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Provvedimento del 8 febbraio 2007 [1389115]

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[doc. web n. 1389115]

Provvedimento del 8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 novembre 2006 da Anna Maria Piragine, rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Bruno, nei confronti di Trenitalia S.p.a., con il quale la ricorrente (in riferimento ad una acquisizione di dati effettuata da tale società in ordine ad una procedura di rimborso) ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili eventualmente designati, nonché dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che la ricorrente si è altresì opposta al trattamento dei dati a scopi promozionali, sollecitandone la cancellazione, ed ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 20 dicembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 29 novembre 2006 inviata da Trenitalia S.p.a. con la quale la società resistente, scusandosi di non aver potuto rispondere nei termini all´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice a causa di un "disguido interno", ha fornito riscontro alle richieste dell´interessata illustrando le modalità di trattamento ed assicurando che i dati "non verranno mai utilizzati per l´invio di materiale pubblicitario";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Trenitalia S.p.a. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Trenitalia S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1389115
Data
08/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso