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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1397286]

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[doc. web n. 1397286]

Provvedimento del 16 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 15 gennaio 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Cristiano Cori, nei confronti di Black Sheep S.p.a., con il quale il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, nel contestare il diniego opposto da tale società all´evasione di un ordinativo di merce (a seguito di un "monitoraggio di tutti il parco clienti" effettuato da una "non meglio specificata società di assicurazione crediti"), ha ribadito le richieste contenute nell´istanza avanzata ex art. 7 del Codice, volte ad ottenere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto e della relativa origine, nonché gli estremi identificativi del responsabile designato; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note inviate via fax il 29 gennaio 2007 e il 1° febbraio 2007, rispettivamente dalla resistente e dal ricorrente, con le quali le parti hanno manifestato la reciproca intenzione di "abbandonare la procedura dinanzi al Garante";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1397286
Data
16/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso