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Provvedimento del 19 ottobre 2006 [1362114]

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[doc. web n. 1362114]

Provvedimento del 19 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 ed 8 del Codice proposta in data 7 aprile 2006 da Aldo Paolo Ponzano nei confronti del Consorzio per il sistema informativo del Piemonte (di seguito Csi-Piemonte), con la quale lo stesso, dipendente del Comune di San Salvatore Monferrato, aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi o che possono venirne a conoscenza; rilevato che la richiesta di accesso faceva riferimento, in particolare, ai dati attinenti al rapporto di lavoro con il Comune e trattati dal Csi-Piemonte mediante il servizio telematico "Rupar Piemonte " cui accedono vari comuni piemontesi;

VISTA la nota datata 28 aprile 2006 inviata dal Csi-Piemonte all´Associazione dei comuni del Monferrato e, per conoscenza, al Comune di San Salvatore Monferrato e all´interessato, con la quale il consorzio aveva confermato l´esistenza di dati personali relativi all´interessato (trattati, al pari dei dati di altri dipendenti e collaboratori del Comune di San Salvatore Monferrato, "su formale incarico" di tale comune per finalità di gestione del "servizio stipendi"), ed aveva chiesto alla predetta associazione "l´autorizzazione a trasmettere " al ricorrente i dati personali allo stesso relativi, nonché a corrispondere alle altre richieste da quest´ultimo formulate;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 30 maggio 2006, presentato dall´interessato nei confronti di Csi-Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Travostino e Luca Pecoraro, con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto tempestivo riscontro, ha ribadito le proprie richieste chiedendo altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 21 luglio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria integrativa datata 19 giugno 2006 con la quale il ricorrente ha inviato copia di una nota datata 24 maggio 2006 (recante timbro postale del 12 giugno 2006) inviatagli per conoscenza dall´Associazione dei Comuni del Monferrato, ma indirizzata al Comune di San Salvatore Monferrato nella quale si precisa che i dati trattati da Csi-Piemonte in relazione al ricorrente sono di tipo anagrafico, bancario, fiscale, previdenziale ed assistenziale e sono forniti dal Comune San Salvatore Monferrato per l´elaborazione mensile della busta paga; rilevato che in tale nota l´Associazione, nel sostenere che tali dati non sono presenti sulla rete "Rupar-Piemonte" e che vengono comunicati agli istituti previdenziali e assistenziali (Inpdap, Inail, ecc.), ha precisato che gli stessi "possono essere visualizzati solo dalla persona che gestisce gli stipendi, la quale è dotata di password "; rilevato, infine, che, sempre nella medesima nota, la citata associazione ha invitato il Comune di San Salvatore Monferrato a precisare la tipologia, "la forma ed i contenuti con cui esibire i dati" richiesti dal ricorrente;

VISTA la nota inviata il 20 giugno 2006 con la quale Csi-Piemonte ha sostenuto di rivestire, in relazione ai dati relativi al ricorrente, il ruolo di "responsabile esterno del trattamento" per conto del Comune di San Salvatore Monferrato e dall´Associazione dei comuni del Monferrato i quali sarebbero quindi gli effettivi titolari del trattamento dei dati in questione; rilevato che, proprio in ragione dell´indicata funzione di responsabile, non appena ricevuta l´istanza ex art. 7 il consorzio resistente aveva informato i titolari del trattamento con lettera del 28 aprile 2006, "chiedendo che venissero impartite le istruzioni necessarie per comunicare al sig. Ponzano quanto da lui richiesto "; rilevato che il resistente ha comunque precisato di essere disponibile a fornire direttamente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la memoria depositata il 21 giugno e quella successivamente inviata il 26 giugno 2006 con le quali il ricorrente ha sostenuto che il consorzio resistente non aveva dato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente con l´istanza ex art. 7, rilevando inoltre di non aver mai ricevuto alcuna informativa sul trattamento dei dati personali, da parte dell´Associazione dei comuni del Monferrato, nella quale fosse indicata l´Associazione quale titolare e il consorzio resistente quale responsabile del trattamento medesimo;

VISTA la nota fatta pervenire il 30 giugno 2006  con la quale il Consorzio resistente ha fornito al ricorrente, "su indicazione ed autorizzazione dell´Associazione dei Comuni del Monferrato e del Comune di San Salvatore Monferrato, titolari del trattamento", una documentazione contenente "una sintesi significativa" dei dati personali relativi al ricorrente "estratta dagli archivi informatici"; rilevato che il resistente ha prodotto inoltre una nota informativa nella quale sono indicate le categorie di dati personali trattati in relazione al ricorrente; rilevato che nel medesimo documento sono precisate le finalità del trattamento che è strumentale alla fornitura del servizio di gestione della contabilità del personale dipendente, oltre all´origine dei dati ed ai soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che tale servizio è fornito "all´Associazione dei Comuni del Monferrato che opera per conto del Comune di San Salvatore Monferrato, suo ente associato" e che il servizio "è erogato tramite la rete Rupar Piemonte (Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale) che costituisce l´infrastruttura telematica attraverso la quale vengono scambiati i dati ";

VISTA la memoria inviata il 29 giugno 2006 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro, ma ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte "a causa dei ritardi e delle incertezze nell´adempimento dell´obbligo di riscontro";

VISTA la memoria inviata il 30 giugno 2006 con la quale il consorzio resistente ha fornito, tra l´altro, copia degli atti di designazione quale "responsabile esterno" del trattamento adottati dall´Associazione dei comuni del Monferrato e dal Comune di San Salvatore Monferrato presso il quale il ricorrente è dipendente; rilevato che il resistente ha altresì precisato che tale qualifica emergerebbe sia "dal contenuto sostanziale" del primo riscontro fornito al ricorrente con nota del 28 aprile 2006, sia "dalla sottoscrizione…riferita univocamente a Csi quale "Responsabile del trattamento"; che ai sensi dell´art. 147, comma 1, del Codice "il ricorso è proposto nei confronti del titolare"; che il consorzio resistente avrebbe agito diligentemente informando i titolari del trattamento delle richieste formulate dall´interessato (e richiedendo "istruzioni e indicazioni " in ordine al riscontro da fornire allo stesso) e che soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni ha provveduto ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente;

VISTA la memoria conclusiva del ricorrente datata 28 agosto 2006 con la quale questi ha, tra l´altro, sostenuto che solo nel corso dell´istruttoria è emersa la qualità di responsabile del trattamento del consorzio resistente, il quale non aveva reso manifesta questa sua funzione in alcuna precedente comunicazione;

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal ricorrente nei confronti di Csi-Piemonte, soggetto nei cui confronti l´interessato aveva avanzato un´istanza di accesso in data 7 aprile 2006 ottenendo un riscontro incompleto e dilatorio; rilevato, inoltre, che il parziale riscontro del resistente, inviato ben oltre il termine di 15 giorni previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice, non precisava in modo univoco il ruolo di responsabile esterno del trattamento rivestito da Csi-Piemonte in relazione ai dati del ricorrente, né indicava chiaramente quali fossero i titolari del trattamento dei dati dell´interessato; rilevato che solo nel corso del procedimento è stato precisato inequivocabilmente il ruolo di responsabile rivestito da Csi-Piemonte così come la qualità di titolari del trattamento rivestita dall´Associazione dei Comuni del Monferrato e dal Comune di San Salvatore Monferrato;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti del resistente, avendo lo stesso fornito adeguato riscontro a tutte le istanze avanzate dal ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento, in ragione della particolarità della vicenda esaminata e della sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 19 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli