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Movimenti politici: limiti e garanzie nel trattamento dei dati personali - 15 febbraio 2008 [1523069]

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[doc. web n. 1523069]

Movimenti politici: limiti e garanzie nel trattamento dei dati personali - 15 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni presentate da XY e WK nei confronti di M.r.e.-Movimento repubblicani europei, in ordine alle modalità seguite riguardo alle procedure di iscrizione al Movimento per gli anni 2005 e 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

1.1. Con segnalazione del 5 febbraio 2007 WK dichiarava di aver ricevuto nel novembre 2006 una tessera di iscrizione al Movimento repubblicani europei (M.r.e.), senza esserne stato informato e senza aver richiesto tale iscrizione neanche "all´atto dell´accettazione di candidatura per le elezioni politiche al Senato dell´aprile 2006". Con nota pervenuta il 12 marzo 2007 anche XY lamentava l´avvenuta consegna di una tessera di iscrizione al Movimento, rilasciata a suo nome e relativa all´anno 2006, asserendo di non averla richiesta e di non aver effettuato alcun pagamento a titolo di iscrizione.

1.2. Secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, il XY aveva in precedenza chiesto al Movimento "copia degli atti […] conservati, ovvero copia della domanda di adesione al MRE per l´anno 2006 corredata della copia della matrice del versamento postale di trenta euro attestante il pagamento della quota associativa" (cfr. e-mail del 23 febbraio 2007 inoltrata al Segretario regionale del Lazio del Movimento), oltre all´individuazione del responsabile del trattamento; ciò, senza ottenere riscontro.

Il Segretario regionale del Movimento rispondeva invece alla comunicazione del WK chiarendo che la "domanda di adesione al MRE per il 2006 non era necessaria in considerazione della […] pregressa iscrizione 2005 al Movimento e soprattutto dell´accettazione […] della candidatura nelle liste per il Senato del […] Movimento" (cfr. nota del 5 febbraio 2007, in atti).

2.1. Al fine di verificare la conformità dei profili oggetto di segnalazione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, questa Autorità ha richiesto informazioni al Movimento, invitandolo anche a inviare copia della documentazione comprovante, in conformità alle norme statutarie, la richiesta di iscrizione dei segnalanti (nota 8 agosto 2007 prot. n. 13987).

2.2. Il Movimento ha fornito riscontro con comunicazione del 10 agosto 2007 e con nota del 19 settembre 2007. In quest´ultima comunicazione (a firma del Segretario nazionale) il Movimento ha precisato in particolare che:

  • "i dati relativi ai suddetti soggetti, che effettivamente sono stati trattati dal […] Movimento, immediatamente dopo le loro comunicazioni sono stati immediatamente cancellati da ogni banca dati dello stesso ed i loro dati personali non sono più presenti in alcuno dei registri";
  • il XY, "almeno per il periodo di tempo tra il 2005 ed il 2006", è stato in continuo contatto con il Movimento, in particolare come collaboratore volontario e, successivamente, con un contratto a progetto, con una costante frequentazione dei relativi uffici romani;
  • il XY avrebbe chiesto espressamente, in occasione del Congresso nazionale del Movimento del 2006, il rinnovo della tessera per il 2006 per sé e per il WK;
  • le tessere del 2005 non sarebbero state "ricusate" da entrambi.

Nella medesima comunicazione, il Segretario nazionale del Movimento ha poi dichiarato che:

  • due addette alla segreteria si sarebbero limitate, sia per il tesseramento del 2005, sia per quello del 2006 (effettuato in entrambi i casi senza il versamento di una quota associativa), a registrare il consenso verbale del XY e del WK e avrebbero "omesso, evidentemente, di far firmare ad entrambi il modulo di richiesta di iscrizione in assoluta buona fede", "vista anche la profonda conoscenza personale";
  • il XY avrebbe quindi reso, "pur se non in forma scritta per le palesi circostanze dettate dai suoi quotidiani e continui rapporti con il […] Movimento", un consenso espresso all´iscrizione al partito.

Il Movimento ha allegato, altresì, una dichiarazione delle due predette collaboratrici secondo cui la consegna della tessera di iscrizione avvenne per entrambi i segnalanti senza che venisse richiesta la compilazione dei moduli di iscrizione, a seguito di mera richiesta verbale.

2.3. Con successive comunicazioni il XY –anche a seguito dell´esercizio del diritto di accesso agli atti detenuti da questa Autorità– oltre a ribadire di non aver mai chiesto l´iscrizione (né di aver mai conferito mandato ad alcuno in tal senso), ha fornito ulteriori elementi e ha contestato talune dichiarazioni rese dal Segretario nazionale del Movimento, in particolare (limitatamente ai profili di protezione dei dati personali qui considerati) quella relativa all´avvenuta cancellazione delle informazioni riferite ai segnalanti "immediatamente dopo le loro comunicazioni". In data 12 giugno 2007, il XY (successivamente alla comunicazione del 23 febbraio 2007, sopra menzionata) ha dichiarato di aver ricevuto una missiva del segretario cittadino M.r.e. di Roma, indirizzata "agli iscritti M.r.e. Roma" (cfr. nota del 5 novembre 2007 e già in quella del 18 giugno 2007, in atti).

3.1. La fattispecie in esame riguarda un trattamento di dati sensibili, tali dovendosi considerare quelli relativi all´iscrizione al Movimento in quanto "idonei a rivelare […] le opinioni politiche, l´adesione a partiti" (artt. 4, comma 1, lett. d), 23, comma 4 e 26, comma 1, del Codice).
Sulla base della documentazione acquisita non può ritenersi anzitutto comprovato, allo stato degli atti, il rilascio all´insaputa dei segnalanti della tessera di iscrizione al Movimento.

Va rilevato in secondo luogo che, con dichiarazioni scritte di tenore diametralmente opposte a quanto sostenuto dal XY, due addette alla segreteria del Movimento hanno dichiarato univocamente di aver consegnato personalmente le tessere ai segnalanti, dopo aver ricevuto una loro richiesta verbale che hanno in buona fede esaudito.

Non può quindi ritenersi accertata la contestata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali consistente in un´abusiva utilizzazione dei dati per rilasciare una tessera di iscrizione al Movimento.

Va rilevato che, sul piano degli adempimenti formali, non risulta comprovato che il Movimento abbia ricevuto –nel caso di specie– dai segnalanti una domanda firmata e corredata dei loro dati anagrafici, come richiesto invece dallo statuto. Non risulta, altresì, comprovato che la previsione statutaria che prevede tale formalità in sede di iscrizione rientri tra le garanzie che i movimenti politici possono prescegliere nel dare applicazione alla previsione che consente loro di prescindere dal consenso scritto degli interessati (artt. 11 e 26, comma 4, lett. a) del Codice).

Per questo aspetto, va pertanto prescritto al Movimento di accertare l´effettiva cancellazione dei dati dei segnalanti al livello delle strutture locali del Movimento stesso quale quella romana (dandone conferma agli interessati entro il congruo termine del 31 marzo 2008) e di adottare entro il medesimo termine, in relazione ai casi in cui intenda prescindere dal consenso scritto dei soggetti interessati, necessarie misure volte a prevedere idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, come previsto dal menzionato art. 26, comma 4, lett. a) del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice prescrive al Movimento repubblicani europei (M.r.e.):

a) di accertare l´effettiva cancellazione dei dati dei segnalanti al livello delle strutture locali del Movimento stesso quale quella romana, dandone conferma agli interessati entro il 31 marzo 2008;

b) di adottare entro il medesimo termine, in riferimento ai casi in cui esso intenda prescindere dal consenso scritto dei soggetti interessati, necessarie misure volte a prevedere idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, come previsto dall´art. 26, comma 4, lett. a) del Codice.

Roma, 15 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli