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Provvedimento del 1 marzo 2007 [1391863]

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[doc. web n. 1391863]

Provvedimento del 1 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giampaolo De Titta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Costanzo e Maria Sorda nei confronti di Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra e dal dott. Pasquale Di Leo; dott.ri Fabrizio Amato, Ilio Briguglio e Aurelio Caponnetti;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, dopo essersi sottoposto a quattro operazioni chirurgiche al setto nasale, ha citato in giudizio il dott. Aurelio Caponnetti, medico che le ha effettuate, per chiedere il risarcimento del danno a suo avviso causatogli dagli interventi. Il medico, assicurato con Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A., ha depositato in giudizio alcune fotografie del ricorrente (in particolare del suo naso) scattate "nel corso degli accertamenti e delle perizie eseguite dal dott. Fabrizio Amato e dal dott. Ilio Briguglio, entrambi incaricati da Assitalia-Le assicurazioni d´Italia S.p.A." ai fini di un tentativo stragiudiziale di conciliazione cui ha fatto seguito un diniego di risarcimento da parte della società.

Ritenendo illecito il trattamento dei dati personali effettuato dai resistenti, il ricorrente ha inviato ad essi un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, oltre a chiedere conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione unitamente a tutte le altre informazioni di cui all´art. 7, comma 2, del citato Codice, ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché l´attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, opponendosi anche al loro trattamento "per mancanza di autorizzazione".

Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi degli artt. 145 s. del Codice, chiedendo al Garante di intervenire per verificare l´esistenza di dati che lo riguardano presso i medici resistenti, per conoscere le modalità del loro trattamento e per impedirne il trattamento ritenuto illecito; con riferimento al trattamento dei dati effettuato da Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A., ha anche chiesto al Garante di ordinarne la cancellazione; ha chiesto infine di condannare in solido i resistenti al risarcimento del danno subito e di porre a loro carico le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 149 del Codice in data 27 novembre 2006, il dott. Amato ha risposto, con fax del 5 dicembre 2006, dichiarando di non detenere più i dati personali del ricorrente. Tali dati erano stati acquisiti in occasione  della visita medica effettuata in qualità di medico-legale fiduciario di Assitalia-Le assicurazioni d´Italia S.p.A. ed erano stati utilizzati per redigere alcune note conclusive che, unitamente alle fotografie e alla collaborazione fornitagli dal dott. Briguglio (chirurgo plastico di propria fiducia al quale aveva chiesto una "consulenza specialistica"), sono state trasmesse alla società.

Al medesimo invito ad aderire il dott. Caponnetti ha risposto l´11 dicembre 2006, dichiarando di detenere le fotografie del ricorrente in un file e in formato fotografia e di non averle diffuse.

Il 19 febbraio 2007 il dott. Briguglio ha comunicato di aver trattato i dati personali dell´interessato (che non detiene più) nella sola occasione della visita medica effettuata per conto di Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. e di averli trasmessi al dott. Amato, medico legale designato dalla società.

Con memoria inviata il 13 dicembre 2006, Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A., dopo aver fornito riscontro a tutte le richieste avanzate dal ricorrente con la previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, comunicandogli anche i dati personali detenuti, ha risposto alle specifiche richieste formulate con il ricorso, dichiarando di aver sottoposto a blocco i dati personali in questione e di volerli cancellare non appena terminato il procedimento dinanzi a questa Autorità, con l´esclusione "dei soli dati alla cui registrazione e conservazione" la società è tenuta per obblighi di legge (numero e data del sinistro, nonché dati anagrafici del danneggiato). Ciò, pur ritenendo di averli correttamente trattati nel rapporto contrattuale che vede il dott. Caponnetti assicurato dalla società per gli eventuali danni cagionati nell´esercizio della propria professione di medico e per l´assistenza in fase giudiziale. A tal riguardo, la società ha inviato anche copia dell´informativa e del consenso manifestato dal ricorrente in data 18 marzo 2003.

Con memorie pervenute il 15 e il 19 dicembre 2006, nonché nell´audizione del medesimo 19 dicembre 2006, il ricorrente ha dichiarato di ritenere illecita la comunicazione di dati effettuata da Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. al legale nominato quale difensore del dott. Caponnetti su indicazione della società; ha quindi ribadito le proprie istanze; in particolare, ha chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano detenuti dalla società di assicurazione e, preso atto delle dichiarazioni dei dott.ri Amato e Caponnetti, di ordinare a quest´ultimo "la restituzione di tutte le fotografie possedute e raffiguranti il sig. De Titta con i relativi negativi".

Nell´audizione del 19 dicembre 2006 e nella memoria del 22 gennaio 2007, pervenuta dopo la proroga del termine per la decisione sul ricorso, Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. ha ribadito di aver trattato lecitamente i dati del ricorrente nella fase stragiudiziale e "anche nella controversia risarcitoria per gli asseriti danni ascritti all´attività professionale del dott. Caponnetti, rappresentato e difeso dal legale indicato all´assicurato dalla compagnia", effettuando "il trattamento dei dati dell´interessato strettamente necessario alla difesa dei diritti dell´assicurato, sulla base del consenso precedentemente rilasciato dal ricorrente nei confronti di tutte le attività connesse alla gestione del sinistro e all´accertamento del suo eventuale diritto al risarcimento dei danni". La società ha peraltro ribadito la volontà di aderire spontaneamente anche alla richiesta di cancellazione dei dati all´esito del procedimento in corso, nei limiti sopra indicati, e di aver anche comunicato tale determinazione ai soggetti ai quali i dati sono stati comunicati.

Con memoria pervenuta il 2 febbraio 2007, il ricorrente ha nuovamente osservato di ritenere illecita la comunicazione di dati effettuata da Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. al legale del dott. Caponnetti, insistendo per "la restituzione del materiale fotografico che lo riguarda" e delle perizie effettuate, poiché non sussisterebbe "la necessità di conservazione dei dati medesimi ai fini del procedimento civile di cui sopra del quale (…) Assitalia non è parte processuale".

Con memoria del 9 febbraio 2007, Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. ha sostenuto di aver fornito riscontro alle istanze formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice e di ritenere inammissibile la richiesta relativa alla restituzione del materiale fotografico e degli originali delle perizie mediche.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una compagnia di assicurazione, dal suo assicurato e dai medici legali designati per le perizie relative ai danni lamentati dal ricorrente.

Con riferimento alle istanze del ricorrente volte a verificare l´esistenza di dati che lo riguardano presso i dott.ri Fabrizio Amato e Ilio Briguglio, le modalità del loro trattamento, nonché la richiesta di ordinare ad essi la cessazione del trattamento illecito (richiesta che è presa utilmente in considerazione a titolo di opposizione al trattamento dei dati da parte degli stessi) deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso. Ciò, sulla base di quanto gli stessi hanno dichiarato attestando di non detenere dati personali dell´interessato (utilizzati, a suo tempo, esclusivamente nell´ambito delle visite medico-legali commissionate loro da Assitalia-Le assicurazioni d´Italia S.p.A.).

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, anche con riferimento al ricorso proposto nei confronti di Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. in ordine alle richieste relative all´esistenza dei dati personali, alle modalità del loro trattamento e alla loro cancellazione, nonché all´opposizione al trattamento (così, parimenti, qualificata la richiesta di ordinare la cessazione del trattamento illecito formulata dal ricorrente), avendo la società resistente aderito alle medesime richieste e, in particolare, a quella di cancellazione dei dati (salvo, ovviamente, per le informazioni che la stessa è tenuta a conservare per obblighi di legge).

Ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, il ricorso deve essere dichiarato invece inammissibile nei confronti del dott. Aurelio Caponnetti, dal momento che il trattamento dei dati personali in questione, ascrivibile al resistente medesimo in quanto persona convenuta in giudizio ad opera del ricorrente in una controversia di tipo risarcitorio non risulta dagli atti essere stato effettuato per fini diversi da quelli personali inerenti al solo esercizio del suo personale diritto di difesa e non risulta aver riguardato dati personali destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

Devono essere dichiarate infine inammissibili le richieste di ottenere il risarcimento del danno, istanza che non può essere avanzata dinanzi a questa Autorità che non ha competenza in materia, e la richiesta formulata nel corso del procedimento dal ricorrente e volta ad ottenere la restituzione delle fotografie e delle perizie medico legali da parte della compagnia di assicurazione, dal momento che la stessa non rientra tra i diritti che possono essere fatti valere con l´istanza di cui agli artt. 7 e 8 del Codice e nell´ambito del procedimento ex artt. 145 e s. dello stesso Codice.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso. L´ammontare di tali spese è posto a carico esclusivamente di Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del riscontro fornito solo nel corso del procedimento e della parziale inammissibilità delle richieste formulate nei confronti di tale titolare; l´ammontare delle spese è invece compensato integralmente rispetto ai dott.ri Fabrizio Amato e Ilio Briguglio, stante il riscontro fornito nel corso del procedimento e la parziale inammissibilità delle richieste loro formulate e rispetto al dott. Aurelio Caponnetti alla luce dell´inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dei dott.ri Fabrizio Amato e Ilio Briguglio con riferimento alle istanze relative all´esistenza di dati relativi al ricorrente e alle modalità del loro trattamento, nonché all´opposizione al trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. in ordine alle richieste relative all´esistenza dei dati personali del ricorrente, alle modalità del loro trattamento, alla loro cancellazione, nonché all´opposizione al trattamento;

c) dichiara  inammissibile il ricorso nei confronti del dott. Aurelio Caponnetti;

d) dichiara inammissibili le richieste di ottenere il risarcimento del danno e la restituzione delle fotografie e delle perizie medico legali;

e) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 200 euro a carico solamente di Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391863
Data
01/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso