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Provvedimento del 22 febbraio 2007 [1391839]

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[doc. web n. 1391839]

Provvedimento del 22 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza presentata a Milano Assicurazioni S.p.A., con la quale XY, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il 22 settembre 2005, ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nel fascicolo riguardante la gestione e l´eventuale liquidazione delle richieste risarcitorie; rilevato che con la medesima istanza l´interessata ha chiesto anche di conoscere l´origine di tali dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, se designato, e l´indicazione dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso proposto il 20 novembre 2006 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo nei confronti di Milano Assicurazioni S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto, altresì, di porre le spese del procedimento a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 9 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 15 dicembre 2006 e del 31 gennaio 2007 con le quali la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, non avendo ancora ricevuto alcun riscontro da parte di Milano Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la nota anticipata via fax il 31 gennaio 2007, con la quale la resistente ha riscontrato le richieste della ricorrente, fornendo un elenco analitico delle informazioni detenute e allegando copia di altra documentazione pertinente al sinistro; rilevato che in tale nota la compagnia di assicurazioni ha sostenuto di non aver ricevuto né il fax con il quale la ricorrente avrebbe esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice, né il rapporto di trasmissione di tale invio;

RILEVATO che, con memorie del 7 febbraio 2007 e del 14 febbraio 2007, la ricorrente ha confermato di aver ricevuto, seppur tardivamente, "un sostanziale riscontro alle richieste (…)" formulate, contestando però che taluni dati che la riguardano (in particolare quelli desumibili da alcune fotografie del proprio autoveicolo) sarebbero pervenuti illeggibili; visto che con ulteriore fax del 12 febbraio la ricorrente ha inviato copia del rapporto (positivo) di trasmissione del fax a suo tempo inoltrato al titolare del trattamento ed indirizzato al numero indicato nel sito Internet della società (rapporto di trasmissione allegato al ricorso);

VISTE le note inviate via fax il 12 e il 14 febbraio 2007, con le quali Milano Assicurazioni S.p.A. ha fornito nuovamente, anche a mezzo corriere, copia della citata documentazione fotografica, osservando "che tali foto non paiono esplicitare ulteriori dati rispetto a quelli già messi a disposizione" con le precedenti comunicazioni;

RILEVATO che, in base all´art. 10 del Codice, il titolare del trattamento è tenuto ad estrapolare e mettere a disposizione dell´interessato i dati personali di cui questi abbia fatto richiesta (anche attraverso una richiesta inoltrata a mezzo fax ad un recapito del titolare del trattamento cui tale richiesta risulta essere pervenuta) fornendo copia di atti e documenti solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa; rilevato che, nel caso di specie, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, il titolare ha corrisposto alle richieste dell´interessata mettendo a disposizione dell´interessata i dati che la riguardano, ivi compresi quegli elementi identificativi dell´autoveicolo della ricorrente (quali il numero di targa) che costituiscono il solo dato personale ricavabile dalle immagini che sarebbero pervenute in modo non nitido;

RITENUTO, pertanto, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico di Milano Assicurazioni S.p.A., nella sola misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Milano Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391839
Data
22/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso