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Trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della Provincia di Roma. Nuova finalità di rilevante interesse pubblico - 10 aprile 2008 [1507195]

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[doc. web n. 1507195]

Trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della Provincia di Roma. Nuova finalità di rilevante interesse pubblico - 10 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere presentata dalla Provincia di Roma in data 29 febbraio 2008 (prot. 32/DG-O) in tema di trattamento dei dati sensibili non considerati nello schema tipo di regolamento predisposto dall´Upi (Unione delle province d´Italia) per le province, sul quale l´Autorità si era espressa positivamente il 7 settembre 2005;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

La Provincia di Roma ha chiesto il parere del Garante in ordine alla necessità di trattare taluni dati sensibili per perseguire una finalità di rilevante interesse pubblico non considerata nello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall´Upi per le province, sul quale l´Autorità si era espressa favorevolmente il 7 settembre 2005.

In particolare, la richiesta di parere riguarda la finalità di rilevante interesse pubblico di gestione di interventi in ambito socio-assistenziale, con specifico riferimento a quelli di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lett. a), del Codice).

La Provincia ha rappresentato la necessità di trattare detti dati nell´ambito delle competenze e delle funzioni ad essa attribuite dalla legge (d.lg. 18 agosto 2000, n. 267), con particolare riferimento ai compiti di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore di persone in stato di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia (l. 8 novembre 2000, n. 328). Ciò, anche in attuazione dei compiti attribuiti alla Provincia dalla Regione Lazio ai fini dell´istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate (l.r. 15 novembre 1993, n. 64).

In tale quadro la Provincia ha, altresì, identificato taluni dati sensibili, nonché le operazioni di trattamento eseguibili in relazione alla predetta finalità.

OSSERVA:

Valutate le circostanze che sono state rappresentate risulta lecito che la Provincia di Roma possa trattare taluni dati sensibili al fine di attuare interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lett. a), del Codice). Risulta altresì lecito che la Provincia di Roma possa trattare i dati idonei a rivelare le patologie attuali e pregresse e le terapie in corso degli interessati, nonché lo stato di salute dei familiari degli interessati, che risultino nei singoli casi indispensabili rispetto alla finalità perseguita (art. 22, comma 3, del Codice). Su tali dati di carattere personale potranno essere eseguite le operazioni "ordinarie" di trattamento elencate nello schema tipo dell´Upi e che risultino pertinenti e indispensabili nei singoli casi.

Il Garante esprime quindi parere favorevole sulla richiesta di parere della Provincia di Roma.

Qualora altre province, in relazione alla specifica attività svolta, intendano perseguire la predetta finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 73, comma 1, lett. a), del Codice, trattando conformemente a quanto sopra indicato i dati sensibili ed effettuando le relative operazioni oggetto del presente parere, essi potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole sul trattamento indicato dalla Provincia di Roma, nei limiti delle tipologie di dati sensibili e di operazioni oggetto della richiesta, indispensabili per perseguire la finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 73, comma 1, lett. a), del Codice;

2. delibera altresì che altre province, che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili ed effettuare le relative operazioni oggetto del parere medesimo, dovranno adottare o integrare i propri atti regolamentari senza chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, a condizione che essi si conformino a quanto disposto nel presente parere.

Roma, 10 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli