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Provvedimento del 5 marzo 2008 [1501551]

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[doc. web n. 1501551]

Provvedimento del 5 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 29 novembre 2007 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale Antonio Pasquale ha riproposto le richieste formulate nell´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere -con particolare riferimento all´attivazione di un servizio non richiesto- la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato;

RILEVATO che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati personali sono stati comunicati;

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 22 gennaio 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 21 dicembre 2007 con la quale Telecom Italia S.p.A., nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha dichiarato quanto segue: "con riferimento al servizio Alice-offerta ASDL, si ribadisce che l´attivazione è dovuta ad un disguido, immediatamente ammesso da Telecom Italia S.p.A…..il 19 settembre 2007 quando, scusandosi dell´accaduto, ha confermato di aver provveduto a cessare il servizio non richiesto";

VISTO che nella medesima nota la resistente ha precisato che "l´attivazione, per pochi giorni, dello specifico servizio Alice – offerta ASDL non ha comportato l´acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli già trattati" e ha sostenuto che "all´offerta aveva aderito altro utente, il cui numero telefonico differisce da quello del ricorrente soltanto in una cifra. Per un mero errore di digitazione al momento dell´inserimento della richiesta nel sistema informatico, il sig. Antonio Pasquale ha ricevuto il kit necessario per l´installazione";

VISTA la nota pervenuta via fax il 6 gennaio 2008 con la quale il ricorrente, nel rilevare che la società aveva avanzato la pretesa di "euro … per la cessazione" del servizio, ha chiesto di conoscere se il titolare del trattamento "ha ceduto, in tutto o in parte, ad altri soggetti i dati relativi all´erronea attivazione del servizio Alice free e, nel caso, di richiederne la cancellazione";

VISTA la nota datata 4 febbraio 2008 con la quale la resistente ha dichiarato che "nessuna informazione sulla vicenda è stata ceduta a terzi" e che l´importo "addebitato automaticamente dal sistema informatico" è stato del pari riaccreditato automaticamente all´interessato;

VISTA l´ulteriore nota pervenuta via fax l´11 febbraio 2008 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto delle risposte ottenute, ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli