garante - Ministro per la solidarietà sociale - Trattamento dei dati del Comitato per i minori - 25 giugno 1999 [1092005]

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[doc. web n. 1092005]

Compiti del Garante - Ministro per la solidarietà sociale - Trattamento dei dati del Comitato per i minori - 25 giugno 1999

In relazione al trattamento di dati svolto dal Comitato per i minori stranieri, ai sensi dell´art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, come modificato dall´art. 5, comma 3, del citato d. lg. n. 135, rimangono da identificare, i tipi di dati e le operazioni strettamente necessarie. Tale ricognizione potrebbe essere effettuata nello schema in oggetto o in altro provvedimento regolamentare, il cui iter di approvazione dovrebbe comunque essere avviato da codesto Ministero entro il 31 dicembre di quest´anno .

Roma, 25 giugno 1999

Presidenza del Consiglio dei ministri
Gabinetto del sig. Ministro per la solidarietà sociale
Via V. Veneto, 56
00187 - ROMA


OGGETTO: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell´art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" . Richiesta di parere ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996.


Lo schema di decreto in oggetto disciplina le attività del Comitato per i minori stranieri nell´ambito delle disposizioni previste dal testo unico sull´immigrazione e sulla condizione dello straniero (art. 33 del d.lg. n. 286/1998, come modificato dall´art. 5 del d.lg. n. 113/1999) e definisce le regole e le modalità per il loro ingresso, accoglienza e soggiorno in Italia.

I compiti attribuiti al Comitato prevedono la raccolta ed il trattamento di diversi dati personali relativi ai minori ed alle loro famiglie di origine e, in particolare, la tenuta dell´elenco dei minori stranieri accolti nell´ambito di iniziative relative a programmi di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane e all´affidamento temporaneo e al rimpatrio dei minori stessi (art. 2, comma 2, lettere c) e d), dello schema), nonché il censimento dei minori stranieri già presenti nel territorio italiano e "non accompagnati" , ossia privi di assistenza o di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili (art. 2, comma 2, lett. h)).

Sotto quest´ultimo profilo, si stabilisce l´obbligo per "i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare, che svolgono attività sanitaria e di assistenza, che siano comunque a conoscenza dell´ingresso o della presenza" di minori non accompagnati "di darne immediata notizia, con qualsiasi mezzo, al Comitato" (con indicazioni di generalità, nazionalità, condizioni fisiche, ecc. del minore: v. art. 5, comma 1).

Inoltre, viene prevista l´autorizzazione "nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza" all´istituzione e alla gestione "di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l´attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato" (art. 4, comma 3).

In relazione alle attività del Comitato che comportano eventualmente l´acquisizione e l´uso di dati sensibili, va evidenziato che il trattamento di tali dati risulta espressamente autorizzato in quanto il d.lg. n. 135/1999 ha riconosciuto la rilevanza a livello di interesse pubblico delle attività dirette all´applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero (v. art. 7).
Ai sensi dell´art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, come modificato dall´art. 5, comma 3, del citato d. lg. n. 135, rimangono pertanto da identificare, secondo i princìpi stabiliti agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso decreto, i tipi di dati e le operazioni strettamente necessari e pertinenti in relazione alle specifiche attività svolte dal Comitato. Tale ricognizione potrebbe essere effettuata nello schema in oggetto o in altro provvedimento regolamentare, il cui iter di approvazione dovrebbe comunque essere avviato da codesto Ministero entro il 31 dicembre di quest´anno (l´Ufficio del Garante resta a piena disposizione per fornire ogni chiarimento o collaborazione utile in proposito).

Per quanto concerne la creazione della banca dati relativa alla popolazione dei minori stranieri, si osserva che la relativa previsione regolamentare è generica e, in sostanza, si limita ad indicare le sole finalità generali per le quali viene istituita, lasciando al Comitato un´ampia discrezionalità sulle informazioni da inserirvi. In questo senso, appare necessario andare oltre un semplice richiamo al rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, precisando l´ambito e le principali caratteristiche del suo funzionamento della banca dati e definendo:

  • le categorie di dati personali in essa contenute, con particolare riferimento ad informazioni aventi natura sensibile;
  • le relative modalità di funzionamento e di gestione in relazione, soprattutto, all´accesso ai dati, sia interno (uffici responsabili ed impiegati incaricati di consultare o elaborare i dati), sia esterno (nei riguardi di altre amministrazioni pubbliche o di soggetti privati);
  • almeno in linea generale, apposite misure da adottare per la custodia, la conservazione e la sicurezza dei dati.

Infine, per quanto concerne l´art. 5, comma 1, dello schema, inerente al censimento dei minori stranieri non accompagnati già presenti in Italia, si suggerisce di inserire dopo le parole: "con qualsiasi mezzo" le seguenti: "idoneo a garantire che la segnalazione sia conoscibile dai soli soggetti incaricati" .

IL PRESIDENTE


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