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Provvedimento del 21 febbraio 2008 [1500845]

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[doc. web n. 1500845]

Provvedimento del 21 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 19 novembre 2007, presentato da XY, in qualità di amministratore pro tempore di cinque condomìni, nei confronti di Smat-Società metropolitana acque Torino S.p.A., con il quale il ricorrente, dopo che la società (la quale ha in affidamento la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell´Ambito territoriale ottimale 3 Torinese) ha affisso nell´atrio (e in un caso, sembrerebbe, sul cancello esterno) dei cinque condomìni alcuni "avvisi di sospensione erogazione acqua per mancato pagamento" di bollette relative a utenze che risulterebbero intestate ai condomìni medesimi, ha ribadito l´opposizione all´ulteriore diffusione dei dati relativi alla "situazione contabile" degli stessi, nonché la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati (istanze già rivolte direttamente nei confronti della società ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali);

RILEVATO che parte ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei condomìni ricorrenti, nonché l´ulteriore nota del 15 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 28 dicembre 2007 con la quale Smat S.p.A., nel rappresentare di avere fornito riscontro alle richieste avanzate con interpello preventivo già il 12 ottobre 2007, ha dichiarato di aver agito conformemente alla "Carta dei servizi ATO 3 e del proprio regolamento del servizio idrico integrato, art. 14" che prevedono, dopo l´invio di solleciti di pagamento per le bollette non pagate nei termini, la comunicazione ("per il tramite di un´impresa affidataria del relativo servizio") degli "avvisi di sospensione dell´erogazione sui quali è indicata la data in cui si dovrebbe procedere con la sospensione dell´erogazione" e che recano anche l´indicazione dell´importo "totale delle bollette inevase";

VISTA la memoria inviata via fax il 4 gennaio 2008 con la quale parte ricorrente ha contestato l´affissione degli avvisi di sospensione dell´erogazione dell´acqua potabile presso i condomìni, rilevando che gli stessi avvisi, al pari delle bollette e dei solleciti di pagamento, dovrebbero essere comunicati all´amministratore e comunque, laddove affissi, non dovrebbero contenere l´indicazione di bollette, importi, ecc.;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 30 gennaio 2008 con la quale la resistente ha dichiarato che l´affissione dell´avviso di sospensione dell´erogazione dell´acqua è volta a "garantire la piena conoscenza dell´avviso medesimo all´utenza direttamente interessata dalle conseguenze derivanti dalla sospensione dell´erogazione, considerato che i precedenti solleciti non hanno avuto esito alcuno";

RILEVATO che la società resistente può, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, "ai sensi del d.p.c.m. 4/3/1996 (…), sospendere l´erogazione dell´acqua potabile avvisando l´utente con almeno dieci giorni di anticipo" nel caso di morosità (punto 3.2 della Carta del Servizio, approvata con deliberazione n. 107/2002 della Conferenza Ato/3 Torinese; cfr. anche art. 14 del Regolamento del servizio idrico integrato gestito da Smat S.p.A.);

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, risulta che gli avvisi di sospensione dell´erogazione dell´acqua, come predisposti dalla società resistente, contengono l´indicazione esplicita della situazione contabile degli utenti (estremi delle bollette inevase: periodo, importo totale della bolletta, importo pagato, importo residuo, scadenza) e che tali informazioni rientrano nella nozione di dato personale di cui all´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO che l´affissione in spazi condominiali accessibili al pubblico di avvisi contenenti dettagliati dati personali degli utenti (nel caso di specie i condomìni interessati), consentendo a una serie indeterminata di soggetti di prendere conoscenza degli stessi, integra una diffusione di dati personali che risulta eccedente rispetto alla finalità, lecita, di comunicazione della sospensione del servizio in questione ai soli utenti interessati (cfr., seppur con riferimento a un ambito diverso, Provv. Garante 18 maggio 2006, in G.U. 3 luglio 2006, n. 152, e sul sito "www.garanteprivacy.it", doc. web n. 1297626);

RILEVATO che tale condotta non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta, dalla documentazione in atti, essere stata posta in essere nei condomìni amministrati dal geom. XY;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l´opposizione all´ulteriore diffusione dei dati dei condomìni interessati relativi alle bollette inevase per mezzo dell´affissione di avvisi di sospensione dell´erogazione dell´acqua in spazi accessibili al pubblico e di dover ordinare al titolare del trattamento di adottare ogni idonea misura volta a evitare tale diffusione (quale, ad esempio, l´omissione dei dati relativi alle bollette inevase dal citato avviso di sospensione dell´erogazione dell´acqua, qualora diffuso, e l´utilizzo di differenti modalità di comunicazione dell´avviso medesimo -e della sua motivazione- ai singoli utenti interessati, quali lettere informative da recapitare nelle cassette degli utenti medesimi), nonché di dare conferma a questa Autorità e a parte ricorrente, entro il 31 marzo 2008, dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo la resistente completato il riscontro fornito al riguardo prima della regolarizzazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Smat-Società metropolitana acque Torino S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del parziale riscontro fornito dalla stessa nel corso del procedimento e della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie l´opposizione all´ulteriore diffusione dei dati dei condomìni interessati relativi alle bollette inevase per mezzo dell´affissione di avvisi di sospensione dell´erogazione dell´acqua in spazi accessibili al pubblico e ordina a Smat-Società metropolitana acque Torino S.p.A. di adottare ogni idonea misura per evitare tale diffusione e di dare conferma a questa Autorità e a parte ricorrente, entro il 31 marzo 2008, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Smat-Società metropolitana acque Torino S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore di parte ricorrente.

Roma, 21 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli