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Tempi di conservazione dei dati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Centrali rischi private > Tempi di conservazione dei dati

Risulta eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono stati originariamente raccolti o successivamente trattati, la conservazione, presso una centrale rischi privata, dei dati dell´interessato relativi ad un rapporto di finanziamento estinto da circa quattro anni senza residui o pendenze. Ne consegue che il ricorso volto ad ottenere la cancellazione di tali informazioni dev´essere accolto.

  • Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 15 [doc. web n. 29972]


I dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. Conseguentemente è legittima la conservazione da parte della società finanziaria e della "centrale rischi" privata alla quale sono stati comunicati, dei dati relativi ad un rapporto di finanziamento non ancora estinto nel corso del quale si sono verificati ritardi nel pagamento delle rate, a nulla rilevando l´avvenuta cessione del credito a terzi.

  • Garante 10 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 43 [doc. web n. 622883]


Va accolta la domanda di cancellazione dei dati detenuti da una "centrale rischi" privata, relativi ad un rapporto di finanziamento estinto da circa diciotto mesi, ove la società finanziaria, nei confronti della quale la domanda è stata proposta, non offra sufficienti elementi di valutazione in ordine alla sussistenza di ritardi o inadempimenti nei pagamenti che, soli, ne giustificherebbero la perdurante conservazione.

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 27 [doc. web n. 29996]


La conservazione da parte di una "centrale rischi" privata dei dati relativi ad una richiesta di finanziamento è giustificata – per far fronte a fenomeni come il cd. credit shopping, i frazionamenti del credito, le richieste di finanziamento contemporaneamente rivolte a diverse banche o finanziarie – per il tempo necessario alla relativa istruttoria e, comunque, per non più di sei mesi dalla registrazione o di un mese dalla rinuncia dell´interessato o dalla mancata concessione del finanziamento.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 47 [doc. web n. 30000]


È eccedente rispetto alle finalità del trattamento, e come tale sproporzionata, la scelta di conservare i dati negli archivi di una "centrale rischi" privata per la durata di cinque anni.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 47 [doc. web n. 30000]


I dati relativi ad eventuali inadempimenti, sanati senza perdite, residui o pendenze nel corso del finanziamento o, comunque, alla data di estinzione del rapporto, possono essere conservati negli archivi di una "centrale rischi" privata per non più di un anno dalla loro regolarizzazione o dalla estinzione, anche anticipata, del rapporto stesso.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 47 [doc. web n. 30000]


I dati relativi ad inadempimenti o sofferenze ancora pendenti, ovvero a debiti solo parzialmente estinti, possono essere legittimamente conservati negli archivi di una "centrale rischi" privata per la durata del rapporto di finanziamento e, comunque, per non oltre tre anni dalla data del loro ultimo aggiornamento.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 47 [doc. web n. 30000]


È eccedente rispetto alle finalità del trattamento, e come tale sproporzionata, la conservazione per cinque anni dei dati relativi ad un rapporto di finanziamento estinto senza perdite, sebbene nel corso dello stesso si siano verificati dei ritardi nei pagamenti (nel caso di specie l´istituto finanziatore ha eccepito l´avvenuta sottoscrizione di una clausola contrattuale che avrebbe autorizzato la conservazione dei dati per periodi di tempo più ampi rispetto a quelli poi individuati dal Garante nel provvedimento generale del 31 luglio 2002).

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 11 [doc. web n. 1066427]


I dati relativi ad una richiesta di finanziamento respinta, per ragioni connesse a comportamenti dell´interessato o anche a politiche contrattuali dell´istituto erogante, possono essere conservati da parte degli operatori creditizi e finanziari per sei mesi dalla registrazione dei dati e, comunque, per non più di un mese dalla rinuncia dell´interessato o dalla mancata concessione del finanziamento.

  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 8 [doc. web n. 1066423]


Conformemente ai principi fissati dal Garante con il provvedimento generale del 31 luglio 2002, le "centrali rischi" private possono conservare legittimamente i dati personali relativi a finanziamenti per i quali si siano verificati inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, fino ad un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto.

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067243]