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[doc. web n.1608542]

Parere 2/2004 sul livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche Passeggeri (PNR –Passenger Name Record) trasferite all´Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (Bureau of Customs and Border Protection - US CBP)
29 gennaio 2004 - WP 87

In questo parere, cha fa seguito al parere molto negativo con cui il Gruppo aveva accolto la proposta iniziale del PNR USA (giugno 2003), il Gruppo ha tenuto conto sia dell´ultima versione degli impegni statunitensi ("Dichiarazione d´intenti dell´Ufficio doganale e di protezione dei confini (Cbp) del Dipartimento per la sicurezza interna" del 12 gennaio 2004), sia della comunicazione della Commissione europea ("Trasferimento dei dati contenuti nel Passenger name record: un approccio globale dell´Ue" COM(2003) 826 final del 16 dicembre 2003). In quest´ultimo documento, la Commissione manifesta l´intenzione di associare alla decisione sull´adeguatezza un accordo internazionale bilaterale che autorizzerebbe le compagnie aeree a considerare la richiesta degli Stati Uniti un obbligo di legge, imponendo nel contempo agli Usa di garantire ai cittadini europei l´esercizio dei propri diritti.

Nel sottolineare come anche nella lotta contro il terrorismo occorra tutelare le libertà individuali e i diritti fondamentali, compresi il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, il Gruppo ha ribadito che il sistema deve rispettare almeno i principi fondamentali stabiliti dalla direttiva europea, ossia:

  • principio di finalità. I dati del Pnr devono essere utilizzati soltanto per contrastare il terrorismo ed altri specifici reati connessi al terrorismo; inoltre, devono essere specificati chiaramente i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e non deve essere ammessa l´utilizzazione dei dati in rapporto ad altri sistemi, come ad esempio il Capps II;
  • principio di proporzionalità. Devono essere trasferiti solo i dati necessari per le finalità indicate, evitando la raccolta di informazioni eccessive o non pertinenti;
  • conservazione per un periodo di tempo limitato;
  • divieto di trattare dati sensibili;
  • esercizio dei diritti degli interessati. I passeggeri devono ricevere informazioni chiare e accurate su chi tratterà i loro dati e sugli scopi del trattamento, nonché sulle modalità per l´esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 95/46/CE e dalle leggi nazionali (accesso, rettifica, ecc.). Restano perplessità sui poteri del Chief Privacy Officer creato presso il Department of Homeland Security, anche alla luce dei problemi sul grado di vincolatività giuridica degli "impegni" assunti dall´Amministrazione degli Stati Uniti.

Anche il Parlamento europeo, condividendo molte delle critiche espresse dal Gruppo, nel marzo 2004 ha approvato due risoluzioni con cui, sottolineando gli insoddisfacenti risultati del negoziato tra autorità statunitensi e Commissione europea, invitava quest´ultima ad ottenere garanzie reali affinché fosse rispettato il diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini europei, sancito dall´art. 8 della Carta  dei diritti fondamentali dell´Ue.

La Commissione ha però deciso di procedere con la propria iniziativa contenuta nel "pacchetto Pnr", adottando una decisione relativa all´adeguatezza della protezione accordata dagli Stati Uniti ai dati personali dei passeggeri aerei, fondata su impegni unilaterali (cd. "undertakings") delle autorità statunitensi. A tale iniziativa ha fatto seguito l´approvazione di un accordo internazionale da parte del Consiglio dei ministri dell´Ue, con cui si impone alle compagnie aeree europee di consentire alle autorità doganali statunitensi l´accesso diretto ai dati contenuti nei propri sistemi di prenotazione.

 

Documento  Parere 2/2004 sul livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche Passeggeri (PNR –Passenger Name Record) trasferite all´Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (Bureau of Customs and Border Protection - US CBP)  - 29 gennaio 2004 Parere 2/2004 sul livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche Passeggeri (PNR –Passenger Name Record) trasferite all´Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (Bureau of Customs and Border Protection - US CBP)  - 29 gennaio 2004 (60 Kb)