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Autorizzazione al trattamento di dati sensibili per l'erogazione di servizi di consulenza on line - 26 marzo 2009 [1605540]

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[doc. web n. 1605540]

Autorizzazione al trattamento di dati sensibili per l´erogazione di servizi di consulenza on line - 26 marzo 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 4, comma 1, lett. d), 26 e 41;

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante e con il consenso scritto degli interessati, nell´osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell´art. 26 del Codice da "L.N.M. Consulting s.a.s. di Napoleone Mazza", con sede in Morlupo (Roma), pervenuta il 14 gennaio 2009, relativa al trattamento dei dati sensibili che la società intende effettuare per fornire ai propri utenti servizi di consulenza on line; ciò, avvalendosi di professionisti iscritti nei relativi albi o ordini professionali (avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro);

VISTA la successiva comunicazione pervenuta in data 11 febbraio 2009 in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dall´Autorità;

RILEVATO che, secondo quanto dichiarato dalla società, anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, il trattamento di eventuali dati sensibili da parte della stessa viene effettuato nell´ambito delle attività volte a:

a. "valutare la richiesta dell´utente sulla base delle informazioni ricevute […] e comunicare i dati al professionista ritenuto più idoneo a fornire il servizio legale richiesto, onde predisporre [il relativo] preventivo […] e, in caso di sua accettazione, fornire detto servizio" (cfr. richiesta pervenuta il 14 gennaio 2009);

b. comunicare all´utente per il tramite del sito web, previa "verifica da parte [della società] della rispondenza del servizio agli standard indicati nel sito circa le modalità di predisposizione del servizio", il parere formulato dal professionista (cfr. comunicazione dell´11 febbraio 2009);

RILEVATO altresì che responsabile del trattamento presso la società "sarà l´avvocato Luca Mazza, o altro avvocato successivamente" designato (cfr. comunicazione pervenuta il 26 gennaio 2009);

CONSIDERATO che la comunicazione alla società del parere reso dal professionista in vista del suo successivo inoltro all´interessato richiede il consenso dell´interessato medesimo (considerata anche la disciplina relativa al segreto professionale); consenso da rendersi per iscritto in presenza di dati sensibili;

RITENUTO, alla luce delle dichiarazioni rese, che la società effettui la sola attività di intermediazione tra gli utenti e i professionisti, restando in capo a questi ultimi, che operano quali distinti e autonomi titolari del trattamento, l´esecuzione della prestazione professionale;

VISTA l´autorizzazione generale n. 2/2008 rilasciata dal Garante con delib. n. 33 del 19 giugno 2008 in ordine al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, efficace sino al 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che l´autorizzazione generale n. 2/2008, alle condizioni ivi previste, già consente alle imprese il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale per fornire agli interessati beni, prestazioni e servizi (cfr. in particolare par. 1.2, lett. e), sì che per tale aspetto non è richiesta una nuova autorizzazione da parte del Garante;

RILEVATO che la società potrebbe dover trattare anche dati sensibili ulteriori rispetto a quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, anzitutto al fine di mettere in contatto gli utenti con i professionisti di volta in volta selezionati per fornire la prestazione professionale richiesta;

RITENUTO, limitatamente ai profili di conformità alla disciplina di protezione dei dati personali, di dover autorizzare la società al trattamento dei dati sensibili nella misura in cui gli stessi, considerato l´argomento trattato o il quesito posto, risultino indispensabili per individuare il professionista ritenuto più adatto a fornire la consulenza richiesta nonché per procedere alla verifica formale da parte della società del parere predisposto e alla sua successiva comunicazione all´utente interessato;

RITENUTO che il trattamento dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale debba essere effettuato in base alle stesse condizioni stabilite dall´autorizzazione generale n. 2/2008 del Garante;

RILEVATA altresì la necessità di prescrivere alla società di inserire nella sezione del sito web destinata alla raccolta dei dati personali degli interessati un avvertimento, che risulti chiaramente visibile, a non indicare nelle proprie richieste dati di carattere sensibile non indispensabili al fine di identificare l´eventuale professionista reputato idoneo a rendere il servizio professionale;

VISTO il codice deontologico forense, richiamato dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive" (adottato con Provv. n. 60 del 6 novembre 2008, doc. web n. 1565171), che vieta agli avvocati "ogni condotta diretta all´acquisizione dei rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori" (art. 19) e pone altresì in capo agli stessi il dovere di segretezza e riservatezza (art. 9);

VISTO l´art. 167, comma 2, del Codice che sanziona la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

VISTO l´art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTI gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all´Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. ai sensi dell´art. 41 del Codice, autorizza "L.N.M. Consulting s.a.s. di Napoleone Mazza", alle condizioni previste dall´autorizzazione generale n. 2/2008, a trattare dati sensibili, anche diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nella misura in cui gli stessi risultino indispensabili per individuare il professionista ritenuto più adatto a fornire la consulenza richiesta nonché per procedere alla verifica formale da parte della società del parere predisposto e alla sua successiva comunicazione all´utente;

2. ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a "L.N.M. Consulting s.a.s. di Napoleone Mazza", di inserire nella sezione del sito web destinata alla raccolta dei dati personali degli interessati un avvertimento, che risulti chiaramente visibile, a non indicare nelle proprie richieste dati di carattere sensibile non indispensabili al fine di identificare l´eventuale professionista reputato idoneo a rendere il servizio professionale.

Dispone, inoltre, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio nazionale forense per la valutazione di eventuali profili di propria competenza.

Roma, 26 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi