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Newsletter 6 ottobre 2008

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Newsletter - Notiziario settimanale - anno X

N. 313 del 6 ottobre 2008

• Social card: privacy garantita  per i meno abbienti
• No ai sondaggi occulti
• Conti correnti: e´ gratuito l´acceso ai dati personali dei familiari defunti

Social card: privacy garantita per i meno abbienti
Parere favorevole del Garante privacy sul decreto del Ministero dell´economia e delle finanze concernente il rilascio della "carta acquisti" a favore di persone che versano in condizioni di maggior disagio economico, prevista dalla recente legge n.133 del 2008. La carta, che non è personalizzata e non riporta stampato il nome del beneficiario, non dovrà essere diversa, per formato e caratteristiche, dalle comuni carte di credito e di pagamento. Ciò per non rendere "socialmente" individuabili i titolari della carta, specie quando la utilizzano per il pagamento degli acquisti di generi alimentari e delle bollette o usufruiscono di servizi accessori (ad es., sconti sui prodotti alimentari). Sulla carta possono comunque essere stampati il logo della Repubblica, i colori nazionali, ed altri simboli che consentono il "riconoscimento" della "social card" da parte degli addetti in modo da permettere, quando previsti, la fruizione di benefici. La carta, "caricata" ogni due mesi  con un importo annuo complessivo di 480 euro, è concessa ai cittadini residenti con più di 65 anni e un reddito inferiore ai 6000 euro e alle famiglie, con lo stesso reddito, in cui ci sia un bambino di età inferiore a tre anni. La situazione di disagio dovrà essere autocertificata mediante il modello Isee, già utilizzato per l´accesso ad altre prestazioni sociali, dal quale emerga, tra l´altro, che non si è in possesso di investimenti in titoli o di seconde case. Titolare del trattamento dei dati personali necessari per la gestione della "carta acquisti" è  il Ministero dell´economia e delle finanze che si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dell´Inps e di Poste italiane, i quali sono stati designati responsabili del trattamento dei dati, anche per quanto riguarda l´adozione delle misure di sicurezza. Attraverso una convenzione, il Ministero ha regolato le modalità del trattamento dei dati acquisiti dai due soggetti, prevedendo il rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di privacy. La convenzione individua, inoltre, le categorie di esercizi (vendita di generi alimentari, pagamento delle bollette) in cui è consentito l´uso della social card,  e disciplina eventuali limitazioni all´uso  per prevenire possibili abusi. Infine, ai cittadini che compilano i moduli di richiesta della carta deve essere fornita una informativa chiara sull´uso dei loro dati personali, sulle modalità di trasmissione e sui diritti riconosciuti dalla normativa (accesso, aggiornamento, rettifica).
 
No ai sondaggi "occulti"
Realizzare un sondaggio d´opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy.
 
Lo ha ribadito l´Autorità per la protezione dei dati personali con un´ordinanza di ingiunzione, relatore Francesco Pizzetti, nei confronti una società che aveva condotto un sondaggio circa la soddisfazione dei cittadini residenti nei confronti dell´amministrazione di un piccolo Comune del Nord Italia. La società aveva realizzato il sondaggio contattando telefonicamente i cittadini senza dare loro le specifiche indicazioni sulle finalità del trattamento cui i dati raccolti sarebbero stati destinati, violando così le disposizioni del Codice privacy che impongono l´obbligo a chi raccoglie dati personali di informare gli interessati sull´uso che verrà fatto di queste informazioni. Inoltre, nonostante tale attività costituisse un trattamento di dati personali per il quale deve essere assolto l´obbligo di notifica al Garante, nessuna comunicazione al riguardo era stata inviata presso l´Autorità.
 
In relazione a queste due violazioni del Codice il Garante ha applicato nei confronti della società di sondaggi sanzioni amministrative pecuniarie.
 
Conti correnti: è gratuito l´accesso ai dati personali dei familiari defunti
L´accesso ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria riguardante una persona defunta deve essere garantito gratuitamente ai familiari.
 
Il principio è stato ribadito dall´Autorità per la protezione dei dati personali (relatore Mauro Paissan), che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una banca la comunicazione di tutti i dati personali relativi al padre scomparso riguardanti i rapporti che questi aveva intrattenuto con l´istituto di credito.
 
Avendo ricevuto una risposta parziale e incompleta, accompagnata da una richiesta di versamento in favore della banca a fronte delle spese da sostenere per fornire l´ulteriore documentazione esistente, l´uomo si era rivolto al Garante chiedendo che ordinasse alla banca di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto.
 
La banca aveva affermato di aver seguito le norme del Testo unico bancario, che pone a carico del cliente o di colui che gli succede a qualunque titolo i costi per la copia della documentazione.
 
Il provvedimento del Garante ha dato ragione alle richieste avanzate dall´interessato, il cui diritto all´accesso ai dati personali del familiare defunto, tutelato dal Codice privacy, risulta essere ben distinto dall´accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo unico bancario, che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali. Il diritto d´accesso ai dati previsto dalla normativa sulla privacy non implica di per sé l´obbligo di fornire copia dei documenti che li contengono al loro interno, ma prevede che i dati personali dell´interessato debbano essere estrapolati dagli archivi e dai documenti che li contengono, e comunicati in dettaglio all´interessato. Nei casi in cui l´estrapolazione risulti particolarmente difficoltosa, la richiesta può essere soddisfatta anche attraverso la consegna di copie dei documenti contenenti i dati personali dell´interessato, con l´oscuramento di quelli relativi a terzi.
 
Il Garante ha così ribadito come il diritto di accesso ai dati personali debba essere garantito gratuitamente, ordinando alla banca di accogliere le richieste del ricorrente e di pagare i costi del procedimento.
 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Anagrafe tributaria: il Garante privacy impone rigorose misure di sicurezza sugli accessi da parte degli enti esterni  - 23 settembre 2008 [doc. web n. 1549526]
• Videosorveglianza: ispezioni del Garante privacy in tutta Italia – 25 settembre 2008 [doc. web n. 1550089]

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
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