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Società di informazioni commerciali: tutela dell'interessato nei casi di possibile omonimia - 13 ottobre 2008 [1571459]

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[doc. web n. 1571459]

Società di informazioni commerciali: tutela dell´interessato nei casi di possibile omonimia - 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dal sig. XY nei confronti di Cerved Business Information S.p.A, concernente il trattamento dei dati personali del medesimo per finalità di informazione commerciale;

Visti gli artt. 143 e 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1.1. Il sig. XY ha lamentato, in tempi diversi, l´erronea attribuzione di alcuni protesti, asseritamente riferiti a un omonimo, in dossier informativi distribuiti da Cerved Business Information S.p.A. relativi alla sua persona o comunque alle società ove egli riveste le cariche di amministratore unico e di socio (HZ s.r.l.; JK s.r.l. e WQ s.r.l.).

Con particolare riguardo ad uno dei dossier informativi allegato dal segnalante, risulta che i protesti oggetto di contestazione riportano codici fiscali diversi rispetto al proprio con riguardo all´ultima lettera (c.d. carattere di controllo). Inoltre, in una distinta sezione del menzionato dossier, denominata da Cerved "possibili omonimie", figurano, tra gli altri, anche ulteriori protesti riferiti ad omonimi del XY privi di codici fiscali, ma aventi l´indicazione di indirizzi diversi da quello del segnalante (cfr. dossier impresa di HZ s.r.l. del 27 gennaio 2004, allegato alla nota del 13 gennaio 2005, in atti).

Dalla documentazione prodotta dal segnalante, con specifico riferimento al dato personale consistente nel codice fiscale a sé attribuito da Cerved, risulta che l´Agenzia delle entrate aveva chiarito che il codice fiscale "con il sedicesimo carattere (di controllo) non congruente ["T" anziché "R"] è un codice fiscale inesistente, formalmente errato e mai inserito in Anagrafe Tributaria" (cfr. nota del 18 febbraio 2005, allegata alla comunicazione del 2 marzo 2005).

1.2. Con una nuova segnalazione, XY lamentava discordanze, succedutesi nel tempo, in relazione ai dati a sé riferiti contenuti in successivi dossier impresa riferiti a HZ s.r.l.: in un primo tempo, infatti, in alcuni dossier (quelli del 6 maggio 2005 e del 18 gennaio 2006: cfr. allegati 6 e 7 alla nota del 17 febbraio 2007), veniva univocamente esplicitata l´assenza di protesti direttamente attribuiti al segnalante, figurando contestualmente in una apposita sezione, denominata "Protesti-Possibili omonimie", protesti recanti un indirizzo diverso da quello del segnalante (pure privi di codice fiscale).

In dossier più recenti risultavano, invece, di nuovo direttamente attribuiti al XY (con la dicitura "Protesti su esponenti in carica") due protesti recanti un indirizzo diverso rispetto al proprio e un terzo recante indirizzo e codice fiscale diversi rispetto a quelli del segnalante; tale dossier, inoltre, non presentava più la sezione denominata "Possibili omonimie" (cfr. dossier impresa HZ del 7 febbraio 2007, allegato 9 alla nota del 17 febbraio 2007, in atti). Il segnalante, unitamente a quest´ultima modifica, rappresentava altresì che, a partire dall´anno 2006, in un dossier veniva attribuita a HZ s.r.l. una "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" (Rsfi) "Elevata" (cfr. dossier impresa HZ 18 gennaio 2006, all. 7, nota 17 febbraio 2007).

1.3. Da ultimo, il segnalante ha lamentato che, anziché effettuare le rettifiche oggetto della segnalazione del 17 febbraio 2007, Cerved, a far data dal 12 marzo 2007, provvedeva a non rendere disponibile alla clientela i dossier persona e impresa comunque a sé riferiti, alle società sopra indicate e ad altri soggetti che rivestivano cariche sociali o partecipazione nelle società sopra indicate. Anche di tale "oscuramento" il segnalante si duole (cfr. nota 8 febbraio 2008 e documenti ad essa allegati).

2.1. Dopo un primo riscontro fornito al segnalante (cfr. nota del 21 giugno 2006), in presenza di nuovi elementi nelle segnalazioni pervenute, l´Ufficio ha provveduto a richiedere informazioni a Cerved in merito al trattamento effettuato nei confronti del segnalante (cfr. nota del 20 dicembre 2007).

Al riguardo Cerved ha eccepito, in anteparte, "l´improcedibilità del ricorso" invocando il principio dell´alternatività della tutela giurisdizionale di cui all´art. 145 del Codice in quanto "per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l´autorità giudiziaria" e, nel merito, ha confermato che "sin dalla data del 12 marzo 2007 la Cerved ha provveduto ad oscurare completamente tutti i prodotti riguardanti sia il dottor XY sia la HZ s.r.l. e pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere" (comunicazione del 14 gennaio 2008).

2.2. Nell´ambito di successivi accertamenti effettuati in loco presso Cerved, con riguardo alla vicenda in esame è stato verificato che i dati relativi al segnalante sono tuttora censiti, fatta eccezione per il "dossier persona" al medesimo riferito che la società ha dichiarato di avere volontariamente oscurato, nelle more del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma dal 2006, dichiarando altresì che "in origine tale documento conteneva anche i protesti addebitati al sig. XY con indirizzo registrato sul registro informatico dei protesti in Roma, Piazza Adriana n. 16" (cfr. verbale 7 maggio 2008).

Dagli accertamenti è altresì emerso che Cerved attribuisce a persone fisiche o giuridiche determinate informazioni, nel caso di specie relative ai protesti, anche quando i dati personali non sono pienamente coincidenti con quelli del soggetto censito (ad esempio in caso di codici fiscali diversi o di diversi indirizzi). Tale operazione di associazione viene effettuata "quando, pur non essendoci una completa identità, gli elementi di coincidenza sono così rilevanti da rendere estremamente probabile che tale informazione sia riferibile a tale persona. Ciò sulla base anche della pluriennale esperienza maturata nel trattamento di tali dati e nell´ottica di rappresentare la situazione patrimoniale dei soggetti interrogati, tenendo conto anche di possibili discrasie dei dati al fine di contenere il rischio patrimoniale per i propri clienti" (cfr. verbale 7 maggio 2008, p. 3). Con specifico riferimento alle informazioni relative al sig. XY, la società ha precisato che "il codice fiscale non era diverso in quanto cambiava solo l´ultima lettera che è un codice di controllo senza nessuna valenza" (cfr. verbale 8 maggio p. 2).

2.3. La Camera di commercio di Roma, cui pure sono state richieste informazioni in ordine alla vicenda in esame, ha dichiarato che nel Registro Informatico dei Protesti "nulla è annotato in base al campo di ricerca «XYXYXYXYXYXYXYXY» (vero codice fiscale del dr. XY)" e che al contrario con "campo di ricerca «XY» è annotato il protesto delle tre cambiali […]": due delle quali non riferibili al segnalante "poiché prive dei dati anagrafici del debitore protestato"; l´altra "poiché accompagnata da un codice fiscale diverso da quello dello stesso dr. XY" (nota del 14 gennaio 2008).

3.1. Alla luce di quanto sopra esposto deve innanzitutto disattendersi l´obiezione sollevata, dal punto di vista procedimentale, da Cerved, atteso che l´art. 145 del Codice afferma l´improcedibilità del ricorso quando sia già stata adita l´autorità giudiziaria per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice; analoga disposizione non è dettata, però, in presenza di reclamo o, come nel caso di specie, di segnalazione presentata al Garante.

3.2. Quanto al merito della segnalazione, deve ritenersi che Cerved, nell´attribuire direttamente alla persona del segnalante protesti (segnatamente i tre protesti sopra individuati al punto 1.2.) levati nei confronti di un soggetto che, in presenza di informazioni discordanti rispetto a quelle proprie del segnalante (nei casi considerati, codice fiscale e indirizzo), risulta, allo stato, essere solo suo omonimo, abbia violato il principio di qualità, secondo il quale i dati trattati devono essere esatti, aggiornati e completi rispetto a quelli tratti dagli archivi camerali (art. 11, comma 1, lett. c) e d) del Codice). Principio che verrebbe invece rispettato ove la società si fosse limitata a segnalare le risultanze rispetto a ricerche sul solo nominativo "XY", precisando che le stesse potevano semplicemente indicare una possibile omonimia (come peraltro la società ha fatto nel dossier impresa di HZ s.r.l. del 27 gennaio 2004).

Circostanza, questa, ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese dalla Camera di Commercio di Roma (e sopra riportate al punto 2.3.) che, pur riportando una pluralità di protesti utilizzando la tecnica di ricerca nominativa (qui riferita a "XY"), non attribuisce al segnalante alcun protesto quando viene associato a tale nominativo il codice fiscale (corretto) di quest´ultimo.

Risulta quindi arbitraria l´attribuzione, effettuata da Cerved nel dossier impresa HZ del 7 febbraio 2007, di protesti al segnalante anziché in capo ad un omonimo (come peraltro la stessa Cerved aveva fatto in suoi precedenti dossier informativi: cfr. dossier impresa di HZ s.r.l. del 27 gennaio 2004).

3.3. Peraltro, il trattamento di dati personali riferiti al segnalante quale conseguenza della diretta attribuzione a questi di informazioni personali difformi rispetto alle risultanze camerali (cfr. punto 2.3.) non può giovarsi della previsione contenuta nell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, che esclude la necessità del consenso dell´interessato. Al fine di rendere lecito il trattamento di dati personali in esame, pertanto, Cerved avrebbe dovuto (ma ciò non risulta essere accaduto) acquisire il consenso dell´interessato (art. 23 del Codice) o provare la sussistenza di uno dei diversi presupposti di liceità del trattamento contenuti nell´art. 24 del Codice.

3.4. Deve infine ritenersi contrario al principio di correttezza nel trattamento dei dati (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice) l´"oscuramento" unilateralmente disposto da Cerved, nelle more della decisione del Tribunale di Roma, di ogni informazione relativa al segnalante, anziché dei soli dati riferiti ai protesti per i quali è controversa l´attribuzione.

Tale comportamento, può risultare infatti lesivo del diritto all´identità personale dell´interessato, il quale non si vede più censito nell´archivio predisposto da Cerved al dichiarato fine di fornire una informazione commerciale completa ai potenziali fruitori del servizio. Per quanto qui rileva, infatti, la società ha dichiarato di fornire "un´ampia informazione –attingendo i dati esclusivamente da fonti pubbliche liberamente accessibili– relativa alle attività commerciali, imprenditoriali o professionali –anche pregresse– con riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi, produttivi, patrimoniali, contabili e finanziari […] di persone fisiche e giuridiche, enti, imprese, ditte individuali, artigiani, liberi professionisti, amministratori e soci di società commerciali ovvero soggetti che esercitino attività similari. [Inoltre, la società fornisce] un´ampia informazione relativa alla situazione patrimoniale ed al corretto adempimento delle obbligazioni con riguardo esclusivo a persone fisiche mediante la comunicazione di dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" (cfr. nota allegata alla comunicazione elettronica del 27 maggio 2008).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a Cerved di ripristinare la visibilità del dossier persona riferito al sig. XY, vietando, allo stato e ferme restando eventuali determinazioni dell´autorità giudiziaria in ordine alla corretta attribuzione dei protesti in questione, alla società medesima, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, di attribuire al segnalante, all´interno di dossier che al medesimo fanno riferimento, protesti che risultino levati nei confronti di omonimi.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli