g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 novembre 2006 [1367684]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1367684]

Provvedimento del 16 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso proposto da XY nei confronti di Schwegler Associated s.r.l., con il quale il ricorrente, essendo stato sottoposto, nel 2004, a visita medico-legale dalla resistente (società che liquida i danni per conto di Lloyd´s of London la quale, a sua volta, assicura l´Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, citata in giudizio dal ricorrente per risarcimento danni da intervento chirurgico), ha chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano contenuti in una perizia redatta in tale occasione, già richiesti con previa istanza avanzata il 3 giugno 2005; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 4 ottobre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 21 luglio 2006 con la quale la società resistente, nel far presente che è in corso un procedimento giudiziario tra il ricorrente e la predetta Azienda ospedaliera, "con l´intervento degli assicuratori dei Lloyd´s", nel quale il ricorrente ha già avanzato una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della perizia in questione, ha dichiarato di ritenere inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 145, comma 2, del Codice; ciò, considerato anche che la società resistente deterrebbe "i documenti non a titolo personale, ma come custode per conto dell´assicuratore cliente";

RILEVATO che l´istanza del ricorrente può essere presa utilmente in considerazione quale richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella predetta perizia medico-legale;

RILEVATO che deve essere disattesa l´eccezione di ammissibilità proposta dalla società resistente in ordine a tale richiesta di accesso, non potendosi ritenere che l´odierno ricorso al Garante sia stato proposto tra le stesse parti e per il medesimo oggetto per il quale è stata già adita l´autorità giudiziaria (art. 145, comma 2, del Codice);

RILEVATO infatti che presso il Tribunale di Catania–Sezione distaccata di Acireale pende, tra altre parti, un giudizio che ha per oggetto non l´accesso a dati personali o altri profili concernenti il loro trattamento, ma una controversia concernente una richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente e che peraltro, nell´ambito dei mezzi di prova prodotti o articolati dalle parti vi è solo una richiesta dell´interessato al giudice di ordinare l´esibizione in giudizio di alcuni documenti ai sensi dell´art. 210 c.p.c., al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese risarcitorie;

RILEVATO che la resistente non risulta aver fornito riscontro alla richiesta formulata dall´interessato; ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare alla stessa di comunicare in modo intelligibile (artt. 9 e 10 del Codice) al ricorrente, entro il 10 gennaio 2007, i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro lo stesso termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di comunicare in modo intelligibile (artt. 9 e 10 del Codice) al ricorrente, entro il 10 gennaio 2007, i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro lo stesso termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli