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Provvedimento del 9 novembre 2006 [1367548]

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[doc. web n. 1367548]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 3 agosto 2006, presentato da Paolo Bellini nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 9 ottobre 2006 con la quale Crif S.p.a. ha ribadito quanto già comunicato il 28 febbraio 2006, con nota nella quale era stata comunicata all´interessato l´avvenuta cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "positivo";

RILEVATO che il titolare del trattamento, con il predetto fax del 9 ottobre 2006, ha altresì precisato che l´unica posizione censita il 28 febbraio 2006 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti regolarizzati " è stata nel frattempo cancellata per decorso dei termini di conservazione previsti dal codice di deontologia e di buona condotta applicabile a tali dati;

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato infondato dal momento che l´interessato aveva ricevuto idoneo riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice già prima della presentazione del ricorso medesimo;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad una richiesta di mutuo chirografario rivolta a Banca Intesa S.p.A. il 13 settembre 2006 (trattamento successivo, quindi, alla proposizione dell´istanza ex art. 7 del Codice);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli