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Provvedimento del 21 marzo 2007 [1399707]

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[doc.web n. 1399707]

Provvedimento del 21 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale Massimo Orsi, nel contestare la ricezione di alcuni sms non sollecitati di carattere promozionale inviati alla propria utenza telefonica mobile da parte dal sito Internet "www.smsaffari.it" (il cui dominio web risulta registrato da Ad Acta s.r.l.), ha chiesto a tale società di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento qualora designati, opponendosi altresì al loro trattamento a fini commerciali e promozionali; rilevato che, in data 28 marzo 2006, Ad Acta s.r.l. ha inviato una nota di risposta all´istanza nella quale ha precisato, in particolare, che i dati dell´interessato risultavano essere stati forniti da quest´ultimo a seguito dell´iscrizione al sito avvenuta il 10/12/2000 e che, in ogni caso, i dati sarebbero stati cancellati "in modo definitivo" dall´archivio entro 48 ore dalla data della nota; rilevato che in data 17 ottobre e 10 novembre 2006 l´interessato ha nuovamente ricevuto (come da documentazione in atti) due sms non sollecitati di natura promozionale provenienti dal sito Internet in questione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 dicembre 2006, presentato da Massimo Orsi, rappresentato e difeso dall´avv. Giusella Finocchiaro, nei confronti di Ad Acta s.r.l., con il quale il ricorrente, in relazione ai diritti esercitati ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha ribadito l´opposizione all´ulteriore invio di messaggi sms sollecitando la cancellazione dei dati e chiedendo di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 febbraio 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota dell´8 gennaio 2007 con la quale la resistente, nel confermare la cancellazione del numero telefonico dell´interessato dai propri archivi, ha sostenuto che l´invio dei due sms avvenuto nell´ottobre e nel novembre del 2006 è dipeso, presumibilmente, dal fatto che la lista dei numeri utilizzata per inviare tali sms sarebbe stata estratta prima dell´eliminazione del numero del ricorrente, pur essendo tale invio avvenuto dopo l´effettiva cancellazione del dato in questione;

VISTA la memoria inviata dal ricorrente il 16 gennaio 2007 con la quale lo stesso ha rilevato l´insufficienza del riscontro pervenuto, specie in ragione della provata incertezza sull´efficacia delle misure adottate dal titolare del trattamento per evitare l´invio di ulteriori sms pubblicitari;

VISTO il fax del 14 marzo 2007 con il quale la resistente, ad integrazione dei precedenti riscontri, ha sostenuto di aver realizzato "un software che prevede l´eliminazione dei numeri anche dalle liste programmate per invii periodici", liste dalle quali il numero telefonico del ricorrente è stato parimenti cancellato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato il numero di utenza telefonica mobile del ricorrente sia dagli archivi della società, sia dalle liste programmate per gli invii periodici;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ad Acta s.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Ad Acta s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399707
Data
21/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso