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Operazioni di scissione e fusione per incorporazione: prescrizioni in tema di aggiornamento dell'informativa a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e...

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[doc. web n. 1584328]

Operazioni di scissione e fusione per incorporazione: prescrizioni in tema di aggiornamento dell´informativa a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed Artigiancassa -11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza presentata congiuntamente da Banca nazionale del lavoro S.p.A. (Bnl) e Artigiancassa–Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. (società del gruppo Bnl) il 15 settembre 2008 (integrata da note del 30 settembre e 4 dicembre 2008), avente ad oggetto la richiesta di esonero dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati (clienti, fornitori e dipendenti) in relazione ai trattamenti di dati personali conseguenti alle operazioni di scissione e di contestuale fusione per incorporazione; operazioni, di fatto contestuali, che le vedranno interessate e che produrranno effetto a far data dal 1° gennaio 2009 (cfr. richiesta datata 15 settembre 2008);

RILEVATO in particolare che, secondo il menzionato progetto di riorganizzazione societaria, Artigiancassa–Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. (società del gruppo Bnl) porrà in essere un´operazione di scissione grazie alla quale parte dei rapporti rifluiranno, a seguito di un´operazione di fusione per incorporazione, in Bnl e la restante parte (costituita da rapporti in essere "con imprese prevalentemente artigiane beneficiarie di interventi agevolativi a fronte di finanziamenti concessi alle stesse dal sistema bancario")  darà origine alla (nuova) Artigiancassa S.p.A. (cfr. nota datata 4 dicembre 2008);

CONSIDERATO che con la propria istanza Artigiancassa–Cassa per il credito alle imprese artigiane e Bnl chiedono di essere esonerate dall´obbligo di fornire una nuova informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, con l´individuazione delle eventuali misure appropriate da adottare;

RILEVATO che tale richiesta è motivata dal fatto che le società istanti ritengono che la complessiva operazione societaria riguarderebbe un numero elevato di interessati e comporterebbe l´impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto ai diritti tutelati, essendo in particolare coinvolti nelle descritte operazioni societarie un numero di clienti superiore alle 100.000 unità, per quanto riguarda la scissione che interesserà Artigiancassa S.p.A., e pari a circa 36.000 unità, per quanto riguarda l´operazione di fusione per incorporazione facente capo a Bnl (cfr. comunicazione del 4 dicembre 2008);

CONSIDERATO che, per effetto della fusione per incorporazione, la banca incorporante assume i diritti e gli obblighi della banca incorporata, proseguendo in tutti i rapporti (attivi e passivi) della medesima (anche processuali) anteriori alla fusione (art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.);

CONSIDERATO altresì che, per effetto della fusione, anche i dati personali trattati dalla società incorporata in relazione ai rapporti destinati a confluire in quella incorporante verranno trattati da quest´ultima senza soluzione di continuità;

RILEVATO che, per effetto della fusione, la banca incorporante diviene così unico titolare del trattamento in relazione ai dati personali precedentemente trattati dalla società incorporata senza che si configuri alcuna (nuova) raccolta di dati;

RILEVATO che, argomentando dalla modifica introdotta dal d.lg. n. 6/2003 all´art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., si sono di recente pronunciate nel senso della "continuità" tra i soggetti interessati dalla fusione anche le Sezioni unite della Corte di cassazione, precisando che "il legislatore ha […] (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l´estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell´ipotesi di fusione paritaria; ma attua l´unificazione mediante l´integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l´estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi […] in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo" (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637);

CONSIDERATO che analoghe considerazioni possono essere formulate nel caso in esame in riferimento al trattamento dei dati personali (necessariamente) conseguente all´avvenuta scissione, atteso che la società che ne risulta continuerà l´attività della società scissa, come dichiarato da Artigiancassa–Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a., secondo cui "la nuova Artigiancassa s.p.a. derivante dalla scissione opererà in assoluta continuità e proseguirà nel trattamento originario, invariato nelle sue finalità e modalità nonché negli altri aspetti correlati […] per i clienti inerenti le attività alla stessa attribuite con la scissione" (cfr. nota 15 settembre 2008, p. 2);

CONSIDERATO altresì che la sopra evidenziata continuità dei rapporti in corrispondenza delle operazioni di fusione e scissione risulta anche dalla disciplina di settore contenuta nell´art. 57, comma 4, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo il quale "privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche […] ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione";

RILEVATO che le banche coinvolte nell´operazione hanno dichiarato che "il perfezionamento delle operazioni sopra descritte è stato autorizzato dalla competente Autorità di vigilanza", in conformità a quanto previsto dalla disciplina di settore (cfr. nota 15 settembre 2008);

RILEVATO, quindi, che le operazioni di scissione e fusione per incorporazione trovano una disciplina apposita e articolata nel codice civile e nel testo unico delle leggi in materia bancaria –della quale è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali– che presenta misure atte a consentire, snellendo gli adempimenti e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti in esse (a vario titolo) coinvolti, la prosecuzione dei rapporti giuridici oggetto delle operazioni societarie;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;

CONSIDERATO che la disciplina di protezione dei dati personali prevede che i dati personali debbano essere trattati "secondo correttezza" (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, comma 2, del Codice);

RITENUTO che tali garanzie possono essere assicurate nel caso in esame fornendo agli interessati i necessari aggiornamenti dell´informativa resa dalla banca scissa, e tra essi, in particolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell´eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali, attraverso il sito web delle società interessate dalle operazioni di scissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonché con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto anche per altre finalità, anche successiva al completamento delle operazioni di scissione e fusione (ad esempio, per la clientela, in sede di invio dell´estratto conto o di analoghe comunicazioni). Tali modalità comunicative contribuiranno a dare una conoscenza compiuta e tempestiva degli elementi del trattamento dei dati personali che possono subire modifiche per effetto delle operazioni societarie considerate nel presente provvedimento, in conformità con il principio di correttezza nel trattamento di cui all´art. 11, comma 1, lett. a), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prescrive alle società interessate dall´operazione di scissione e fusione per incorporazione di cui in motivazione di fornire agli interessati i necessari aggiornamenti rispetto all´informativa resa dalla società scissa e tra essi, in particolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell´eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali, secondo le seguenti modalità:

  • attraverso il sito web delle banche interessate dalle operazioni di scissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi;
  • con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto anche per altre finalità.

Roma, 11 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli