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Provvedimento del 21 marzo 2007 [1397329]

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[doc. web n. 1397329]

Provvedimento del 21 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione prodotta da Roberto Cecere in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con San Paolo Imi S.p.A. e alle conseguenti (e contestate) segnalazioni inoltrate da tale istituto di credito al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.; rilevato che l´interessato ha inviato a San Paolo Imi S.p.A. il 27 settembre 2006 un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale ha chiesto, tra l´altro, di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati riferiti ad una segnalazione di "sofferenza" inserita nell´archivio di Crif S.p.A., nonché di attivarsi per la cancellazione di tali dati perché trattati, a suo avviso, in violazione di legge; rilevato che San Paolo Imi S.p.A., con nota del 25 ottobre 2006, ha comunicato al ricorrente che, allo stato, "presso il Sistema informazioni creditizie, gestito da Crif, non è presente alcun dato riferito alla posizione di sofferenza" in questione;

RILEVATO che, con il ricorso regolarizzato il 18 dicembre 2006 proposto nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già San Paolo Imi S.p.A.), Roberto Cecere, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Medicina, ha sostenuto che il trattamento dei dati in questione, comunicati a Crif S.p.A., sarebbe illecito in quanto i dati relativi ad eventuali sofferenze (intese come "sconfinamenti" di fidi o saldi negativi del rapporto di conto corrente) non potrebbero a suo avviso essere segnalati ai sistemi di informazioni creditizie gestiti da privati, non essendo tale trattamento previsto dall´ambito di applicazione del codice di deontologia e buona condotta applicabile a tali sistemi, bensì esclusivamente alla Centrale dei rischi presso la Banca d´Italia; rilevato che il ricorrente ha ribadito, in relazione ai diritti esercitati ai sensi dell´art. 7 del Codice, la sola richiesta di conoscere le finalità e le modalità del trattamento; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 febbraio 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 2 febbraio 2007 con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A. ha fatto presente: a) di aver concesso al ricorrente, in data 1° agosto 1997, un fido di 10 milioni di lire da "utilizzarsi mediante apertura di credito in conto corrente", revocato in data 22 aprile 1999 "a seguito di ripetuti sconfinamenti del limite di utilizzo accordato"; b) che l´importo di lire 41.727.227, dovuto dal ricorrente per il mancato rientro, è stato passato a sofferenza il 10 gennaio 2000; c) che la posizione debitoria è stata definita con il pagamento a saldo e stralcio di euro 10.000,00 avvenuto il 30 dicembre 2004 (come comunicato al ricorrente con nota del 7 febbraio 2005); che Crif S.p.A. "ha cancellato dal sistema di informazioni creditizie i dati relativi alla regolarizzata posizione debitoria" (come comunicato al ricorrente con nota del 25 ottobre 2006);

VISTA la nota inviata il 26 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente (sia pure dopo la presentazione del ricorso) fornito adeguato riscontro in ordine alla richiesta di conoscere le finalità e le modalità del trattamento con specifico riferimento alla comunicazione al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. dei dati riferiti alla sofferenza regolarizzata dal ricorrente; rilevato che, dalla documentazione in atti, risulta che la posizione a suo tempo censita nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. (ed ora cancellata) era riferita  ad un fido utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente, rapporto che rientra nella definizione di rapporto di credito indicata all´art. 1, comma 1, lett. a), del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004 , in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato, quindi, che al trattamento di dati in questione  si applicano le norme previste dal medesimo codice di deontologia e buona condotta in ordine alla conservazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" riferite ad inadempimenti  regolarizzati;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

a) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli