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Immagini riprese con teleobiettivi in un parco privato - 13 settembre 2007 [1620926]

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[doc. web n. 1620926]
[vedi anche doc. web n. 1400655, 1409488 e 1623306]

Immagini riprese con teleobiettivi in un parco privato - 13 settembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il provvedimento del 21 aprile 2007 con il quale il Garante ha disposto nei riguardi di Rcs Periodici S.p.A. e di Azphotos s.a.s., quali titolari del trattamento, la misura temporanea del blocco dell´ulteriore trattamento, con conseguente preclusione, allo stato degli atti, della diffusione delle ulteriori immagini raccolte con il servizio fotografico relativo all´on. Silvio Berlusconi e ad alcune ragazze sue ospiti, ripresi all´interno del parco di "Villa Certosa" in Sardegna;

VISTO il provvedimento dell´8 maggio 2007 con il quale il Garante, rilevando che non ricorrevano i presupposti per una nuova valutazione del predetto provvedimento di blocco, ne ha confermato l´efficacia riservandosi di adottare un altro provvedimento all´esito del completamento dell´esame della documentazione in atti e delle eventuali, ulteriori comunicazioni delle parti;

VISTE le ulteriori deduzioni formulate il 7 maggio 2007 dall´avv. Malavenda in nome e per conto di Rcs Periodici S.p.A. e del dr. Pino Belleri, nonché dall´avv. Ghedini in nome e per conto dell´on. Berlusconi, dalle quali è emerso, tra l´altro, che le parti non sono addivenute alla definizione bonaria del contenzioso a suo tempo ipotizzata;

VISTE le osservazioni successivamente presentate all´Autorità da parte dell´avv. Ghedini in data 10 maggio 2007 e dall´avv. Malavenda in data 11 maggio 2007;

RILEVATO che dall´esame di tale documentazione non sono emersi nuovi elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza del trattamento o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità;

RITENUTO che l´acquisizione delle immagini in questione e la loro successiva pubblicazione risultano aver concretizzato condotte illecite legate alla tutela del domicilio, a prescindere dalla circostanza che il fotografo si sia o meno introdotto fisicamente, all´insaputa dei predetti interessati, in un parco che va considerato come appartenenza di un luogo di privata dimora; ciò, anche in considerazione del fatto che risulta comprovato l´uso da parte del fotografo di tecniche invasive di ripresa (cfr. anche le dichiarazioni rese del fotografo sig. Zappadu nel programma Markette del 19 aprile 2007 trasmesso da "La 7");

RILEVATO che tale violazione si è concretizzata già al momento della raccolta delle immagini, a prescindere da ogni valutazione di merito in ordine alla notorietà o meno degli interessati, all´interesse pubblico della notizia e alle modalità espositive utilizzate nella pubblicazione;

RITENUTO che, come già constatato nel citato provvedimento del 21 aprile 2007, il trattamento in questione ha quindi violato princìpi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice); ritenuto, altresì, che il medesimo trattamento ha violato alcuni specifici obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, (art. 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l´adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che disponga in modo definitivo sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione dei dati personali);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c ) e 139, comma 5,  del Codice);

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, nei confronti dei predetti titolari del trattamento il divieto del trattamento già oggetto del blocco precedentemente disposto il 21 aprile 2007, con conseguente preclusione della diffusione delle ulteriori immagini riprese con il servizio fotografico in questione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Rcs periodici S.p.A. e di Azphotos s.a.s, in qualità di titolari del trattamento, il divieto del trattamento già oggetto del blocco precedentemente disposto il 21 aprile 2007 con conseguente preclusione della diffusione delle ulteriori immagini riprese con il servizio fotografico in questione.

Roma, 13 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli