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Provvedimento del 23 novembre 2005 [1200112]

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[doc. web n. 1200112]

Provvedimento del 23 novembre 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata in data 21 novembre 2005 dai coniugi XY e KW relativamente al servizio giornalistico pubblicato dal settimanale HH, edizione n. JJ del KK 2005;

RILEVATO che il settimanale, riprendendo una notizia su un supposto legame sentimentale del segnalante, già direttore generale di XX, ha pubblicato un articolato servizio fotografico che ritrae componenti della famiglia XY in alcuni momenti di vita privata quotidiana;

RILEVATO che le immagini -commentate da una giornalista- riprendono più volte con evidenza la segnalante e riportano dati relativi ai due figli minori; rilevato che il volto della figlia minore dei segnalanti è stato mascherato parzialmente in modo inefficace e che la stessa è pertanto riconoscibile; rilevato che l´articolo menziona altri dati ed immagini relativi anche al luogo di residenza della famiglia, alla loro palazzina di abitazione e alla madre della segnalante;

RILEVATO che nell´esercizio dell´attività giornalistica possono essere diffusi dati personali solo nei limiti dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"; rilevato che tale garanzia comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti -ed altri soggetti- non interessati ai fatti (art. 137, comma 3, Codice cit. e artt. 5 e 6 del codice di deontologia cit.), non potendo la notorietà di una persona -qual è il segnalante- affievolire i diritti dei congiunti e, in particolare, dei minori (cfr. provvedimento del Garantedel 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 7).

RILEVATO, sotto quest´ultimo profilo, che il giornalista ha altresì il dovere di considerare il diritto alla riservatezza del minore come primario e di non pubblicare quindi nomi, immagini o altri particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione, anche nel caso –peraltro non ravvisabile nella vicenda in esame - di un loro coinvolgimento in fatti di cronaca (art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, in allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che richiama i principi contenuti nella Carta di Treviso; cfr. anche art. 50 del Codice e art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo -New York, 20 novembre 1989- ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176);

RILEVATO che l´articolo in questione ha concretizzato una violazione dei diritti dei familiari del segnalante, considerate anche le informazioni specifiche fornite sulla relativa abitazione;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RILEVATO che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RILEVATA la fondatezza della richiesta rivolta a questa Autorità di inibire all´editore della testata di porre in essere altri trattamenti illeciti -come quello segnalato- di dati personali relativi ai congiunti del segnalante;

RITENUTA pertanto la necessità di disporre nei confronti di ZX S.p.a., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere illecitamente dati personali, comprese le immagini, relativi ai suindicati familiari del segnalante, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice);

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RITENUTA altresì la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone nei confronti di ZX S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere illecitamente dati personali relativi ai congiunti del segnalante, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) prescrive al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati;

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 23 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli