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Trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 9 novembre 2006 [1366005]

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[doc. web n. 1366005]

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 9 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito in legge, con modificazioni dall´art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministero delle infrastrutture in data 19 ottobre 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il 23 marzo u.s. il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Il Ministero delle infrastrutture, a seguito delle modifiche apportate all´assetto organizzativo dei ministeri dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni dall´art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un nuovo schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero.

Il Ministero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dal Ministero delle infrastrutture, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene quindi sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero delle infrastrutture per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi dal medesimo Ministero.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli