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Provvedimento del 26 luglio 2006 [1323127]

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[doc. web n. 1323127]

Provvedimento del 26  luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 aprile 2006, presentato da Ester Ventura, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Imago s.r.l., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata al proprio domicilio (relativa ai servizi offerti dalla predetta società), richiamando una precedente istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che con il ricorso la ricorrente si è nuovamente opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 7 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 28 giugno 2006 con la quale la resistente ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del nominativo della ricorrente in occasione di una "sagra presso la frazione di Giovi di Salerno" e di aver poi utilizzato l´indirizzo della stessa, acquisito dall´elenco telefonico, al solo fine di renderle nota la propria attività di "allestimento di fiere ed eventi" ritenendola l´organizzatrice della citata manifestazione e quindi potenzialmente interessata ai propri servizi;

VISTA la nota pervenuta il 17 luglio 2006 con la quale la ricorrente ha contestato l´incompletezza del riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie richieste;

RITENUTO che, alla luce del parziale riscontro fornito dalla resistente, il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere, in forma intelligibile, i dati personali dell´interessata conservati dalla resistente, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; ritenuto inoltre che il ricorso deve essere accolto anche in ordine all´opposizione al trattamento dei dati a fini promozionali e pubblicitari e che, per l´effetto, Imago s.r.l. dovrà fornire riscontro all´interessata in ordine a tutte le citate richieste entro il 31 agosto 2006 provvedendo altresì, entro la medesima data, ad adottare ogni misura idonea ad impedire l´inoltro di qualsiasi messaggio promozionale indirizzato all´interessata;

RITENUTO di dover ordinare altresì alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai restanti profili (conferma dell´esistenza dei dati, origine, logica, finalità e modalità del trattamento) avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Imago s.r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere, in forma intelligibile, i dati personali relativi alla ricorrente conservati dalla resistente, i soggetti o le categorie di soggetti cui tali dati possono essere comunicati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché in ordine all´opposizione al trattamento dei dati dell´interessata a fini pubblicitari e promozionali, ordinando al titolare del trattamento di ottemperare alle citate richieste della ricorrente entro il 31 agosto 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Imago s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli