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Provvedimento del 5 ottobre 2006 [1357919]

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 [doc. web n. 1357919]

Provvedimento del 5 ottobre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 23 novembre 2005 con la quale Antonino Martorana, unitamente ai propri figli Giuseppe, Gaetano, Maria e Rosalina Martorana, aveva chiesto a Banca Intesa S.p.A. di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riguardanti la propria moglie defunta (sig.a Palmira Bonifacio), di cui i predetti interessati sono eredi legittimi, con particolare riferimento allo "stato di consistenza dei debiti e dei crediti" della stessa;

VISTO il ricorso regolarizzato il 15 maggio 2006, con il quale i citati ricorrenti, rappresentati e difesi dall´avv. Francesco Montalbano, hanno ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali relativi alla de cuius, nonché di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 28 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax dalla resistente in data 13 giugno 2006, con la quale la banca ha sostenuto di avere nella medesima data comunicato ai ricorrenti i dati richiesti dagli stessi;

VISTO il fax inviato il 26 luglio 2006, con il quale i ricorrenti, nel confermare l´adesione da parte della resistente alle proprie richieste, hanno chiesto che "venga dichiarato il non luogo a provvedere" sul ricorso;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Intesa S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Intesa S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 5 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli