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Essenzialità dell'informazione e lesione della dignità personale - 7 giugno 2007 [1421351]

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[doc. web n. 1421351]

Essenzialità dell´informazione e lesione della dignità personale - 7 giugno 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY (in arte XZ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Massimo Ventura e Elena Greco nei confronti di R.c.s. Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Corriere della sera", rappresentata e difesa dall´avv. Caterina Malavenda presso il cui studio ha eletto domicilio, di Paolo Mieli, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, di Mauro Schirinzi, in qualità di "delegato al trattamento" e di Giovanna Cavalli, giornalista;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; 

PREMESSO

Il quotidiano "Corriere della sera" ha pubblicato, nell´edizione del WK, un articolo dal titolo "JJ" riportando integralmente alcune frasi desunte da una conversazione telefonica intercorsa tra YZ, diretto collaboratore di un politico, e XZ, dirigente dell´emittente radiotelevisiva pubblica, intercettata nel corso di un´indagine giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

L´articolo riportava anche la trascrizione di un commento relativo all´interessata –definita "Un bel tipo di porcella. Porcella doc"– fatto da uno dei due interlocutori (commento poi ripreso in altri articoli pubblicati dalla testata lo stesso giorno e successivamente). In relazione ai dati personali contenuti in tale articolo l´interessata, il 19 dicembre 2006, ha inoltrato alla testata un´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice chiedendo la conferma della loro esistenza, la loro comunicazione in forma intelligibile e di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e l´ambito della loro comunicazione. Ai sensi dell´art. 7, comma 3, del Codice l´interessata ha poi chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (e l´attestazione di aver portato a conoscenza di tale operazione gli altri soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi) e si è opposta al loro trattamento "in quanto fortemente denigratori e lesivi della propria dignità e dell´onore professionale e personale".

Il 22 gennaio 2007, R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha fornito riscontro a tali istanze comunicando l´origine dei dati (atti giudiziari), le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché l´ambito di diffusione dei dati medesimi ("tutti i lettori del Corriere della sera"), sostenendo di non volerli cancellare dal momento che, a proprio avviso, i medesimi dati non risulterebbero trattati in violazione di legge.

Ritenendo inidoneo il riscontro fornito dall´editore resistente, la ricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice per ribadire –in particolare con riferimento ai dati pubblicati il WK– le richieste volte a conoscerne l´origine, ad accedere a quelli "ancora trattenuti dal Corriere della sera" e ad ottenerne la cancellazione. La ricorrente ha quindi chiesto al Garante di vietare il trattamento dei dati che la riguardano rilevando che sarebbe suo diritto "non vedere più pubblicato il contenuto di detta intercettazione, quanto meno nella parte in cui il dott. YZ si sarebbe rivolto" alla stessa utilizzando l´espressione "Porcella doc". Ciò, anche in considerazione del fatto che gli articoli pubblicati dall´editore resistente sembravano, a suo avviso, "lasciare intendere ai lettori che la signora XZ avrebbe fatto carriera non per le proprie capacità professionali, ma per altre (…), tanto da poter essere definita da un potente della vita politica del Paese, come "Porcella doc"".

A seguito dell´invito ad aderire inviato dall´Autorità il 14 marzo 2007, R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha risposto con memorie inviate via fax il 29 marzo e il 5 aprile 2007 con cui, ritenendo lecito il trattamento e ricordando che la pubblicazione dell´articolo "si inquadra nel più ampio contesto, relativo alla vicenda giudiziaria, definita dai mass media "Savoiagate" e, segnatamente, alle intercettazioni disposte a carico di alcuni indagati dalla Procura di Potenza", ha dichiarato che:

  • "la telefonata oggetto del ricorso, intercorsa tra il dott. YZ e il dott. XZ, all´epoca entrambi indagati, era riportata testualmente nell´ordinanza di custodia cautelare notificata al primo" e disposta in riferimento al presunto reato di ""concussione sessuale" ai danni di alcune donne più o meno note nel mondo dello spettacolo";
  • dal momento in cui tale ordinanza è stata notificata alle parti, essa è divenuta "atto noto ai terzi" e poteva "essere validamente utilizzata, nell´ambito della cronaca giudiziaria", in modo tanto più ampio e preciso quanto più erano "noti gli indagati e gli altri soggetti coinvolti nelle indagini";
  • attraverso l´articolo, "l´opinione pubblica ha potuto da un lato, conoscere direttamente il modus agendi degli indagati, uomini pubblici svolgenti funzioni di manifesto interesse per la collettività; e dall´altro, valutare fino in fondo sia la loro condotta, sia la fondatezza della decisione assunta dal Gip. Ciò è potuto accadere perché, appresi i nomi delle artiste asseritamente "favorite", anche risalendo ai programmi televisivi cui le donne richiamate nelle conversazioni avevano preso parte, ciascun lettore ha potuto formarsi una sua opinione sul valore" delle partecipazioni a programmi televisivi e "sull´utilità dell´eventuale intervento, oggetto di valutazione da parte" dell´autorità giudiziaria;
  • "l´omissione del loro nome ne avrebbe certo impedito la individuazione, ma avrebbe scatenato la caccia alle "favorite" (…) e, soprattutto avrebbe impedito la totale conoscenza dei fatti essenziali ai fini di una corretta informazione, che deve fornire anche i necessari riscontri per garantire pienamente non solo il diritto di informare, ma anche quello di essere informati";
  • "il solo brevissimo brano riguardante la XZ (…) era essenziale, quanto gli altri, anche essi pubblicati, dunque, per fornire ai lettori una informazione completa su tutti gli aspetti, anche quelli più oscuri, dell´intera vicenda"; "il dato è stato trattato, dunque, legittimamente, non essendo necessario alcun consenso da parte degli interessati ed essendo lo stesso pertinente all´argomento trattato";
  • "proprio per consentire all´interessata, coinvolta suo malgrado nelle indagini e, dunque, nelle notizie diffuse, di replicare, sono state contestualmente pubblicate le sue dichiarazioni, inserite, appunto, nell´articolo di Giovanna Cavalli".

Con memoria del 4 aprile 2007, la ricorrente ha evidenziato l´inidoneità del riscontro fornito dalla resistente, rilevando la mancata comunicazione del "nominativo di chi ha provveduto a consegnare il presunto atto giudiziario alla testata giornalistica" e le modalità di tale acquisizione, ritenendo altresì illecito il trattamento anche alla luce dei provvedimenti del Garante del  21 giugno 2006  e del  15 marzo 2007 . In particolare, considerato che "il dato principale e relativamente al quale vi era (…) una qualche utilità dell´informazione era costituito dall´arresto del dott. YZ, le informazioni divulgate relativamente" alla ricorrente "erano del tutto estranee a detto arresto, come dimostrato dal fatto che la ricorrente non è mai stata coinvolta nell´indagine né direttamente, né indirettamente". La ricorrente ha quindi chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

Tali considerazioni sono state ribadite dalla ricorrente anche nell´audizione del 19 aprile 2007 e ad esse la resistente ha replicato richiamando, da un lato, la facoltà di non rivelare la fonte della notizia nel rispetto del segreto professionale e, dall´altro, la rilevanza della conversazione pubblicata nell´ambito di un procedimento giudiziario per ipotizzata concussione sessuale (e, quindi, l´essenzialità dello specifico dato relativo alla ricorrente). Nel corso della medesima audizione la società resistente ha comunque manifestato la propria disponibilità ad oscurare il nome della ricorrente negli articoli pubblicati nel sito "www.corriere.it".

La resistente, con memoria del 7 maggio 2007, ha confermato l´oscuramento sul sito del nome dell´interessata (che adesso compare con le sole iniziali puntate) nell´articolo in cui è riportata la trascrizione delle comunicazioni intercettate (articolo a firma della giornalista Piccolillo) e la cancellazione sul medesimo sito dell´intero articolo di Giovanna Cavalli che riportava l´intervista della ricorrente sulla vicenda e la frase contestata. Con ulteriore memoria inoltrata il 15 maggio 2007, la resistente ha ribadito che "nessuna intenzione vi era (…) di ledere la dignità di controparte, ma solo la volontà (…) di informare i lettori circa i contenuti di un´inchiesta i cui protagonisti, fra l´altro, erano accusati di avere usato il loro potere per concutere sessualmente alcune donne"; "la rappresentazione di tale condotta, anche attraverso la diffusione dei loro colloqui", risultava quindi "essenziale ai fini di una corretta e completa informazione", posto che tali colloqui erano stati riportati in atti di indagine non più coperti da segreto.

Con memorie dell´8 e del 18 maggio 2007 la ricorrente ha riproposto le richieste formulate con il ricorso ribadendo di ritenere illecito il trattamento dei dati (relativi, a suo avviso, anche alle proprie attitudini sessuali), non essendo la loro pubblicazione rispettosa del principio dell´essenzialità della notizia e della dignità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la ricorrente ritiene che il fatto che la trascrizione dell´intercettazione fosse contenuta in un´ordinanza di custodia cautelare non era di per sé sufficiente a rendere lecita la pubblicazione dell´intera trascrizione "in nome del diritto di cronaca"; ha quindi ribadito che, a proprio avviso, tale diritto sarebbe stato egualmente soddisfatto anche omettendo nell´articolo in questione i riferimenti al proprio nome e cognome e a quell´epiteto utilizzato da un terzo nel corso di una conversazione privata.

Con memoria del 25 maggio 2007 la resistente ha confermato che l´acquisizione della trascrizione riportata nell´ordinanza di custodia cautelare è avvenuta "nell´ambito del rapporto fra i giornalisti e fonti fiduciarie, la cui identità rimane coperta dal segreto professionale" e che "i soli dati relativi alla ricorrente, in possesso della resistente e a suo tempo conservati, sono quelli contenuti negli articoli individuati da controparte", comunque già cancellati dagli articoli del WK riportati sul "Corriere on line".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla pubblicazione di alcuni commenti relativi alla ricorrente contenuti nella trascrizione di un´intercettazione telefonica disposta nell´ambito di un´indagine giudiziaria.

Il trattamento dei dati personali della ricorrente effettuato mediante la pubblicazione di informazioni che la riguardano sul "Corriere della sera", nella versione sia cartacea, sia telematica sul sito Internet "www.corriere.it", è da ricondurre unicamente alla società editrice del quotidiano, R.c.s. Quotidiani S.p.A., che riveste il ruolo di titolare del trattamento e che risponde della liceità e correttezza di tale diffusione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile (art. 148 del Codice) nella misura in cui è proposto nei confronti di Paolo Mieli, responsabile del trattamento dei dati e di Mauro Schirinzi, in qualità di "delegato al trattamento". Deve parimenti essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Giovanna Cavalli, giornalista del quotidiano, soggetto al quale non era stato peraltro inoltrato alcun interpello preventivo ex art. 146 del Codice.
In ordine alle richieste relative alla conferma dell´esistenza e alla comunicazione dei dati che riguardano la ricorrente, nonché alla richiesta di conoscerne l´origine, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendovi la resistente fornito riscontro nel procedimento, dichiarando anche, ad integrazione di quanto comunicato in risposta all´istanza ex art. 7 del Codice, di non detenere ulteriori dati personali dell´interessata oltre quelli contenuti negli articoli di cui si discute (cfr., in ordine alla completezza di tale riscontro, l´art. 138 del Codice, il quale non pregiudica l´applicazione delle norme relative al segreto professionale del giornalista limitatamente alla fonte della notizia).

Deve essere poi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente contenuti negli articoli pubblicati il WK, con riferimento ai dati che il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato dalle versioni on-line del quotidiano, eliminando integralmente dal sito l´articolo a firma della giornalista Giovanna Cavalli ed omettendo (sul medesimo sito) il nome e cognome dell´interessata dall´altro articolo (a firma della giornalista Piccolillo) che riportava la trascrizione dell´intercettazione contenente il commento ritenuto lesivo.

In ordine all´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali relativi all´apprezzamento "porcella doc" associato all´interessata nel corso della conversazione telefonica, va rilevato che, contemperando i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), il Codice prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici.

