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7 - Attività di polizia

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[doc. web n. 1637737] 

Relazione 2008 

Relazione 2008 - 2 luglio 2009
Parte II - L´attività svolta dal Garante

  
 

Indice generale 

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7. Attività di polizia   [Relazione 2008 - Parte II - par. 7 (p. 102 - 103).pdfRelazione 2008 - Parte II - par. 7 (p. 102 - 103).pdf  45 Kb]

7.1. Il controllo sul ced del dipartimento di pubblica sicurezza
Si è riferito nella Relazione 2007 (p. 69) del provvedimento dell´8 maggio 2007, con il quale l´Autorità ha prescritto le modificazioni da apportare ai trattamenti di dati personali svolti presso il Centro elaborazione dati (Ced), con riferimento, in particolare, alla pertinenza e aggiornamento dei dati, alle informazioni acquisite da attività amministrative, ai tempi di conservazione dei dati, alla connessione con altre banche dati e all´esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Con provvedimento del 13 marzo 2008 sono state confermate le prescrizioni già impartite, non tutte attuate.

A seguito di segnalazioni ricevute, l´Autorità ha inoltre assicurato il riscontro da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici periferici della polizia di Stato a richieste degli interessati sia di accesso e comunicazione dei dati conservati presso il Ced, sia di eventuale rettifica dei dati medesimi, nel rispetto delle disposizioni poste dall´art. 10 della legge n. 121/1981, come modificato dall´art. 175 del Codice.

72 Altri interventi in relazione ad ulteriori attività di forze di polizia

Il Garante ha preso positivamente atto che l´Arma dei Carabinieri-Reparto investigazioni scientifiche di Parma (Ris) ha realizzato, entro il termine stabilito, le misure di sicurezza indicate nel provvedimento del 19 luglio 2007, (v. Relazione 2007, p. 70), volte a rafforzare il livello di protezione dei profili genetici e dei campioni biologici acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria e conservati presso il Reparto.

 


Conservazione
ed utilizzazione
di dati genetici
a fini
di indagine giudiziaria

73 Il controllo sul sistema di informazione Schengen

Si sono conclusi nei primi mesi del 2008 gli accertamenti (di cui si è fatto cenno nella Relazione 2007, p. 71, deliberati dal Garante con Provv. 8 febbraio 2007 [doc. web n. 1388902]) volti a verificare, presso i competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell´interno, le modalità di inserimento nel sistema delle segnalazioni previste dall´art. 99 della Convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen, nonché la liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali comunque effettuati per l´attuazione della Convenzione.

 


Accertamenti disposti
dal Garante

Con provvedimento del 10 luglio 2008 il Garante, ai sensi degli artt. 154 e 160 del Codice, ha prescritto al Ministero dell´interno-Dipartimento della pubblica sicurezza alcune modificazioni da apportare ai trattamenti, con particolare riferimento alle procedure volte a garantire la liceità degli inserimenti delle segnalazioni nel sistema, l´esattezza e l´aggiornamento dei relativi dati, a individuare le figure responsabili nei vari uffici per il loro inserimento, a determinare le condizioni per la conservazione e la distruzione dei dati. Il Dipartimento deve inoltre comunicare all´Autorità l´elenco dei soggetti abilitati ad accedere al sistema e l´indicazione dei dati consultabili da ciascun soggetto.

Il Dipartimento ha fornito il richiesto riscontro, che è all´esame dell´Autorità.

Il Codice ha introdotto nuove modalità di esercizio dei diritti relativamente ai dati registrati nell´N-Sis, in virtù delle quali l´interessato può rivolgersi in Italia direttamente all´autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sis, ossia al Dipartimento della pubblica sicurezza (cd. "accesso diretto"). Il numero ed il contenuto delle richieste degli interessati che ancora pervengono direttamente al Garante non hanno subito sostanziali variazioni rispetto all´anno precedente (v. Relazione 2007 p. 71).

 


Accesso diretto