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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale - 12 febbraio 2009 [1597595]

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[doc. web n. 1597595]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale - 12 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente (che assume le funzioni di presidente ai sensi dell´art. 3, comma 3, del regolamento del Garante n. 1/2000), del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentato dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale il 30 gennaio 2009, a seguito del parere del Garante espresso in data 7 febbraio 2008 sul precedente schema di regolamento presentato dalla Scuola il 12 dicembre 2007 (prot. n. 11671/2007/SSPAL/ADS/GDV);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (Sspal) ha chiesto, in data 12 dicembre 2007, il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Scuola e le sue strutture territoriali. Su detto schema l´Autorità ha espresso il 7 febbraio 2008 un parere favorevole, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni specificatamente formulate.

La Scuola ha quindi predisposto un nuovo schema di regolamento e lo ha trasmesso al Garante per l´acquisizione di un ulteriore parere. Sul predetto schema non vi sono rilievi da formulare in quanto esso tiene conto delle indicazioni fornite dall´Autorità e in particolare -a differenza del precedente- documenta adeguatamente l´indispensabilità dell´utilizzo dei dati personali relativi allo stato di salute delle persone coinvolte, limitatamente a quelli riguardanti le "patologie attuali", per l´esclusiva finalità di "elaborare studi e ricerche rilevanti in materia di servizi sociali d´interesse per gli enti locali" (art. 1, comma 2, lett. e) d.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27).

Il presente parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata, con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice esprime parere favorevole in ordine allo schema di regolamento predisposto dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 12 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1597595
Data
12/02/09

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante