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Comunicazioni illecite di dati sulla salute dei dipendenti - 2 aprile 2008 [1519902]

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[doc. web n. 1519902]

Comunicazioni illecite di dati sulla salute dei dipendenti - 2 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la nota del 22 gennaio 2007 con cui XY, nel quadro di una più ampia vicenda che la vede coinvolta insieme ad Ibm Italia S.p.A. (sua pregressa società di appartenenza), lamenta l´avvenuta comunicazione alla sorella di dati relativi alla propria condizione di salute da parte della stessa società, nonché il rifiuto di fornire la documentazione sanitaria alla medesima riferita e copia della intervista-valutazione annuale relativa al periodo 2000-2001, richieste più volte dalla segnalante;

VISTA la nota di risposta del 19 ottobre 2007 con cui la società, a seguito di una richiesta di informazioni da parte di questa Autorità, ha evidenziato che la comunicazione dei dati alla sorella della segnalante sarebbe stata effettuata dal medico designato responsabile del trattamento, "per la tutela della salute e salvaguardia dell´incolumità fisica della stessa" segnalante (cfr. nota della società e all. 2 alla medesima);

CONSIDERATO che, con riferimento al secondo profilo sopraindicato, la società ha dichiarato di aver "già dato accesso e consegnato alla [segnalante], al momento della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con quest´ultima, tutta la documentazione sanitaria ad essa relativa", nonché di aver reso disponibile e consegnate alla stessa "anche gli esiti delle valutazioni-interviste […] relative al periodo 1998-2001";

VISTE le osservazioni del 9 novembre 2007 con cui la segnalante ha ribadito integralmente le proprie richieste;

VALUTATI gli atti d´ufficio;

RILEVATO che, in ordine alla comunicazione dei dati relativi alla condizione di salute della segnalante, il trattamento di dati sensibili dell´interessato (nel caso di specie, la loro comunicazione) può avvenire senza il relativo consenso quando questi, per impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere non sia in grado di prestare il proprio consenso e il trattamento risulti necessario per la salvaguardia della sua incolumità personale (art. 26, comma 4, lett. b), del Codice) o per dare adempimento a specifici obblighi di legge previsti in materia di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lett. d), del Codice);

RILEVATO che dalla documentazione acquisita non risultano elementi atti a comprovare la ricorrenza di tali circostanze;

RILEVATO pertanto che la predetta comunicazione, ancorché effettuata per il tramite di un medico designato anche quale responsabile del trattamento per la funzione aziendale "Direzione sanitaria", è avvenuta in difformità di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare (anche d´ufficio) il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d) e 144 del Codice);

RITENUTO pertanto di dover disporre, in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge, nei confronti di Ibm Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto del trattamento medesimo, limitatamente alla ulteriore comunicazione dei dati relativi alla condizione di salute della segnalante;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del medesimo, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RILEVATO peraltro, considerate le dichiarazioni rese dalla società (della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere in sede penale ex art. 168 del Codice), il non luogo a procedere in ordine all´ulteriore profilo contestato (concernente il rifiuto di fornire la documentazione sanitaria riferita alla segnalante e la copia della intervista-valutazione annuale relativa al periodo 2000-2001), fatta comunque salva la possibilità per l´interessata di reiterare la richiesta alla società medesima ai sensi dell´art. 9, comma 5, del Codice;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone nei confronti di IBM S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto dell´ulteriore comunicazione di dati relativi alla condizione di salute riferiti alla segnalante, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Roma, 2 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli