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Provvedimento del 13 febbraio 2007 [1388935]

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[doc. web n. 1388935]

Provvedimento del 13 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata il 31 luglio 2006, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), dall´impresa individuale XY alla Guardia di finanza-Nucleo speciale funzione pubblica e privacy con la quale l´interessato, rilevato che alcune notizie relative alla contestazione di una violazione amministrativa per una mancata informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice erano state riferite in un articolo pubblicato sul quotidiano "Latina oggi" e ritenendo che tali informazioni fossero state comunicate all´organo di stampa dalla Guardia di finanza, ha chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché le modalità di tale comunicazione;

VISTO il riscontro fornito il 16 agosto 2006 con il quale la Guardia di finanza ha comunicato le informazioni richieste e ha dichiarato di aver comunicato i dati contenuti nel verbale relativo alla predetta contestazione solo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo la disciplina sancita dal combinato disposto del Codice in materia e della legge n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 24 novembre 2006 dall´impresa individuale XY nei confronti della Guardia di finanza-Nucleo speciale funzione pubblica e privacy, con il quale l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha chiesto di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati contenuti nel verbale sono stati comunicati; rilevato che, con il ricorso, la ricorrente ha chiesto, altresì, al Garante di verificare la liceità del trattamento dei dati che la riguardano effettuato dal quotidiano locale e di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la Guardia di finanza a fornire riscontro alle richieste che la riguardano, nonché l´ulteriore nota del 16 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 gennaio 2007 con la quale la resistente ha ribadito quanto già comunicato all´interessato, dichiarando nuovamente di aver comunicato dati e notizie relativi alla contestazione amministrativa solo al Garante, secondo le disposizioni di legge, e di non aver, in particolare, inoltrato o autorizzato alcuna comunicazione agli organi di stampa; rilevato che la resistente ha osservato, altresì, che le informazioni pubblicate non sono tali da dover essere state estratte necessariamente (come al contrario sostenuto dalla ricorrente) dal verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza, facendosi tra l´altro riferimento, nell´articolo pubblicato, anche ad informazioni non contenute nel predetto verbale;  

VISTA la memoria anticipata via fax l´11 gennaio 2007 con la quale la ricorrente, nel ritenere che alcune informazioni pubblicate dal quotidiano siano state tratte, invece, proprio dal verbale redatto dalla resistente, ha ribadito la richiesta di valutare la liceità della pubblicazione dell´articolo contestato;   

RITENUTO che l´odierno ricorso, con riferimento al trattamento effettuato dalla Guardia di finanza, ha per oggetto unicamente due specifiche richieste già formulate con previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (volte a conoscere, l´una, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e, l´altra, le modalità di tale comunicazione); considerato che, rispetto a tali richieste, la Guardia di finanza ha fornito idoneo riscontro sia anteriormente, sia successivamente al ricorso, attestando specificamente di aver comunicato i dati personali contenuti nel citato verbale di contestazione amministrativa solo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le disposizioni di legge; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondato, per questa parte, il ricorso;

RILEVATO che il ricorso contiene un´ulteriore richiesta (non formulata nei confronti della Guardia di finanza) che deve essere dichiarata inammissibile in quanto volta ad ottenere una valutazione circa la liceità del trattamento effettuato da un terzo (l´editore della testata giornalistica che ha pubblicato la notizia della sanzione) nei cui confronti non risultano essere stati proposti né l´interpello preventivo ex artt. 7, 8 e 146 del Codice, né l´odierno ricorso;

RILEVATO che resta salva la possibilità per la ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice nei confronti dell´editore del quotidiano "Latina oggi" nelle forme e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni di legge;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi legati all´infondatezza del presente ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste formulate nei confronti della Guardia di finanza-Nucleo speciale funzione pubblica e privacy;

b) dichiara inammissibile la richiesta della ricorrente relativa al trattamento dei dati connesso alla pubblicazione a mezzo stampa di dati personali che la riguardano; 

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1388935
Data
13/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso