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Provvedimento del 18 gennaio 2007 [1386374]

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[doc. web n. 1386374]

Provvedimento del 18 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale Paolo Bruno aveva chiesto al Comune di San Lucido–Comando polizia municipale la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano (relativi all´accertamento di una violazione delle norme del codice della strada) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità e della logica del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 novembre 2006, presentato da Paolo Bruno, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Bruno presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti del citato Comune di San Lucido–Comando polizia municipale, con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto, altresì, di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 19 dicembre 2006 con la quale il Comune di San Lucido–Comando polizia municipale, nel comunicare al ricorrente i dati personali richiesti, ha riscontrato anche le altre istanze avanzate (ritenendo lecito il trattamento di dati effettuato per notificare l´accertamento di infrazione all´interessato "quale proprietario del veicolo contravvenzionato" per eccesso di velocità) ed ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sostenendo di non aver potuto fornire un riscontro tempestivo a causa "della gravissima carenza d´organico";

VISTA la nota inviata via fax il 21 dicembre 2006 con la quale il ricorrente ha, tra l´altro, dichiarato di non opporsi alla richiesta "relativa al non luogo a provvedere", ribadendo però l´istanza volta a porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il comune resistente fornito sufficienti riscontri nel corso del procedimento in ordine a tutte le richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Comune di San Lucido–Comando polizia municipale, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del Comune di San Lucido–Comando polizia municipale, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1386374
Data
18/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso