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Provvedimento del 15 aprile 2008 [1515600]

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[doc. web n. 1515600]

Provvedimento del 15 aprile 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY aveva chiesto a Carrefour servizi finanziari S.p.A informazioni sui dati personali che lo riguardano (relativi ad un presunto finanziamento rateale erogato, per il tramite della finanziaria Agos, dalla medesima società per l´acquisto di un Tv color e di un I-Pod; acquisto mai effettuato dall´interessato e che sarebbe riconducibile ad un diverso soggetto che, unitamente a informazioni false, avrebbe fatto uso di alcuni dati personali del XY), nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, come pure dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 gennaio 2008 presentato da XY nei confronti di Carrefour servizi finanziari S.p.A. con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e, nel sostenere di aver subìto un furto d´identità già oggetto di denuncia all´autorità giudiziaria, ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento, sollecitando anche un chiarimento in ordine all´avvenuta cancellazione dei propri dati da archivi gestiti da Crif S.p.A. e da Ctc-Consorzio per la tutela del credito;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il fax del 27 febbraio 2008 con il quale Carrefour servizi finanziari S.p.A., oltre a fornire risposta in ordine a quanto richiesto dall´interessato, ha illustrato, in particolare, le modalità e le finalità del trattamento fornendo anche l´indicazione delle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati dei clienti in caso di concessione di un finanziamento;

VISTA la nota inviata via fax il 17 marzo 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolinearne la tardività, ha preso atto del riscontro e ha chiesto la conferma dell´avvenuta "cancellazione del proprio nominativo presso le banche dati di Crif e CTC (e le altre società eventualmente coinvolte)", rinnovando la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTE le note datate 21 marzo 2008 e 28 marzo 2008 con le quali la resistente, nel ricostruire la truffa di cui sarebbe rimasta vittima anche un´altra persona omonima dell´odierno ricorrente, ha dichiarato che il nominativo di quest´ultimo "è stato inserito unicamente nella banca dati del Crif, da cui è stato successivamente cancellato";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Carrefour servizi finanziari S.p.A. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Carrefour servizi finanziari S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli