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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto nazionale di alta matematica 'Francesco Severi'- 23 febbraio 2006 [1246888]

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[doc. web n.  1246888]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l´Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - 23 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dall´Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" in data 22 dicembre 2005 (prot. n. 3131);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;                        

PREMESSO:

L´Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da esso effettuati.

L´Istituto, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare unicamente la finalità di rilevante interesse pubblico è necessario che, con un atto di effettiva natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

A tale scopo, l´Istituto è  tenuto ad adottare o promuovere un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. In questa prospettiva, il predetto schema identifica i tipi di dati che detto Istituto intende trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice).


OSSERVA:


1. Considerazioni generali
Nel regolamento in esame dovrà essere menzionata nelle premesse (che non figurano nello schema trasmesso a questa Autorità), l´acquisizione del presente parere ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice.

2. Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro (art. 2)
La finalità di rilevante interesse pubblico connessa all´attività di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro, di qualunque tipo, contemplata nel primo punto dell´art. 2, è riconducibile a quella prevista dall´art. 112 del Codice. Tale disposizione va quindi indicata puntualmente.

L´elencazione delle fonti normative che legittimano i trattamenti posti in essere non prende in considerazione la disciplina statale relativa ai princìpi fondamentali in materia di rapporti di lavoro, come ad esempio, l´ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la tutela dei lavoratori e delle libertà sindacali, l´igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro o il regime previdenziale e assistenziale. Occorre, pertanto, integrare le fonti normative cui i trattamenti sono collegati.

Relativamente alle operazioni del trattamento, si rileva che non sono state previste alcune operazioni essenziali a realizzare talune attività indicate nello schema di regolamento e strettamente connesse alla finalità di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro. A titolo esemplificativo, si richiama l´attenzione sulle comunicazioni nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, indispensabili all´adempimento degli specifici obblighi e compiti previsti dalla normativa in materia di previdenza e assistenza. È necessario pertanto integrare lo schema di regolamento, da sottoporre nuovamente al parere del Garante, evidenziando tali comunicazioni ed eventuali altre operazioni che devono essere delimitate rigorosamente alla luce del principio di stretta indispensabilità.

3. Conclusioni
L´Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" è invitato a conformare lo schema in esame alle indicazioni sopra formulate, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non potrà essere effettuato in difformità dalle indicazioni medesime, e che l´individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili dovrà essere effettuata necessariamente con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

Eventuali, ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari  non considerati nello schema in esame non potranno essere effettuati. Ciò non preclude all´Istituto (laddove si renda indispensabile, come nel caso indicato al punto 2, trattare ulteriori categorie di dati o eseguire altre operazioni di trattamento per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge) l´integrazione del medesimo schema, da sottoporre nuovamente al parere del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema tipo di regolamento curato dall´Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi", a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 3, riguardanti:

  • la menzione dell´acquisizione del presente parere;
  • la menzione dell´art. 112 del Codice in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico indicata; l´integrazione dell´elencazione delle fonti normative; l´individuazione delle operazioni indispensabili a realizzare le attività indicate nello schema connesse alla finalità di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro;
  • l´adozione di un atto di effettiva natura regolamentare.

Roma, 23 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli