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Provvedimento del 13 luglio 2006 [1321296]

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[doc. web n. 1321296]

Provvedimento del 13 luglio 2006

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA le istanze datate 5 ottobre 2005, 18 gennaio e 31 gennaio 2006, con le quali Francesco Calia e Concetta Chilà avevano chiesto a Banca Intesa S.p.A. di ottenere la comunicazione dei dati personali che li riguardano relativi ad un contratto di conto corrente intestato alla ditta "La Nuova Rappresentanza" di Francesco Calia, conto rispetto al quale la sig.a Chilà figurava come fideiussore; rilevato, in particolare, che con tali istanze gli interessati, nel contestare le modalità di calcolo degli interessi debitori, avevano sollecitato la consegna di copia del contratto di conto corrente, degli estratti conto dall´apertura del conto, nonché dell´atto di fideiussione;

VISTA la nota datata 14 novembre 2005 con la quale la banca aveva comunicato agli interessati la propria disponibilità al rilascio di copia degli estratti conto richiesti, "limitatamente agli ultimi dieci anni", con le modalità di cui all´art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385);

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 aprile 2006 con il quale i ricorrenti, rappresentati e difesi dall´avv. Domenico Malara, avendo ricevuto solamente copia del contratto di conto corrente, hanno ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali che li riguardano contenuti negli estratti conto relativi al rapporto sopra indicato, a partire dal 18 giugno 1986, nonché nell´atto di fideiussione; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 24 maggio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax dalla resistente in data 12 maggio 2006 con la quale la banca "ha ritenuto di aderire alla richiesta (…)" dei ricorrenti, indicando agli stessi la filiale alla quale rivolgersi per la consegna della documentazione richiesta;

VISTO il fax inviato il 23 maggio 2006 con il quale i ricorrenti hanno fatto presente che, recatisi il giorno stesso presso la filiale indicata dalla resistente, non avevano potuto procedere all´accesso in questione in quanto la consegna delle informazioni richieste era stata subordinata al pagamento di una somma di denaro;

VISTI, peraltro, i successivi fax inviati il 29 maggio 2006 ed il 3 luglio 2006 con i quali i ricorrenti hanno confermato di aver ricevuto in tal giorno, "in forma gratuita", copia degli "estratti conto e chiusure trimestrali per il periodo 1.1.1995-3.3.2006 e copie del contratto di fideiussione e delle successive integrazioni"; rilevato, tuttavia, che i ricorrenti medesimi hanno ribadito la propria richiesta di accesso in relazione ai dati personali contenuti negli estratti conto e chiusure trimestrali riferiti al periodo 18.6.1986-31.12.1994 per i quali non sarebbe stato fornito alcun riscontro;

VISTO il fax inviato il 27 giugno 2006 con il quale la resistente ha precisato che la richiesta di accesso in relazione agli anni 1986-1994 "non può essere assecondata, poiché tale documentazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, viene conservata per dieci anni dalla data dell´ultima operazione";

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali dei ricorrenti relativi al menzionato rapporto bancario; precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi del c.d. testo unico bancario;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa; rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti mai esistiti -o non più esistenti- nei propri archivi;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta dei ricorrenti di accedere ai dati personali che li riguardano;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 13 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli