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Luoghi di lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari addetti - 15 dicembre 2005 [1209068]

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[doc. web n. 1209068]

Comunicato stampa

Luoghi di lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari addetti - 15 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l´articolo 125 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;


PREMESSO:


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento che individua le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l´incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento dell´assenza di tossicodipendenza, nonché la periodicità e le modalità di tali accertamenti.

OSSERVA:


1. Considerazioni generali
La disposizione del decreto del 1990 (art. 125 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che trova ora attuazione riguarda una tematica di particolare delicatezza che ha implicazioni rilevanti sia per la sicurezza, l´incolumità e la salute di terzi e della collettività, sia per i diritti fondamentali dei lavoratori interessati.

Gli accertamenti in esame, comprensivi di prelievi ed analisi, rappresentano un "trattamento sanitario" alla luce anche di quanto rilevato dalla giurisprudenza costituzionale (art. 32 Cost.; cfr. sentenza Corte cost. n. 218 del 1994). La legge può imporli in ragione di rilevanti necessità di terzi o della collettività, ma sul presupposto del rispetto delle persone che vi vengono sottoposte e, pertanto, di un´efficace protezione, in particolare, della loro dignità e riservatezza, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione. Assume, quindi, particolare rilievo la circostanza che gli accertamenti sull´assenza di tossicodipendenza siano improntati a garantire in modo efficace anche i diritti dei lavoratori interessati, considerata la particolare natura dei dati trattati che possono essere idonei a rivelare lo stato di salute.

Il trattamento di dati personali relativo agli accertamenti in esame deve essere effettuato da datori di lavoro e strutture sanitarie per tutelare la sicurezza, l´incolumità e la salute di terzi e della collettività, ed è previsto da una disposizione di legge (art. 125 d.P.R. n. 309/1990; artt. 11, comma 1, lett. a), 18, 19 e 20 del Codice).

Secondo i ministeri interessati, le attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l´incolumità e la salute dei terzi sono individuate in quelle elencate nell´allegato I allo schema di decreto.

Gli accertamenti sanitari verrebbero disposti, stante la formulazione della disposizione di legge che si intende attuare, solo nei confronti di "lavoratori" destinati alle predette attività; non sarebbero interessati, invece, né coloro che svolgono le medesime attività in proprio, né il datore di lavoro che le esegua personalmente. 


2. Ambito e modalità degli accertamenti
Il presente parere è reso solo per i profili di competenza del Garante.

Va a tal fine rilevato che alcune disposizioni dello schema riguardanti l´individuazione dei lavoratori interessati o i casi in cui gli accertamenti sanitari dovrebbero essere effettuati, devono essere riformulate in ossequio al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice, in riferimento agli artt. 3 e 5, comma 3 dello schema).

Le specificazioni di seguito indicate sono necessarie anche nella prospettiva dell´impostazione armonica di altri tipi di accertamenti sanitari obbligatori di cui dovrebbero essere disciplinati analogamente alcuni profili (in particolare, in materia di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro -art. 15 l. 30 marzo 2001, n. 125-  e di trasmissione dell´infezione da Hiv –cfr. art. 5 l. 5 giugno 1990, n. 135-).

In questa prospettiva, deve essere meglio tipizzata la previsione (art. 5, comma 3, lett. a)) che impone esami complementari tossicologici a carico del lavoratore il quale presenti "sintomi di tossicodipendenza", previsione che risulterebbe di problematica applicazione e non conforme alla norma primaria da attuare. Deve risultare più evidente che gli esami complementari vanno eseguiti solo se ricorrono fattori sintomatici di una "dipendenza" da sostanze stupefacenti o psicotrope, anziché solo di un uso -anche occasionale- delle sostanze medesime. Tale specificazione va apportata nello schema, non apparendo sufficiente né un rinvio al decreto sulle procedure analitiche (art. 8, comma 4), né l´applicazione dell´altro d.m. del Ministro della salute che verrebbe applicato provvisoriamente (v. art. 12, comma 2).

Va altresì individuata con precisione la casistica degli incidenti sul lavoro che possono imporre un esame complementare tossicologico (art. 5, comma 3, lett. b), dello schema). Attualmente, si prevede che debbano essere sottoposti a tale esame tutti i lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro, anche senza colpa e senza una qualche attinenza ad un fattore sintomatico di una tossicodipendenza. L´obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto proporzionatamente solo in presenza di incidenti che, per le loro caratteristiche e valutando il profilo comportamentale degli interessati coinvolti, si rivelino appunto sintomatici di una tossicodipendenza.

 

3. Trattamento dei dati personali

3.1 Applicabilità del Codice
Il trattamento dei dati personali cui si procederà in applicazione del decreto è già disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale individua specifiche regole per i datori di lavoro pubblici e privati e per le strutture sanitarie riguardo, in particolare, all´adeguata informativa da fornire ai lavoratori interessati, alle specifiche modalità di trattamento, alla conservazione dei dati nel tempo, alla necessaria designazione degli incaricati del trattamento e alle misure di sicurezza (v. anche artt. 20 e 112, comma 2, lett. c), e) ed i), del Codice, in relazione all´individuazione dei tipi di dati sensibili e di operazioni di trattamento in ambito pubblico).

Si richiama altresì l´attenzione sul requisito della qualità dei dati personali (art. 11 del Codice) che va rispettato con particolare cura nel trattamento di quelli in esame, specie per quanto riguarda l´esattezza, l´aggiornamento, la pertinenza e non eccedenza dei dati. Ciò, anche alla luce delle conseguenze che si possono trarre dagli accertamenti e dalla circostanza che il decreto prevede anche che si prendano in considerazione dati relativi a fenomeni meramente sintomatici (art. 5, comma 3, lett. a), dello schema).

3.2 Finalità del trattamento dei dati
Appare necessario inserire nel testo una precisa, ed importante, "clausola di finalità" per affermare che nelle procedure di accertamento dell´assenza di tossicodipendenza possono essere trattati solo dati personali indispensabili per perseguire le finalità di cui al decreto e che i medesimi dati possono essere utilizzati esclusivamente per le medesime finalità di tutela della sicurezza, incolumità e salute di terzi.

Risulta, altresì, necessario specificare la finalità per la quale i dati del personale marittimo devono essere comunicati anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da questo ulteriormente utilizzati (art. 8, comma 9, dello schema).

3.3. Riservatezza del flusso di dati personali
La specifica previsione di riservatezza sull´esito degli accertamenti (art. 8, comma 9, dello schema) deve essere formulata anche in riferimento all´attività della struttura sanitaria e alle comunicazioni al datore di lavoro da essa effettuate, oltre che al successivo trattamento dei dati da parte del datore di lavoro (si veda la simmetrica previsione di riservatezza relativa alla richiesta di accertamenti: art. 5, comma 4, dello schema). Tale riformulazione va apportata con specifica attenzione anche ai casi in cui la struttura sanitaria si avvalga a sua volta di altre strutture convenzionate (art. 8, comma 2).

3.4  Accertamenti presso forze armate e di polizia
Occorre prevedere nell´art. 6, comma 1, secondo periodo, dello schema (tenuto conto dell´art. 1, comma 2), che gli ulteriori accertamenti specifici presso forze di polizia, forze armate e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono effettuabili solo nei casi previsti dalla normativa di settore.

In conclusione, nel ricordare che l´ulteriore decreto previsto per disciplinare le "procedure analitiche" degli accertamenti dovrà essere sottoposto al preventivo parere di questa Autorità, stanti i profili di interesse per il trattamento dei dati personali (art. 8, comma 4, dello schema), si formula il parere richiesto con le osservazioni che precedono.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere sullo schema di decreto con le osservazioni di cui ai punti 2 e 3 relative all´individuazione dei lavoratori da sottoporre ad esami complementari tossicologici, alle finalità del trattamento dei dati, alla qualità dei medesimi dati, alla riservatezza del loro flusso e ad accertamenti specifici presso forze armate e di polizia.

Roma, 15 dicembre 2005


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli