g-docweb-display Portlet

Agenzia delle entrate: modalità e termini per la segnalazione da parte delle società di gestione del risparmio dei soggetti che hanno omesso la co...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1584260]

Agenzia delle entrate: modalità e termini per la segnalazione da parte delle società di gestione del risparmio dei soggetti che hanno omesso la comunicazione necessaria ai fini dell´apllicazione dell´imposta patrimoniale - 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 5 dicembre 2008, relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia concernente l´"approvazione delle modalità e dei termini per la segnalazione dell´omessa comunicazione alle società di gestione del risparmio da parte dei partecipanti ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari delle informazioni necessarie ai fini dell´applicazione dell´imposta patrimoniale di cui all´articolo 82, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

L´Agenzia delle entrate ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di provvedimento che individua le modalità e i termini per la segnalazione dell´omessa comunicazione alle società di gestione del risparmio da parte dei partecipanti ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari delle informazioni necessarie ai fini dell´applicazione dell´imposta patrimoniale di cui all´articolo 82, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare, lo schema in esame prevede che le società di gestione del risparmio segnalino all´Agenzia delle entrate i dati identificativi dei partecipanti ai predetti fondi che abbiano omesso, in tutto od in parte, di trasmettere le informazioni necessarie per l´accertamento dei requisiti di cui all´articolo 82, comma 18, del predetto decreto legge, non consentendo alle stesse di applicare la prevista imposta patrimoniale.

I dati che dovranno essere trasmessi all´Agenzia sono indicati analiticamente nel tracciato record allegato alla richiesta di parere e riguardano unicamente i possessori delle quote del fondo che abbiano violato, anche parzialmente, l´obbligo di comunicazione (nome e cognome o denominazione, sesso, codice fiscale o partita Iva, data e luogo di nascita o sede legale, valore della quota e tipologia di segnalazione, ovvero omessa o incompleta comunicazione).

Tali dati verranno trasmessi dalle società attraverso i sistemi Entratel o Fisco on line, a seconda delle dimensioni delle stesse.

Con riferimento alle misure di sicurezza, l´Agenzia, nella richiesta di parere, ha dichiarato che durante la fase di raccolta e archiviazione i dati comunicati saranno custoditi all´interno dell´anagrafe tributaria e che l´accesso sarà selettivo e limitato solo ad alcuni funzionari specializzati. L´Agenzia ha precisato, altresì, che i requisiti di sicurezza dei sistemi utilizzati per la trasmissione telematica dei dati e le regole di autenticazione sono in corso di rivisitazione secondo quanto indicato dal Garante nel provvedimento del 18 settembre 2008 (doc. web. n. 1549548, in www.garanteprivacy.it).

OSSERVA:

Lo schema in esame prevede che le società di gestione utilizzino i sistemi Entratel e Fisco on line per la trasmissione delle segnalazioni all´Agenzia.

Con il citato provvedimento del 18 settembre, il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate l´adozione di una serie di misure e accorgimenti necessari, in particolare, a incrementare i livelli di sicurezza anche con riferimento a tali sistemi.

Pertanto, rispetto al trattamento di dati in esame, resta fermo che dovranno essere introdotti gli accorgimenti e le misure individuati in tale provvedimento -nei termini, anche temporali, ivi indicati- per l´utilizzo dei sistemi Entratel  e Fisco on line (adeguamento che, come anticipato dalla stessa Agenzia nella richiesta di parere, sarebbe già in corso di svolgimento).

Ciò, in attesa di completare la verifica organica, in altra sede e in un più ampio contesto, circa il necessario incremento di livelli di sicurezza da garantire rispetto a trattamenti di dati da parte dell´Agenzia delle entrate quali quelli in esame, nonché il rispetto dei princìpi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità nelle singole categorie di informazioni e nella quantità dei dati nel complesso trattati rispetto alle finalità perseguite.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate concernente l´"approvazione delle modalità e dei termini per la segnalazione dell´omessa comunicazione alle società di gestione del risparmio da parte dei partecipanti ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari delle informazioni necessarie ai fini dell´applicazione dell´imposta patrimoniale di cui all´articolo 82, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli



Vedi anche (10)