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Provvedimento del 22 febbraio 2007 [1391912]

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[doc. web n. 1391912]

Provvedimento del 22 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 14 novembre 2006 presentato da Teresa Migliorelli, rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Claudio Costa, con il quale la ricorrente ha chiesto a Linea S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati di tipo "negativo" che la riguardano (relativi ad un finanziamento erogato il 17 maggio 2002) dai sistemi di informazioni creditizie cui erano stati comunicati; rilevato che la ricorrente ha sostenuto (contrariamente a quanto affermato da Linea S.p.A. nella nota del 24 gennaio 2006 inviata in risposta alla richiesta ex art. 7 del Codice), di aver "sempre regolarmente pagato quanto dovuto alla resistente"; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di ottenere il risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 2 gennaio 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 18 novembre 2006 con la quale la resistente ha sostenuto di aver dato riscontro alle due istanze formulate dalla ricorrente prima della proposizione del ricorso; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver già segnalato alla ricorrente "una condizione di difetto nel pagamento delle rate mensili", precisando peraltro che, allo stato, i dati che la riguardano sono stati cancellati da Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A. il 7 novembre 2006 e da CTC-Consorzio per la tutela del credito il 30 aprile 2006;

VISTO il verbale dell´audizione del 15 dicembre 2006 nel quale la ricorrente, nel rilevare che la cancellazione è stata effettuata solo recentemente, a tre anni di distanza dall´iscrizione e senza fornire motivazioni in merito, ha ribadito tra l´altro la richiesta di rimborso delle spese del procedimento; visto anche il fax del 7 febbraio 2007 nel quale la ricorrente, nel dar conto nuovamente del pagamento a suo tempo effettuato, ha sostenuto che Linea S.p.A. non avrebbe mai comunicato l´esistenza di rate impagate;

VISTA la nota inviata in data 24 gennaio 2007 con la quale la resistente ha sostenuto di aver chiesto più volte di verificare l´esattezza dei dati contabili in proprio possesso invitando la ricorrente a produrre copia dei bollettini postali di pagamento; rilevato che, secondo le risultanze contabili della resistente, la ricorrente risulterebbe ancora non aver pagato una delle rate previste dal piano di rimborso; rilevato, infine, che la resistente ha ribadito che i dati che riguardano la ricorrente sarebbero stati cancellati da Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A. e CTC-Consorzio per la tutela del credito;

VISTE le note pervenute in data 2 febbraio 2007 da Crif S.p.A. e CTC-Consorzio per la tutela del credito e in data 7 febbraio da Experian Information Services S.p.A. con le quali tali società hanno confermato che i dati riferiti al finanziamento erogato da Linea S.p.A. non sono più presenti nei loro sistemi di informazioni creditizie;

VISTA la nota inviata il 12 febbraio 2007, in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Linea S.p.A. ha ribadito che l´attuale posizione contabile relativa alla ricorrente "evidenzia l´incasso di n. 11 rate rispetto alle n. 12 previste contrattualmente";

RILEVATO che dall´esame della documentazione in atti e, in particolare, dai bollettini postali utilizzati per il pagamento delle rate del finanziamento (allegati al ricorso e messi a disposizione di Linea S.p.A. da questa Autorità) risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, tutte le 12 rate previste contrattualmente sono state pagate dalla ricorrente;

RITENUTO che, a prescindere dai controversi profili attinenti allo stato dei pagamenti relativi al finanziamento (di cui resta impregiudicato l´eventuale esame da parte della competente autorità giudiziaria), deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente confermato, seppur solo dopo la proposizione del ricorso, che i dati relativi alla ricorrente sono stati cancellati da tutte le società di informazioni creditizie cui erano stati comunicati;

RITENUTO che in ordine alla richiesta di risarcimento del danno il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta la quale deve essere proposta, se del caso, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Linea S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restante richiesta;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Linea S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391912
Data
22/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso