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Provvedimento del 16 novembre 2006 [1367777]

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[doc. web n. 1367777]

Provvedimento del 16 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 23 giugno 2006, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Marco Di Porto e dalla dott.ssa Federica Citoni nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., con il quale la ricorrente ha chiesto la cancellazione, nell´ambito del "Dossier persona Cerved " alla stessa relativo, dei dati, ritenuti pregiudizievoli, relativi al fallimento (dichiarato nel 2000) dell´impresa individuale di cui la stessa era titolare; rilevato che, a giudizio della ricorrente, il trattamento di tali dati sarebbe non pertinente ed eccedente, trattandosi di una procedura concorsuale chiusa nel 2001 per "mancanza di passivo" rispetto alla quale è peraltro intervenuta, il gg mm aaaa, sentenza di riabilitazione civile nei confronti dell´interessata; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 4 ottobre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata via fax il 26 luglio 2006 con la quale il titolare, ad integrazione dei riscontri forniti, ha sostenuto che il trattamento dei dati della ricorrente non è effettuato in modo illecito e di non essere tenuto alla cancellazione dei dati in quanto questi ultimi sono ricavati da pubblici registri e riportati in modo esatto e completo; rilevato che la resistente ha dichiarato che i dati contestati non possono, a proprio avviso, essere considerati pregiudizievoli, in quanto, come risulta da copia del "Dossier persona" relativo alla ricorrente aggiornato al 19.7.2006, nella sezione "Controllo automatico eventi pregiudizievoli" è riportato "Nessun evento da segnalare"; rilevato pertanto che tali dati, a detta della resistente, vengono riportati come "fatto storico " senza alcuna valenza pregiudizievole, al fine di "agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici"; rilevato che la resistente ha sottolineato come tali dati siano "pertinenti, completi e non eccedenti" ed indicano sia la data di apertura e di chiusura del fallimento, sia l´avvenuta riabilitazione civile della ricorrente; rilevato, infine, che la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 27 luglio 2006 nel corso della quale la ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati, ritenuti pregiudizievoli, relativi al fallimento in questione, mentre la resistente ha ribadito che il trattamento dei dati della ricorrente è lecito e corretto;

ONSIDERATO che il contestato trattamento dei dati consistente nell´estrazione e nella comunicazione di informazioni accessibili a chiunque non risulta allo stato illecito; rilevato che la società resistente utilizza informazioni, che non risultano inesatte, provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono allo stato trattare anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice), fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma,  16 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli