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Newsletter 28 maggio 2007

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N. 290 del 28 maggio 2007

• Intercettazioni telefoniche legali: revocato il blocco a Eutelia
• Borsa italiana e dati giudiziari dei soci
• Cooperazione giudiziaria: da Cipro si fa sentire la voce dei Garanti europei

 

Intercettazioni telefoniche legali: revocato il blocco a Eutelia

Il Garante Privacy ha revocato il blocco della trasmissione dei dati personali da e verso gli uffici giudiziari con strumenti di comunicazione non idonei nei confronti della società telefonica Eutelia. Il blocco  era stato disposto nel gennaio di quest´anno dopo che l´Autorità aveva verificato che la società non aveva adottato tutte le misure di sicurezza nelle comunicazioni dei dati personali relativi alle intercettazioni disposte dalla magistratura.

Eutelia risulta oggi invece aver adottato le misure richieste dal Garante, avendo, in particolare, attivate caselle di posta elettronica certificata (PEC) per comunicare con gli uffici giudiziari e facendo uso di cifratura per garantire la necessaria sicurezza.

Nel dicembre 2005 il Garante aveva assegnato centottanta giorni di tempo ai gestori telefonici per adeguarsi a rigorose misure a protezione dei dati trattati. Il termine era stato differito per altri novanta giorni  per consentire ai gestori di ultimare l´adeguamento alle prescrizioni senza pregiudicare le attività di intercettazione in corso. Ciò nonostante, al momento della verifica da parte del Garante, Eutelia non risultava aver adottato le misure prescritte con il provvedimento dell´Autorità e non era quindi in regola con le misure richieste ai gestori telefonici per poter comunicare con adeguata sicurezza i dati personali relativi alle intercettazioni  giudiziarie.

Eutelia potrà dunque riprendere a comunicare per via elettronica i dati relatvi alle intercettazioni disposte dalla magistratura.

L´Autorità si è comunque riservata accertamenti nelle sedi Eutelia per verificare che le misure adottate dalla società siano conformi a quanto richiesto a protezione dei dati personali dei cittadini.

 

Borsa Italiana e dati giudiziari dei soci
Il Garante autorizza il trattamento dei dati giudiziari di chi partecipa al capitale

Il Garante ha autorizzato  Borsa Italiana a trattare, nei limiti previsti dalla legge, i dati a carattere giudiziario relativi ai soci partecipanti al capitale della società.

Borsa Italiana, che svolge attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, ha  l´obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti in misura superiore al 5% del relativo capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

La società potrà quindi trattare alcuni dati a carattere giudiziario relativi ai soci e verificare in tal modo il requisito di onorabilità di coloro che partecipano al capitale nei termini sopra indicati.

Il provvedimento, adottato dal Garante su richiesta di Borsa Italiana, si è reso necessario considerato che, in ragione della specifica natura della società ad essa, allo stato, non è applicabile l´autorizzazione generale n. 7/2005 che regola il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati e enti pubblici economici e individua le categorie di soggetti cui la medesima si applica (tra le quali sono ricompresi altri operatori economici come le società di intermediazione mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e quelle di gestione del risparmio e dei fondi pensione).

In base a quanto prescritto dall´Autorità, Borsa Italiana è autorizzata a trattare i dati a carattere giudiziario dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per l´applicazione dell´articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e di quanto prescritto nei provvedimenti attuativi, alle medesime condizioni previste dall´autorizzazione generale n. 7/2005.

 

Cooperazione giudiziaria: da Cipro si fa sentire la voce dei Garanti europei
Rafforzato il gruppo di esperti per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei

Tutelare i diritti fondamentali dei cittadini europei nell´ambito della cooperazione giudiziaria  e nelle attività di polizia e rispondere con maggiore rapidità e incisività ai rischi derivanti dalla sempre più massiccia raccolta di dati personali a fini di sicurezza. Sono queste le linee ispiratrici delle dichiarazioni e decisioni adottate dalle Autorità europee per la protezione dei dati durante l´annuale appuntamento della "Conferenza di primavera", che nel 2007 è stata ospitata dal Data Protection Commissioner di Cipro (10-11 maggio 2007).

Il moltiplicarsi delle iniziative a livello internazionale finalizzate a potenziare lo scambio di dati fra autorità giudiziarie e di polizia per la lotta contro il terrorismo ed altre gravi forme di criminalità richiede un approccio uniforme a livello europeo per garantire il rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati. É un´esigenza importante cui occorre fare fronte elaborando strumenti utili ed efficaci, attraverso una riflessione ampia e condivisa che coinvolga più direttamente i Parlamenti nazionali e le opinioni pubbliche degli Stati europei.

Le oltre trenta delegazioni presenti hanno approvato tre documenti con i quali si rivolgono a tutti gli attori istituzionali europei (parlamento Ue, Consiglio Ue, Commissione, stati membri, governi e parlamenti nazionali).

Si tratta di due dichiarazioni - concernenti rispettivamente la proposta di decisione quadro del Consiglio Ue sulla protezione dei dati personali trattati nell´ambito del cosiddetto "III pilastro" (cooperazione giudiziaria e di polizia), ed il principio di disponibilità sancito dal "Programma de L´Aja" (ossia l´obbligo per gli Stati membri di rendere reciprocamente disponibili i dati raccolti a livello nazionale per finalità di giustizia e polizia) - e di una  decisione con cui i Garanti conferiscono un mandato più ampio e incisivo al gruppo di lavoro che da alcuni anni segue le questioni di III pilastro per conto della Spring Conference.

Nella prima dichiarazione, i Garanti ribadiscono che la decisione quadro del Consiglio Ue, limitando l´applicazione dei principi ai soli dati oggetto di scambio fra gli Stati (nell´ottica della "disponibilità" suddetta), e non estendendola anche ai trattamenti effettuati a livello nazionale, rischia di introdurre una protezione dati "a due velocità" nell´ambito del III pilastro. Viceversa, occorre garantire uniformità di tutela a livello nazionale e sopranazionale nel trattamento dei dati raccolti per finalità di giustizia e polizia.

La seconda dichiarazione  vuole offrire a tutti i soggetti che partecipano al processo decisionale in questo settore una serie di indicazioni utili a valutare se ed in quale misura gli strumenti normativi eventualmente proposti (a livello europeo e/o nazionale) per facilitare lo scambio di dati e dare attuazione al principio di disponibilità siano compatibili con i principi di protezione dei dati. L´obiettivo, ancora una volta, è potenziare le libertà civili dei cittadini europei ed ampliare, al tempo stesso, le possibilità di utilizzo delle informazioni utili alle forze dell´ordine ed alle autorità giudiziarie nelle loro attività.

A coronamento delle iniziative assunte dai Garanti europei, occorre ricordare l´importante decisione con cui è stato conferito un mandato più ampio al gruppo di lavoro che da alcuni anni segue le questioni di III pilastro ("Police Working Party") nell´ambito della Spring Conference, così da permettere un monitoraggio costante ed una risposta rapida ed efficace ai rischi derivanti dal crescente uso di banche dati a fini di sicurezza, garantendo in tal modo le libertà civili dei cittadini europei. La conferenza ha riconosciuto che tale obiettivo potrà essere meglio raggiunto attraverso un´articolazione permanente e strutturata del Working Party. Francesco Pizzetti è stato nominato Presidente di quello che è stato ribattezzato, per l´occasione, Working Party on Police and Justice. A lui ed al Vicepresidente (Bart de Schutter, membro supplente dell´autorità belga per la protezione dei dati) spetterà fare in modo che il Working Party diventi la voce autorevole dei garanti europei in tutte le sedi istituzionali che si occupano delle questioni concernenti le attività giudiziarie e di polizia.

 

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del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
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