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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Associazioni, movimenti politici, partiti e confessioni religiose - Relazione 2000 - 17 luglio 2001

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Indice

Relazione 2000

I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 


 

 

Associazioni, movimenti politici, partiti e confessioni religiose

32. PROTEZIONE DEI DATI E REALTÀ ASSOCIATIVE
Il Garante è tornato a pronunciarsi (v. già Provv. 29 settembre 1999, in Bollettino, n. 10, p. 35), stabilendone l´illegittimità, in ordine all´utilizzo di dati (segnatamente, contenuti in elenchi) degli iscritti ad un´associazione, utilizzati per finalità diverse, nella specie di propaganda elettorale, da quelle indicate nell´informativa o comunque in presenza di un´informativa che, per genericità e indeterminatezza, non rende possibile individuare con sufficiente precisione la finalità del trattamento effettuato (Provv. 5 ottobre 1999; v. anche Provv. 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17). In tale occasione l´Autorità ha potuto altresì precisare che anche le operazioni di stampa di etichette adesive dei nominativi personali e la loro apposizione su buste già predisposte da parte di soggetti terzi rispetto al titolare integrano gli estremi di una operazione di "comunicazione" di dati (v. ancora Provv. 9 ottobre 2000).

Più in generale, queste vicende (ed altre di seguito rappresentate) hanno indotto il Garante a ribadire in un c.d. "decalogo" (provvedimento 7 marzo 2001, in Bollettino, n. 18, p. 24) che, in caso di uso di dati di aderenti ad organizzazioni diverse da quelle politiche (ad es. associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un´espressa connotazione politico-partitica), l´utilizzazione a fini di propaganda elettorale di dati relativi agli iscritti è possibile qualora detta eventualità venga espressamente prevista nell´informativa resa agli iscritti al momento dell´adesione o del rinnovo della stessa (e qualora gli organi dirigenti dell´associazione decidano, con loro autonoma determinazione, di prevedere una tale possibilità).

Il Garante ha avviato poi alcuni procedimenti in relazione all´improprio uso di dati per finalità di propaganda elettorale da parte di medici o di strutture sanitarie che disponevano di dati per finalità di cura.


33. L´USO DI DATI PER FINALITÀ POLITICO-ELETTORALI
Lo svolgimento delle consultazioni elettorali ha determinato ulteriori e significativi interventi dell´Autorità in materia di trattamento di dati personali, il cui contenuto può rinvenirsi, negli aspetti salienti, nel menzionato provvedimento del 7 marzo 2001, attraverso il quale il Garante ha ritenuto opportuno segnalare ai partiti e ai movimenti politici alcuni dei principi più significativi ai quali ispirare i trattamenti dei dati personali nel corso della campagna elettorale, per renderli armonici con la disciplina introdotta dalla l. n. 675/1996.

In questa cornice deve collocarsi il provvedimento del 7 febbraio 2001 (pubblicato in G.U. 13 febbraio 2001, n. 36 e in Bollettino, n. 17, p. 7) con il quale, in virtù del potere accordato al Garante dall´art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996, si sono esonerati fino al 30 giugno 2001 partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori di liste e di candidati (come ogni altro soggetto intento anch´esso ad effettuare, in occasione delle consultazioni elettorali, operazioni di trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, per esclusive finalità di comunicazione politica o di propaganda) dall´obbligo di rendere l´informativa prevista dall´art. 10, comma 3, l. n. 675/1996 all´interessato, lasciando sussistere detto obbligo nei casi di spedizione di messaggi di posta elettronica o di lettere articolate, assolvibile, in questi casi, con l´inserzione dell´informativa nella comunicazione medesima.

Variegate sono state poi le tipologie di modalità trasmissive utilizzate a fini di propaganda elettorale. Non sempre i dati personali sono stati attinti dalle fonti appena menzionate (o si è fatto ricorso al previo consenso espresso da parte dei cittadini). Invero, da un lato sono giunte al Garante segnalazioni in ordine all´invio, specie nel periodo elettorale, di messaggi propagandistici sulle utenze telefoniche mobili degli abbonati, fatti per i quali è attualmente in corso un´istruttoria da parte dell´Autorità; per altro verso, forme di comunicazione politica sono state altresì realizzate ricorrendo alla messaggeria elettronica.

A quest´ultimo riguardo, e muovendo dalla considerazione che anche gli indirizzi di posta elettronica devono essere considerati dati personali ai fini dell´applicazione della legge n. 675/1996, si è accertata l´assenza dei presupposti di liceità e di correttezza nel loro trattamento che l´Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella (Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino, n. 16, p. 39) ha operato reperendo sulla rete Internet, tramite un software appropriato, oltre 390.000 indirizzi di posta elettronica a scopo di successiva comunicazione politica.

In particolare si è rilevato che gli indirizzi di posta elettronica degli interessati non provengono da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" (art. 12, comma 1, lett. c), legge n. 675/1996) di tal che la loro utilizzazione nel caso in esame non era da ritenersi consentita (mancando una previa manifestazione positiva di consenso ed essendo altresì inoperanti gli ulteriori presupposti elencati nell´art. 12 della medesima legge).

La previsione contenuta nella citata lettera c) non si riferisce, infatti, a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati personali desumibili da registri, elenchi, atti o documenti "pubblici" (quali ad esempio gli elenchi degli iscritti a vari albi e collegi professionali, taluni registri detenuti dalle camere di commercio e, soprattutto, le liste elettorali che chiunque, come precisato dall´art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, può visionare ed ottenere in copia presso i competenti uffici comunali) o sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque (si pensi ai dati ricavati dagli elenchi telefonici) (art. 20, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996).

In senso analogo si era già pronunciato il Gruppo europeo delle autorità garanti per la protezione dei dati nel parere n. 1/2000 (adottato a Bruxelles il 3 febbraio 2001) in tema di reti e di commercio elettronico, secondo cui la mera rinvenibilità di un indirizzo e-mail in uno spazio pubblico di Internet non comporta un uso libero dell´indirizzo stesso per mailing elettronici.

Nel caso commentato, poi, il Garante ha altresì rilevato che, al di là del profilo appena trattato, l´Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella non provvedeva, attraverso un servizio attivo ed efficace, alla cancellazione degli indirizzi di posta elettronica di coloro che, ricevute le comunicazioni a contenuto politico, ne facevano richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Merita precisare, in ordine a detto provvedimento, che lo stesso è stato impugnato dalla menzionata associazione politica dinanzi al Tribunale di Roma. Il giudizio è in una fase introduttiva nella quale il giudice deve esprimersi anche sulla costituzione in giudizio di un´associazione di utenti e consumatori.

In altra sede, il Garante ha appurato l´infondatezza di una segnalazione relativa ad un trattamento di dati solo apparentemente effettuato dall´Osservatorio sulla legalità e la questione morale, pur evidenziando la necessità di perfezionare l´informativa e il modello di consenso presenti nel sito www.antoniodipietro.org (cfr. Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino, n. 16, p. 42).

In occasione di un quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Napoli si è poi puntualizzato (v. lettera del 4 aprile 2001) che, diversamente dalle liste elettorali generali e sezionali (contenenti i nominativi degli elettori aventi diritto al voto), tenute presso i competenti uffici comunali e la cui conoscibilità è sancita dal menzionato art. 51 d.P.R. n. 223/1967, gli esemplari delle liste elettorali di sezione sulle quali, nei singoli seggi, sono stati annotati in occasione di precedenti elezioni i dati relativi ai cittadini che hanno votato, sono utilizzabili al solo fine del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali, nei termini stabiliti dall´art. 62 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), applicabile anche con riferimento alle elezioni regionali ai sensi dell´art. 1, comma 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, con conseguente insussistenza del diritto d´accesso a favore dei titolari di cariche elettive che chiedano al Tribunale di accedervi per ipotizzati fini di espletamento del proprio mandato o per finalità di propaganda elettorale.

Conclusivamente, devono essere ricordate anche in questo paragrafo le riserve espresse dal Garante (v., da ultimo, il comunicato stampa del 24 aprile 2001), e già precedentemente formulate nel novembre 1999 al Ministero dell´interno in occasione del parere reso sullo schema di regolamento sulla tessera elettorale, per quanto riguarda la privacy, la libertà e la segretezza del voto. Il nuovo modello – cartaceo- di tessera elettorale, rendendo nota una sequenza di informazioni relativi a diverse consultazioni elettorali precedenti, potrebbe esporre il cittadino al rischio che la scelta di partecipare o meno alla consultazione elettorale sia facilmente conoscibile anche fuori della sezione elettorale, consentendo altresì di dedurne sostanzialmente l´orientamento politico, con conseguente violazione della segretezza del voto.

Alcune consultazioni elettorali, infatti, possono assumere particolare significato per l´oggetto (si pensi a determinati referendum o a votazioni di ballottaggio) o per il contesto in cui cadono (alcune forze politiche possono esprimere specifici orientamenti invitando gli elettori al voto o all´astensione), tanto che anche il solo dato dell´avvenuta partecipazione alle operazioni di voto può risultare idoneo a svelarne le preferenze politiche. Di qui la ragione di una nuova nota, inviata dal Garante al Ministro dell´interno, con l´auspicio di un riesame urgente dell´intera tematica.


34. CONDOMINI E SOCIETÀ
In relazione al trattamento dei dati personali in ambito condominiale il Garante (Provv. 19 maggio 2000, in Bollettino, n. 13, p. 7) ha osservato che, ai fini della normativa contenuta nella l. n. 675/1996, possono formare oggetto di trattamento i dati personali raccolti ed utilizzati per il conseguimento delle finalità riconducibili agli artt. 1117 e ss. del codice civile, dei quali l´amministratore ha la diretta gestione e del cui trattamento i condomini devono essere considerati contitolari.

Muovendo da questo assunto, si è altresì evidenziato che la legge n. 675/1996 non ha modificato la normativa relativa al condominio degli edifici, segnatamente in relazione alle norme dettate in materia di costituzione dell´assemblea e di validità delle deliberazioni (artt. 1136 ss. cod. civ.). Pertanto devono potersi individuare con esattezza i nominativi dei condomini (ad es. anche tramite la previa esibizione di copia o estratti degli atti notarili), trattandosi di dato indispensabile ai fini della regolare convocazione assembleare, nonché per la verifica della validità delle stesse deliberazioni. Le modalità per procedere a dette verifiche possono essere stabilite anche attraverso il regolamento di condominio, nella piena osservanza, però, dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996. In tal modo è consentito procedere all´accertamento dei soli dati realmente necessari a verificare gli elementi idonei a individuare la titolarità dei singoli soggetti a partecipare all´assemblea e l´ammontare delle singole quote rappresentate (tali non sono, ad es., salvo il consenso degli interessati, i numeri telefonici dei singoli condomini o dei loro familiari).

Del pari è risultato lecito, in termini generali, il trattamento di dati personali attinenti alla situazione debitoria dei soggetti appartenenti ad un consorzio, in quanto funzionale all´adempimento degli obblighi derivanti dall´adesione al consorzio medesimo. Tuttavia, come messo in luce in un provvedimento del 7 dicembre 2000 (conseguente allo svolgimento di ulteriori accertamenti disposti con provvedimento del 18 maggio 2000), detti dati devono essere trattati sulla base di un´idonea informativa (assente nel caso di specie), anche orale, volta a rappresentare tutti gli elementi contenuti nell´art. 10 della legge n. 675/1996, ed in particolare le modalità del trattamento, inclusa l´eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali dei consorziati. Dagli accertamenti svolti, inoltre, è stato possibile rilevare che, in assenza di previsioni statutarie, le posizioni debitorie dei consorziati erano affisse in una bacheca di fatto accessibile a chiunque anziché ai soli interessati afferenti al consorzio, integrandosi da questo punto di vista una illecita diffusione di dati personali.

Il Garante ha altresì precisato (Provv. 19 dicembre 2000 e, nello stesso senso, nota del 12 gennaio 2001) che la l. n. 675/1996 è compatibile con la disciplina contenuta nel codice civile in materia di documentazione societaria (artt. 2421, 2422, 2490 e 2516 c.c.), di tal che non viene pregiudicato il diritto del socio ad acquisire (in conformità a quanto previsto da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia societaria) dati, notizie e documenti inerenti all´attività sociale: in particolare il socio può accedere, indipendentemente dal consenso dell´interessato, a dati e documenti riportati nei libri, dovendo la società adempiere ad un obbligo normativo (art. 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996). Tale comunicazione può avvenire senza il consenso dei soci anche quando attenga a dati relativi allo svolgimento di attività economiche o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 20, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996).

Scheda

Doc-Web
1342163
Data
17/07/01

Argomenti


Tipologie

Relazione annuale