In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A al medesimo Codice), nel caso di diffusione dei dati per tale finalità "restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all´articolo 2". Tali trattamenti possono essere effettuati, anche senza il consenso dell´interessato, ma si devono comunque svolgere nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, "dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell´interessato" (cfr. art. 2 del Codice).

Nel caso di specie, sussisteva un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda per la quale è stata avviata l´indagine giudiziaria nel cui ambito sono state disposte le intercettazioni trascritte; altrettanto deve ritenersi –tenuto conto del diritto ad essere informati in relazione a fatti di interesse pubblico– in relazione a nomi di "persone note" (attrici, protagonisti del mondo dello spettacolo, ecc.) che sarebbero risultate "favorite" rispetto ad altre (cfr. art. 6, comma 2, codice di deontologia). Taluni dati e riferimenti fatti dai protagonisti della vicenda potevano essere diffusi lecitamente nell´esercizio del diritto di cronaca per illustrare il fatto, tenuto conto della qualificazione dei protagonisti (fra cui soggetti operanti nella sfera politica in cui hanno ricoperto posizioni di rilievo) e della peculiarità della vicenda, dal momento che non risultano acquisiti illecitamente in sede giornalistica.

Va tuttavia rilevato che la chiara e specifica associazione dell´espressione "porcella doc" alla ricorrente (contenuta negli articoli pubblicati dall´editore resistente il 18 giugno 2007 e in alcuni pubblicati in date successive) ha comportato il trattamento di un dato personale di tipo valutativo che la riguarda, che non risulta indispensabile rispetto all´essenzialità dell´informazione data dall´editore resistente con riferimento alla ricorrente medesima e che appare lesivo della sua dignità e dunque in contrasto con i principi e i diritti di cui all´art. 2 del Codice.

Il ricorso deve essere pertanto accolto per quanto concerne l´opposizione all´ulteriore diffusione dello specifico dato personale relativo al citato apprezzamento; va conseguentemente inibito all´editore resistente di diffondere ulteriormente il medesimo commento, in forma cartacea e on-line, con riferimento all´interessata, in violazione dei predetti principi. Va altresì ordinata, quale misura a tutela dei diritti dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, la cancellazione del commento, al più presto e comunque non oltre il 20 giugno 2007, da eventuali altri articoli che lo riportino in modo associato alla stessa, e che siano ancora pubblicati sul sito internet del "Corriere on-line", dando conferma dell´avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data.

Deve essere dichiarata infine infondata la richiesta di ottenere l´attestazione che la cancellazione dei dati sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, dal momento che si rivela oggettivamente impossibile per il titolare del trattamento individuare i soggetti che, attraverso la lettura degli articoli on-line o delle loro versioni cartacee, abbiano avuto conoscenza del dato personale in questione (art. 7, comma 3, lett. c), del Codice).

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Paolo Mieli, di Mauro Schirinzi, e di Giovanna Cavalli;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste relative alla conferma, alla comunicazione dei dati e della loro origine, nonché in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente contenuti negli articoli pubblicati il WK;

c) dichiara fondato il ricorso in ordine all´opposizione all´ulteriore diffusione del dato personale di tipo valutativo relativo all´opinione formulata con riferimento all´interessata con l´espressione "porcella doc" e vieta, pertanto, all´editore resistente di diffondere ulteriormente tale commento, in forma cartacea e on-line, con riferimento all´interessata, in violazione dei principi di cui in motivazione; ordina inoltre, quale misura a tutela dei diritti dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, la cancellazione del medesimo commento, al più presto e comunque non oltre il 20 giugno 2007, da eventuali altri articoli che lo riportino in modo espressamente associato alla stessa e che siano ancora pubblicati sul sito Internet del "Corriere on-line";

d) ordina che l´editore resistente dia conferma dell´avvenuto adempimento di cui alla lettera precedente alla ricorrente e a questa Autorità entro il 20 giugno 2007;

e) dichiara infondata la richiesta di ottenere l´attestazione che la cancellazione dei dati è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi;

f) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di R.c.s. Quotidiani S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli