g-docweb-display Portlet

Trasporto aereo: programmi di fidelizzazione e informativa - 23 luglio 2009 [1640398]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1640398]

Trasporto aereo: programmi di fidelizzazione e informativa - 23 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione, firmata precisamente "i dipendenti", con cui è stata lamentata una comunicazione ad altre compagnie aeree di dati sensibili riferiti alla clientela da parte di Thai Airways International Public Company Limited;

ESAMINATE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti presso la sede di Roma della compagnia (deputata anche all´attività di prenotazione dei voli), dalle quali si evince che, nell´ambito del programma di fidelizzazione denominato "Royal Orchid Plus" e ai fini della relativa iscrizione, Thai Airways International Public Company Limited raccoglie dati personali (taluni dei quali sensibili) riferiti alla clientela mediante compilazione di coupons prestampati disponibili sia presso le biglietterie site in territorio italiano che a bordo degli aerei;

CONSIDERATE le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 168 del Codice dalla sede italiana della compagnia nell´ambito degli accertamenti ispettivi espletati, secondo cui i predetti dati personali (in particolare, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e telematico, nonché preferenze alimentari anche in relazione alle condizioni di salute o alla fede religiosa professata) vengono raccolti: quanto alle preferenze alimentari, "solo in caso di iscrizione durante il volo" (e non sono dunque acquisite presso le biglietterie italiane); quanto agli altri dati, "a mezzo supporto cartaceo prestampato dalla sede centrale della società" (sita nel Regno di Thailandia) "presso le biglietterie […] presenti in Italia" e da queste ultime "inviati alla casa madre con sede a Bangkok", senza ulteriore conservazione delle informazioni acquisite; considerato altresì che tramite il predetto supporto (coupon) "viene comunicato [agli interessati] che attraverso l´adesione a questo programma di fidelizzazione [si] sta autorizzando la Thai alla conservazione di qualsiasi dato personale e che i dati stessi verranno trattenuti esclusivamente per finalità relative al programma medesimo" (cfr. verbale di operazioni compiute, pp. 2 e 3);

VISTA l´ulteriore comunicazione del 20 agosto 2008 con cui Thai Airways International Public Company Limited, in riscontro a specifica richiesta formulata dall´Autorità alla sede italiana della compagnia e a integrazione degli elementi acquisiti a seguito dell´accertamento ispettivo espletato, ha dichiarato, in ordine al profilo relativo al trasferimento dei dati in esame verso paesi terzi e agli accorgimenti eventualmente adottati al fine di garantire il trattamento degli stessi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 43 e ss. del Codice, che le informazioni acquisite a mezzo dei predetti coupons non vengono cedute a terzi;

PRESO ATTO che i moduli di adesione al programma di fidelizzazione sono conservati presso la sede di Bangkok in un´area definita "sicura" dalla società e trattati esclusivamente da personale autorizzato e che gli aderenti, mediante accesso telematico al proprio "profilo personale", possono revocare il proprio consenso al trattamento in relazione a comunicazioni aventi ad oggetto, in particolare, il programma di fidelizzazione, la compagnia aerea, nonché le attività con partners commerciali di Thai Airways;

ESAMINATA la documentazione in atti;

CONSIDERATO preliminarmente che, anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo dalla sede italiana della compagnia ai sensi dell´art. 168 del Codice, la titolarità del trattamento, limitatamente alla raccolta di informazioni relative alla clientela nell´ambito del programma di fidelizzazione denominato "Royal Orchid Plus", deve ritenersi sussistente in capo, oltre che a Thai Airways International Public Company Limited con sede in Bangkok, a "Thai Airways International Public Company Limited con sede in Roma, via Barberini n. 50" (cfr. verbale di operazioni compiute, p. 2);

RILEVATO peraltro che, anche in considerazione di quanto dichiarato dalla società ai sensi del menzionato art. 168 del Codice, non risulta allo stato provata la comunicazione a terzi di dati sensibili riferiti alla clientela (profilo oggetto della menzionata segnalazione), né tale comunicazione risulta altrimenti documentata in atti;

RILEVATO tuttavia che dal complesso degli elementi acquisiti risulta che la società fornisce agli interessati, in sede di adesione al menzionato programma di fidelizzazione, un´informativa priva di tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice, limitandosi a rendere noto che attraverso tale adesione l´interessato autorizza la compagnia ad utilizzare ogni informazione acquisita per finalità commerciali o di comunicazione (cfr. il coupon denominato "Membership application and guide", allegato al verbale di operazioni compiute del 13 maggio 2008), né risulta altrimenti che la società si avvalga di eventuali modalità alternative per rendere la predetta informativa; rilevato peraltro che, rispetto a detto profilo, è già stata contestata alla società la violazione di cui all´art. 161 del Codice;

RITENUTO conseguentemente di dover prescrivere a Thai Airways International Company Limited con sede in Roma, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di riformulare l´informativa da rendere agli interessati (indicando puntualmente: finalità e modalità del trattamento; natura del conferimento dei dati; conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; soggetti cui possono venire comunicati i dati o venirne a conoscenza e ambito di diffusione dei medesimi; diritti di cui all´art. 7 del Codice; estremi identificativi del titolare, del rappresentante nel territorio e degli eventuali responsabili), se del caso anche per il tramite di modalità alternative al suo rilascio mediante il citato coupon, limitatamente al trattamento effettuato presso le biglietterie site nel territorio dello stato italiano nell´ambito del programma di fidelizzazione della clientela denominato "Royal Orchid Plus";

RITENUTO peraltro non necessaria, relativamente al trasferimento dei predetti dati verso paesi non appartenenti all´Unione europea, la manifestazione del consenso da parte degli aderenti al menzionato programma di fidelizzazione, tenuto conto che il predetto trasferimento risulta "necessario per l´esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato" (art. 43, comma 1, lett. b) del Codice);

RITENUTO conseguentemente che, limitatamente a detto profilo, il trasferimento delle informazioni sopra richiamate non risulta essere effettuato in violazione della disciplina di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

prescrive a Thai Airways International Company Limited, con sede in Roma, via Barberini n. 50, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di riformulare l´informativa da rendere agli interessati (comprensiva di tutti gli elementi richiesti dall´art. 13 del Codice), limitatamente al trattamento effettuato presso le biglietterie site nel territorio dello stato italiano nell´ambito del programma di fidelizzazione della clientela denominato "Royal Orchid Plus".

Roma, 23 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi