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Provvedimento del 30 novembre 2006 [1375097]

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[doc. web n. 1375097]

Provvedimento del 30 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´impresa Edilrodighiero, rappresentata e difesa dall´avv. Cosimo d´Ambrosio presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Edilsider Italiana s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il titolare dell´impresa interessata, avendo ricevuto da Edilsider Italiana s.r.l. una conferma d´ordine per l´acquisto di materiale edilizio, ha contattato telefonicamente tale società chiarendo di non aver mai sottoscritto alcun ordine di materiale e ricevendo assicurazione che, trattandosi di un errore, l´ordine stesso sarebbe stato annullato tempestivamente. Ciononostante due persone qualificatesi quali funzionari di zona della Edilsider Italiana s.r.l. si sono presentate presso un cantiere dell´impresa ricorrente mostrando copia dell´ordine e rifiutando sia di rilasciarne copia sia di rivelare il nome del rappresentante che aveva curato l´ordine.

L´impresa ha formulato quindi un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto conferma dell´esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere la loro origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, opponendosi al trattamento dei dati che la riguardano e sollecitandone la cancellazione. Non avendo ricevuto riscontro, l´impresa ha quindi proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 e s. del Codice con il quale ha ribadito le richieste formulate con la predetta istanza ed ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 18 luglio 2006 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

Attesa la necessità di acquisire i necessari elementi di valutazione in ordine alle richieste dell´impresa, questa Autorità, con nota del 18 ottobre 2006, ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso, dandone comunicazione al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, a cura della Guardia di finanza Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy, con un nuovo invito a fornire riscontro alle richieste dell´interessata. Con nota datata 8 novembre 2006 il Comando ha però fatto presente di non aver potuto notificare a Edilsider Italiana s.r.l. la predetta comunicazione presso l´indirizzo in atti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su alcune richieste relative al trattamento dei dati personali della ricorrente detenuti e trattati da una società operante nel settore delle forniture per l´edilizia.

Edilsider Italiana s.r.l., destinataria di un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice (che risulta ricevuta come da talloncino postale in atti), non ha fornito riscontro, come dovuto, alle richieste formulate dall´impresa ricorrente, la quale ha quindi proposto legittimamente ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice.

Anche nel corso del procedimento la società resistente non ha fornito alcun riscontro alle comunicazioni inoltrate all´indirizzo desunto dalla documentazione in atti, al quale risulta parimenti pervenuta la nota di questa Autorità contenente l´invito ad aderire alle richieste della ricorrente.

Il ricorso è fondato.

Edilsider Italiana s.r.l., che ai sensi dell´art. 10 del Codice è tenuta ad adottare idonee misure volte ad agevolare all´impresa interessata e a qualunque altro interessato l´esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (anche fornendo idonei recapiti presso i quali poter essere agevolmente rintracciata) deve pertanto, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, fornire all´impresa interessata un completo riscontro alle predette richieste da questa formulate con l´istanza ex artt. 7 e 8, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data. 

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla società resistente di aderire alle richieste della ricorrente entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Edilsider Italiana s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli