g-docweb-display Portlet

WP 55 - Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro - 29 maggio 2002 [1609517]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1609517]

Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro
29 maggio 2002 - WP 55

Questo documento integra e specifica il parere 8/2001 (WP48) sul trattamento di dati personali nel contesto lavorativo, partendo dall´analisi di principi fondamentali riconosciuti sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell´uomo sia dalla direttiva 95/46, sia da altri testi pertinenti (come la Convenzione n. 108 del Consiglio d´Europa o il codice di condotta dell´International Labour Office).

I Garanti ribadiscono, in primo luogo, che il lavoratore non perde il diritto alla propria privacy e alla tutela dei dati personali nel momento in cui varca la soglia dell´ufficio o dell´azienda. Esiste una legittima aspettativa di riservatezza che deve essere riconosciuta al lavoratore, e rispetto alla quale si devono valutare i diritti e gli interessi legittimi del datore di lavoro. La tutela di questi diritti e interessi legittimi può giustificare il ricorso a forme di sorveglianza, ma sempre in via eccezionale, non già abituale, e nel rispetto di alcuni principi fondamentali – e soprattutto, come sottolineato in più punti del documento, delle norme nazionali di riferimento, che in alcuni Paesi (come l´Italia) limitano rigidamente il ricorso a forme di sorveglianza o addirittura vietano, in linea di principio, qualsiasi attività di sorveglianza sul luogo di lavoro. Il richiamo a questi principi fondamentali si traduce in una serie di raccomandazioni che costituiscono i requisiti minimi dei quali tutti i datori di lavoro devono tenere conto prima di procedere a qualsiasi attività di sorveglianza, ossia: verificare che la sorveglianza sia effettivamente necessaria; utilizzare i dati eventualmente raccolti esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati raccolti; garantire la trasparenza delle attività di monitoraggio e sorveglianza, ossia informare adeguatamente i dipendenti della possibilità che e-mail e Internet siano monitorati; garantire il diritto di accesso del lavoratore ai dati di monitoraggio che lo riguardano (anche ai dati valutativi del dipendente – un punto che è già stato oggetto di una Raccomandazione dei garanti (1/2001); assicurarsi della legittimità del trattamento, che non deve violare i diritti fondamentali del lavoratore (art. 7, lettera f) della direttiva 95/46); assicurarsi della proporzionalità delle misure adottate rispetto agli scopi perseguiti; garantire che le misure di sicurezza adottate per tutelare i dati personali dei lavoratori (e dell´azienda o dell´ufficio) siano tali da non violare i diritti fondamentali dei lavoratori stessi.

Rispetto alla posta elettronica, in particolare, i Garanti hanno sottolineato che alle comunicazioni elettroniche effettuate dal luogo di lavoro si applicano i concetti di "vita privata" e "corrispondenza" richiamati dall´Art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell´uomo; dunque, anche in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell´uomo, non v´è dubbio che l´invio e la ricezione di messaggi di posta elettronica dal luogo di lavoro godano delle stesse tutele previste per la corrispondenza "tradizionale".

Quanto all´uso di Internet, i Garanti ribadiscono che anche in questo caso la sorveglianza a tappeto non soltanto è inutile, ma soprattutto è contraria ai principi fondamentali di cui si è parlato. L´atteggiamento corretto dovrebbe essere ispirato alla prevenzione di possibili abusi – attraverso ausili tecnologici ampiamente disponibili, che blocchino, ad esempio, l´accesso a determinati siti – anziché alla sorveglianza per individuare possibili abusi. Tutte le raccomandazioni sopra elencate valgono anche per l´uso di Internet – in particolare, la necessità di informare adeguatamente i dipendenti della politica seguita dal datore di lavoro rispetto a possibili forme di monitoraggio, sul presupposto che si tratti di attività legittime e proporzionate rispetto alle finalità perseguite.

Il documento approvato dai Garanti contiene un´appendice con una sintesi della legislazione in materia nei Paesi UE.

 

Documento  Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro - 29 maggio 2002 Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro - 29 maggio 2002 (80 Kb)