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Provvedimento del 15 marzo 2007 [1397294]

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[doc. web n. 1397294]

Provvedimento del 15 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata il 20 settembre 2006, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a San Matteo s.r.l. con la quale Luca Bosi, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo all´attività di recupero crediti svolta dalla società), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, nonché le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati stessi possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 dicembre 2006 da Luca Bosi nei confronti di San Matteo s.r.l. con il quale l´interessato, nel lamentare il mancato riscontro della resistente, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico di quest´ultimo le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2006 (che risulta pervenuta in data 19 dicembre 2006) con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 gennaio 2007 (notificata, a cura della Guardia di finanza-Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy, presso la sede della resistente il 7 febbraio 2007) con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 24 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di San Matteo s.r.l.;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata) necessita comunque del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l´eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende, per ciò stesso, liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso, non avendo San Matteo s.r.l.  fornito alcun riscontro alle richieste legittimamente formulate dall´interessato con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e sopra richiamate, e di dover ordinare pertanto a San Matteo s.r.l. di fornire idoneo riscontro alle stesse entro il 30 aprile 2007, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di San Matteo s.r.l.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a San Matteo s.r.l. di fornire idoneo riscontro al ricorrente, entro il 30 aprile 2007, in ordine a tutte le richieste formulate con l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e richiamate in premessa, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti interamente a carico di San Matteo s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1397294
Data
15/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso