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Provvedimento del 13 febbraio 2007 [1389293]

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[doc. web n. 1389293]

Provvedimento del 13 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´8 novembre 2006 da Karina Sneiderova, rappresentata e difesa dall´avv. Valentina Frediani, nei confronti di Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a., con il quale la ricorrente (che si era associata, nel luglio 2006, per le attività svolte dalla resistente finalizzate al gioco del golf e all´organizzazione di tornei), ha ribadito (ritenendo inidoneo il riscontro fornito) le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili eventualmente designati e dei soggetti ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati; visto che la ricorrente si è inoltre opposta al trattamento a scopi promozionali, sollecitando anche la cancellazione (con connessa attestazione nei riguardi dei soggetti cui gli stessi fossero stati comunicati) dei dati che risultassero trattati in violazione di legge, ed ha infine chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 2 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 5 dicembre 2006 e 7 dicembre 2006 con le quali Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a. (rappresentata e difesa dall´avv. Silvia Del Corso presso il cui studio ha eletto domicilio) ha sostenuto che i dati personali della ricorrente sono stati trasmessi "esclusivamente alla Federazione Italiana Golf allo scopo di consentirne il tesseramento" e, conseguentemente, far assumere alla stessa "la qualità di giocatore come richiesto dall´interessata con la domanda di associazione"; rilevato che la resistente ha altresì precisato che, a seguito della richiesta di cancellazione da parte della ricorrente, i dati sono stati "eliminati dai data base della società", a parte quelli (conservati anche per "scopi difensivi") contenuti nella domanda di iscrizione sottoscritta dalla ricorrente (di cui è stata inoltrata copia);

VISTE le note del 7 dicembre 2006 e del 22 gennaio 2007 con le quali la ricorrente ha ribadito di aver dovuto presentare il ricorso a causa del mancato riscontro del titolare che non aveva fornito, a suo avviso, neanche la prescritta informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO che il titolare del trattamento ha anche fornito alcune indicazioni sul trattamento effettuato con strumenti elettronici, con particolare riguardo all´inserimento dei dati della ricorrente nel sito della società, nell´apposita area riservata ai soci;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

ELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
                           

 

Scheda

Doc-Web
1389293
Data
13/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso