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Newsletter 9 - 15 maggio 2005

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N. 255 del 9 - 15 maggio 2005

• Uffici giudiziari e accesso ai dati personali
• La lotta alla pirateria informatica in Francia


Uffici giudiziari e accesso ai dati personali
La normativa sulla privacy prevede una procedura particolare per le informazioni personali trattate per ragioni di giustizia

Il cittadino che intende lamentare una violazione della riservatezza o esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali quando questi sono trattati per ragioni di giustizia da un ufficio giudiziario, non può farlo rivolgendosi direttamente all´ufficio giudiziario o presentando ricorso al Garante, ma deve segnalare il caso all´Autorità, che disporrà opportuni accertamenti.

A questa particolare procedura, confermata dalla  normativa in materia di protezione dei dati personali, si è richiamato il Garante nel definire un ricorso, presentato in via d´urgenza, da una donna che chiedeva il blocco o la trasformazione in forma anonima di alcuni dati, tra i quali il suo nominativo, che comparivano, a suo dire illecitamente e provocandole notevole nocumento, sul sito Internet di un Tribunale. L´interessata, una debitrice colpita da un provvedimento di esecuzione immobiliare di un giudice, lamentava che il suo nome comparisse per intero e non fosse stato oscurato nella documentazione allegata agli avvisi di vendita giudiziaria, pubblicati anche on line sul sito del tribunale, determinando in questo modo una ingiustificata diffusione dei propri dati personali. Nel sostenere l´illegittimità del comportamento tenuto dal tribunale la donna si appellava alle recenti modifiche apportate al Codice di procedura civile (artt. 490 e 570 cpc) dall´entrata in vigore del Codice sulla protezione dei dati personali (art. 174, commi 9 e 10).  In particolare, quelle riguardanti  la riservatezza delle notifiche di atti e delle vendite giudiziarie, in cui viene sancito che nell´avviso di vendita sia omessa l´indicazione del debitore e che maggiori informazioni  sulla vendita, tra cui anche le generalità della persona sottoposta ad esecuzione immobiliare, possano essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque ne abbia interesse.

Il Garante ha dichiarato l´inammissibilità del ricorso solo perché non rientrava tra i casi (art. 8, comma 2, Codice della privacy)  in cui è possibile esercitare direttamente il diritto di accesso o far valere i propri diritti tramite ricorso, riguardando dati trattati a fini di giustizia da un ufficio giudiziario, dal Ministero della giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura.  Ma, alla luce della documentazione prodotta nel corso del procedimento dalla donna, il Garante ha, tuttavia, deciso di avviare accertamenti sui trattamenti di dati personali effettuati dal tribunale, del cui esito informerà la ricorrente.


La lotta alla pirateria informatica in Francia
Il Garante francese autorizza per la prima volta le aziende produttrici di videogiochi a raccogliere gli indirizzi IP degli utenti Internet

La CNIL, ossia l´autorità francese per la protezione dei dati (Commission Nationale de l´Informatique et des Libertés), ha autorizzato per la prima volta un trattamento automatizzato per l´individuazione di reati contro la proprietà intellettuale (www.cnli.fr - "Actualité"). Le aziende che producono programmi per videogiochi ed altro software analogo potranno avvertire chi scarica tali programmi senza licenza e/o li mette a disposizione altrui che sta commettendo un reato, ed in alcuni casi specifici potranno raccoglierne l´indirizzo IP (il numero assegnato al nostro computer ogni volta che ci connettiamo ad Internet e che lo identifica in modo univoco), per istruire un procedimento giudiziario.

L´autorizzazione emanata dalla CNIL è la prima nel suo genere. La legge francese di protezione dati, emendata nel 2004, prevede la possibilità di trattare dati personali relativi a reati, condanne e misure limitative della libertà personale per tutelare la proprietà intellettuale ed il copyright, previa autorizzazione della CNIL.

La possibilità di raccogliere automaticamente gli indirizzi IP è stato proposto dalla SELL, ossia l´associazione francese degli editori di programmi per giochi e intrattenimento, e riguarda soltanto i programmi inclusi nei cataloghi degli editori che sono membri della SELL.

La CNIL ha giudicato che la configurazione del trattamento proposto fosse tale da assicurare il bilanciamento fra rispetto della privacy e diritto d´autore. In particolare riguardo a due questioni.

La prima è relativa all´invio di messaggi di avvertimento, che viene previsto solo per gli utenti che scaricano o mettono a disposizione programmi di videogiochi,. I messaggi avranno il solo scopo di segnalare che si sta commettendo un atto illecito per cui sono previste determinate sanzioni. Nessuna informazione relativa agli utenti sarà conservata dalla SELL. In particolare, l´indirizzo IP dei  navigatori Internet, ai quali i messaggi sono inviati, non potrà essere conservato o utilizzato per redigere un verbale per il  reato – ad eccezione dei casi sotto indicati.

La seconda questione è relativa proprio alla possibilità di raccogliere gli indirizzi IP di alcuni utenti per redigere un verbale per il  reato. Tale possibilità sarà ammessa esclusivamente in alcuni casi limitati, caratterizzati dalla gravità del reato contestato. I verbali redatti dalla SELL saranno utilizzati per istruire un procedimento giudiziario, e soltanto in tale ambito sarà possibile associarvi altri dati identificativi (risalendo al nominativo dell´utente/abbonato che ha operato lo scaricamento).

A proposito della tutela del copyright e della lotta alla pirateria informatica, le Autorità per la protezione dei dati partecipanti alla  Conferenza mondiale di Wroclaw (Polonia), nel 2004, avevano adottato una dichiarazione "sugli aggiornamenti automatici del software" (v.  Newsletter 20 - 26 settembre 2004). Con questo documento le aziende produttrici di software sono state invitate a procedere all´aggiornamento on line del loro software soltanto con il consenso informato dell´utente, secondo modalità trasparenti. I Garanti hanno ricordato il principio per cui si dovrebbe chiedere agli utenti di comunicare dati personali esclusivamente quando questo risulti effettivamente necessario per effettuare l´aggiornamento on line.


 

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