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Appartenenze partitiche - 31 maggio 2000 [1334824]

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[doc. web n. 1334824]

Appartenenze partitiche - 31 maggio 2000

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da RAI Radiotelevisione italiana S.p.A.

e dai signori

Giulio Sciorilli Borrelli, Andrea Valentini, Roberta Carlotto, Antonino Rizzo Nervo, Fernando Masullo, Luigi Ferrari, Barbara La Porta Scaramucci, Francesco De Domenico, Paolo Ruffini, Enrico Messina, Rosanna Cancellieri, Maurizio Braccialarghe, Donato Bendicenti e Lamberto Sposini tutti difesi dall´avv. Federico Sorrentino presso il cui studio sito in Roma hanno eletto domicilio;

nei confronti di

Società Europea di Edizioni S.p.A., via Negri, 4, Milano

e

Direttore responsabile de "Il Giornale";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a), del d.P.R. 31/3/1998 n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

I ricorrenti, con atto di ricorso regolarizzato in data 5 maggio 2000, chiedono che il Garante, "ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge", ordini "al titolare del quotidiano "Il Giornale" la cancellazione dei dati personali trattati con la pubblicazione del 19 marzo 2000" ed avvii "un autonomo procedimento volto a valutare la condotta del titolare e dei singoli giornalisti autori degli articoli in questione.

Più specificamente i ricorrenti fanno riferimento ad una serie di articoli, corredati da fotografie e tabelle, nei quali, fra l´altro, ai nomi dei ricorrenti sarebbero associate "le asserite appartenenze politiche o partitiche e di rapporti e relazioni personali (amichevoli o ostili) all´interno e all´esterno della RAI", unitamente ad apprezzamenti sulla conduzione attuale della società e (almeno in un caso) a relazioni familiari di alcuni suoi dipendenti.

Essi deducono che gli articoli in questione contengono diversi dati personali degli interessati, comuni e sensibili, e che il loro trattamento è avvenuto violando "palesemente le norme di cui alla legge n. 675/1996 e le disposizioni recate dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio della professione giornalistica ai sensi dell´art. 25 della predetta legge". In particolare si assume la violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 20 e 25 della legge n. 675, nonché degli artt. 5 e 6 del codice di deontologia dei giornalisti, e che il trattamento dei dati è avvenuto senza la previa informativa agli interessati, ben oltre "i limiti del diritto di cronaca e dell´essenzialità dell´informazione", realizzando una sorta di "schedatura che si risolve nella lesione dell´identità personale, politica e professionale delle persone coinvolte". E ciò, oltre a recare danno agli interessati-persone fisiche menzionate negli articoli in questione, tornerebbe "altresì a danno della RAI, alla quale essi sono legati da rapporto organico o di lavoro". RAI S.p.A. sarebbe pertanto pienamente legittimata a far valere i diritti che la legge n. 675 "le riconosce quale interessato".

In conclusione i ricorrenti chiedono che il Garante ordini "la cancellazione dei dati di cui alla pubblicazione in riferimento" ed avvii in ogni caso, ai sensi dell´art. 31, un distinto procedimento volto a valutare la complessiva condotta del titolare.

Quanto alle modalità con le quali RAI S.p.A e gli altri interessati hanno presentato il ricorso a questa Autorità, va rilevato come in data 23 marzo 2000 sia stato inoltrato via fax a questa Autorità ed al titolare del trattamento un atto definito "ricorso ed istanza ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. c), n. 2, 29 e 31 della legge n. 675 e 17 del d.P.R. n. 501/98", con il quale si chiedeva al Garante, fra l´altro, "nella denegata ipotesi in cui ritenesse insussistenti i presupposti per la tutela d´urgenza", di disporre "in via provvisoria il blocco dei dati in questione con effetto fino al riscontro che il titolare offrirà alla presente da valersi quale richiesta di cancellazione dei dati e opposizione al trattamento".

Con successivo fax in data 11 aprile (seguito da plico raccomandato giunto in data 13 aprile 2000) perveniva al Garante da parte di RAI S.p.A., "a maggior dettaglio del ricorso ex art. 29 della legge n. 675 annunciato con fax del 23 marzo 2000 - trasmesso anche al titolare del trattamento quale richiesta di cancellazione dei dati personali ai sensi dell´art. 13 della citata legge- , ... la stesura definitiva del ricorso stesso sottoscritto anche dagli interessati persone fisiche ivi menzionati". In tale comunicazione si sottolineava altresì che il titolare del trattamento non aveva fornito alcun riscontro alle richieste di cancellazione.

Con nota n. 3418 del 28 aprile il Garante ha invitato i predetti ricorrenti a regolarizzare il ricorso, rammentando che lo stesso, ai sensi dell´art. 18, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 501/1998, deve contenere la sottoscrizione del ricorrente autenticata a norma di legge.

I ricorrenti hanno provveduto a tale adempimento presentando il ricorso regolarizzato in data 5 maggio 2000.

Nelle more, peraltro, perveniva al ricorrente ed a questa Autorità in data 14 aprile una nota di risposta della Società Europea di Edizioni S.p.A. (editrice del quotidiano "Il Giornale") nella quale il titolare del trattamento manifestava la "disponibilità ad adempiere alla richiesta di cancellazione dei dati, ove tale richiesta appaia legittima e riferibile" a tale società, richiedendo peraltro ai ricorrenti una "dettagliata indicazione" dei dati oggetto della cancellazione.

Con comunicazione in data 19 aprile 2000 RAI S.p.A. individuava analiticamente tali dati. Con nota del 5 maggio 2000, il predetto titolare manifestava però l´impossibilità di adempiere alle richieste dei ricorrenti in quanto non sussisterebbe "presso la ... società alcun complesso dì informazioni riferibili alle circostanze. . .esposte". Inoltre i dati di cui viene chiesta la cancellazione non sarebbero presentì negli archivi "in forma diversa dalla conservazione degli articoli giornalistici in questione".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.
Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

3. Vanno prima di tutto precisati i requisiti richiesti e l´ambito di applicazione di quel particolare mezzo di tutela rappresentato dal "ricorso" al Garante.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari, in quanto con il ricorso che lo introduce non si può dedurre ogni violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della medesima legge, ma occorre formulare una precisa richiesta (in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. E la proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Va poi ricordato che dal punto di vista formale il ricorso deve rispettare le prescrizioni di cui all´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998.

Nel caso di specie va inoltre precisata la natura degli atti inoltrati al Garante ed al titolare del trattamento, rispettivamente in data 23 marzo e 11 aprile 2000. La prima di tali comunicazioni, al di là della non chiara enunciazione dell´oggetto nella quale si sovrappongono i riferimenti alla previa istanza ex art. 13 ed al ricorso vero e proprio ai sensi dell´art. 29, può essere presa in considerazione da questa Autorità solo come richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati in questione ai sensi dell´art. 13 della legge.

A questa istanza ha fatto seguito la proposizione (dapprima via fax in data 11 aprile, poi per plico raccomandato, secondo il dettato dell´art. 18, comma 1 del d.P.R. n. 501, il giorno 13 aprile) di un atto di ricorso vero e proprio, rispetto al quale l´Autorità ha formulato la richiesta di regolarizzazione che è stata ottemperata con la presentazione del ricorso in questione in data 5 maggio. Nelle more, peraltro, il titolare del trattamento (dando riscontro alle istanze di cancellazione, dallo stesso ritenute come esercizio dei diritti di cui all´art. 13), ha formulato le risposte riportate in premessa.

Chiariti i passaggi procedimentali che hanno portato al radicamento del gravame presso il Garante e accertatane l´ammissibilità, lo stesso va esaminato nel merito. Il ricorso deve essere dichiarato infondato.

Il trattamento dei dati personali in questione, effettuato nello svolgimento della professione giornalistica, va valutato in riferimento alle disposizioni degli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, e a quelle del c.d. codice deontologico dei giornalisti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. Queste disposizioni mirano a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa, dovendo rimanere fermi "i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675).

L´esame degli articoli di giornale cui il ricorso è riferito, rivela che gli stessi rappresentano una modalità di esercizio del diritto di cronaca (per quanto opinabili possano essere i toni complessivi utilizzati), con riferimento alla personalità, alle esperienze professionali, agli incarichi ricoperti e all´attività dei componenti del consiglio di amministrazione e dei menzionati dirigenti e giornalisti della società radiotelevisiva pubblica. Si tratta di persone che occupano posti di rilievo in un´azienda di primaria rilevanza sociale ed economica e non può pertanto essere posto in dubbio il diritto dei mezzi di informazione di esprimere valutazioni anche critiche riferite alle singole persone.

In base all´art. 25 della legge, specificato dall´art. 5 del citato codice deontologico, tale diritto all´informazione si estende ai dati aventi natura "sensibile". Nel caso di specie, il trattamento effettuato (al di là del giudizio sulla sua opportunità o sui toni utilizzati nel complessivo servizio giornalistico, che non compete a questa Autorità) non può essere ritenuto illegittimo, ai sensi della legge n. 675/1996, facendosi riferimento a notizie e informazioni (esperienze professionali presso quotidiani di partito, "vicinanza" a determinate aree politiche o culturali, ecc.) che possono essere state acquisite correttamente da giornalisti attraverso la consultazione di giornali, interviste, colloqui, dichiarazioni, attingendo alle consuete fonti di notizie utilizzate lecitamente nella cronaca giornalistica.

Anche i riferimenti di carattere familiare presenti nelle ricostruzioni giornalistiche sono fatti in riferimento a esponenti di rilievo della vita politica nazionale ed a fatti notori.

Va rilevato infine che il ricorso non prospetta specifiche questioni di infondatezza o imprecisione delle singole notizie pubblicate. Inoltre, non si ravvisano gli estremi per l´instaurazione di un autonomo procedimento da parte del Garante, in quanto nei casi esaminati il consenso degli interessati non è richiesto e l´informativa può essere fornita dal titolare del trattamento nei modi generali e semplificati previsti dal citato codice di deontologia.

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica la possibilità per i ricorrenti di esercitare il diritto di accesso di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 per accertare la disponibilità e l´origine dei dati che li riguardano, nonché la possibilità di adire il giudice ordinario, ove se ne ritengano sussistenti i presupposti, per rivolgere eventuali diverse istanze in sede civile o penale che esulano dall´ambito di competenza del Garante.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara infondato il ricorso.

Roma, 31 maggio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli