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Provvedimento del 22 febbraio 2007 [1391764]

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[doc. web n. 1391764]

Provvedimento del 22 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 7 giugno 2006 formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Banca popolare italiana Soc. coop., con la quale XY (titolare di un conto corrente), nel contestare l´"ingiustificata" comunicazione di alcuni dati che la riguardano (relativi al conto corrente medesimo) da parte dell´agenzia n° 6 di Messina, chiedeva di conoscere le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile, se designato, e l´indicazione dei soggetti cui i dati possono essere comunicati, opponendosi altresì al trattamento medesimo;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 novembre 2006 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giuditta Lamorte, con il quale l´interessata ha ribadito nei confronti di Banca popolare italiana Soc. coop. solo l´opposizione al trattamento dei dati che la riguardano, specificando che un dipendente della banca, parente dell´interessata, avrebbe comunicato ad ZY (correntista, nonché sorella della ricorrente), sul cui conto corrente si era verificata una "scopertura (irrisoria)", che sul conto corrente della sorella XY esisteva invece un´ampia disponibilità; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 2 gennaio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 14 dicembre 2006 con la quale la banca resistente ha contestato l´ammissibilità del ricorso "in quanto non preceduto da conforme preventivo interpello obbligatorio ex art. 146 d.lg. 196/2003", atteso che le istanze ex art. 7 (cui la banca aveva risposto) contenevano richieste riferite genericamente al complessivo trattamento di dati posto in essere dall´istituto di credito; visto che la banca, solo dopo aver appreso a seguito dell´inoltro del ricorso le specifiche contestazioni mosse ad un proprio dipendente, ha sostenuto, tra l´altro, di aver contestato a questi "l´illegittimo trattamento (…) anche ai fini disciplinari (…), mediante lettera ex art. 7 L. 300/70 del 12 dicembre 2006";

VISTA la memoria inviata via fax il 16 gennaio 2007, con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sostenendo, in particolare, la loro conformità a quanto precedentemente richiesto nell´interpello preventivo, formulato volutamente in forma più sintetica proprio per differenziarlo dal ricorso più "analitico e narrativo";

VISTA la nota inviata via fax il 15 febbraio 2007 con la quale Banca popolare italiana Soc. coop. ha sostenuto che "solo successivamente, nell´ambito del ricorso, (…) i termini della questione sono stati presentati in modo differente e circostanziato, con riferimenti specifici a luoghi, fatti e persone" e che, anche alla luce di una relazione inviata alla banca dal proprio dipendente circa l´episodio contestatogli (relazione in parte divergente dalla ricostruzione effettuata dalla ricorrente, ma nella quale vi è comunque l´ammissione di una comunicazione telefonica con la sorella della ricorrente), "il provvedimento disciplinare avviato con la lettera del 12.12.2006 nei confronti del Sig. (…), risulta attualmente in corso"; rilevato che "intenzione della banca è quella di procedere con un richiamo scritto al dipendente ad un maggiore rigore ed attenzione nella gestione delle comunicazioni alla clientela (…)";

RILEVATO che con il ricorso l´interessata ha fatto valere il medesimo diritto (l´opposizione al trattamento) già prospettato nell´istanza ex art. 7 del Codice, fornendo però solo in sede di ricorso una serie di particolari e di riferimenti fattuali e personali che hanno permesso alla banca resistente di fornire nel procedimento puntuali riscontri ad integrazione delle risposte comunicate prima della proposizione del ricorso;

RILEVATO di dover, pertanto, dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, sia prima che dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento, anche in ragione della descritta sequenza di rapporti fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391764
Data
22/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso