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Provvedimento del 15 marzo 2007 [1396494]

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[doc. web n. 1396494]

Provvedimento del 15 marzo 2007

  
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Eurodata di Antonio Fragassi, con la quale Luca Bosi, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo all´attività svolta dal sito Internet "www.euromek.it"), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 dicembre 2006 nei confronti di Eurodata di Antonio Fragassi, con il quale Luca Bosi, nel lamentare il mancato riscontro, ha ribadito le proprie istanze chiedendo anche di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2006 (che risulta pervenuta in data 18 dicembre 2006) con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 gennaio 2007 (notificata a cura della Guardia di finanza-Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy presso la sede dell´impresa resistente medesima il 7 febbraio 2007) con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 24 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di Eurodata di Antonio Fragassi;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata) necessita comunque del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l´eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende, per ciò stesso, liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso, non avendo Eurodata di Antonio Fragassi fornito alcun riscontro alle richieste legittimamente formulate dall´interessato con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e sopra richiamate, e di dover ordinare pertanto a Eurodata di Antonio Fragassi di fornire idoneo  riscontro alle stesse entro il 30 aprile 2007, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di Eurodata di Antonio Fragassi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Eurodata di Antonio Fragassi di fornire idoneo riscontro al ricorrente, entro il 30 aprile 2007, in ordine a tutte le richieste formulate con l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e richiamate in premessa, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti interamente a carico di Eurodata di Antonio Fragassi, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1396494
Data
15/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso